Sentenza 14 ottobre 2011
Massime • 1
La nuova disciplina sui presupposti per la concessione della semilibertà ai recidivi, contenuta nell'art. 50 bis L. n. 354 del 1975 (come introdotta dall'art. 7, comma quinto, Legge n. 251 del 2005), opera anche con riferimento a condanne divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore di detta legge, non avendo essa natura di norma sostanziale e non applicandosi, perciò, il regime della disposizione più favorevole in caso di successione di leggi diverse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2011, n. 6910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6910 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 14/10/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 3211
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 10736/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS DO, N. IL 16/10/1939;
avverso l'ordinanza n. 7288/2010 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di ROMA, del 26/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELA TARDIO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. GABRIELE MAZZOTTA, che ha chiesto rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 gennaio 2011 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di semilibertà avanzata da AS ME, in atto detenuto presso la Casa di reclusione di Roma in espiazione della pena di anni ventinove e giorni venti di reclusione (decorrenza: 1 ottobre 1997 e scadenza: 3 agosto 2020), di cui al provvedimento di cumulo del Pubblico Ministero di Roma del 28 marzo 2006.
1.1. A ragione della decisione il Tribunale rilevava che:
- l'istante era stato condannato con sentenza dell'8 gennaio 2009 della Corte d'assise di Roma, ricompresa nel cumulo, alla pena di anni ventidue di reclusione per omicidio e alla pena di mesi sei di reclusione per violazione della legge sulle armi, con la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4;
- l'ammissione al beneficio richiesto supponeva l'espiazione dei tre quarti della pena inflitta per il reato di omicidio, compreso tra i reati di cui all'art.
4-bis, seconda fascia, Ord. Pen., dei due terzi della pena inflitta per il reato in materia di armi, essendo stata applicata riguardo allo stesso la recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, e della metà della pena inflitta per i restanti reati;
- all'esito dei consequenziali calcoli, che consentivano di determinare in anni quattordici e mesi tre di reclusione la pena per il reato di omicidio (già detratto dalla pena inflitta, per favor rei, il riconosciuto indulto per anni tre), in mesi quattro la pena per il reato in materia di armi, e in anni tre, mesi quattro e giorni venticinque la pena per i residui reati, il quantum complessivo della pena, ai fini dell'ammissione al beneficio, era pari ad anni diciassette, mesi undici e giorni sei di reclusione;
- l'avvenuta espiazione della minore pena di anni sedici, mesi sei e giorni ventinove di reclusione ostava, pertanto, all'ammissibilità dell'istanza;
- tale conclusione non era in contrasto con la decisione del 14 maggio 2007 del Magistrato di sorveglianza, che aveva concesso all'istante il permesso premio sulla base del rilievo che, prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, che aveva innalzato per i condannati con la recidiva reiterata i limiti di pena per essere ammessi ai benefici penitenziari, il medesimo, alla stregua delle risultanze del programma di trattamento, aveva raggiunto il grado di rieducazione adeguato per detto beneficio. Per il diverso beneficio della semilibertà, richiesto nella specie, non risultava, infatti, dagli atti di osservazione, redatti prima della entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, il raggiungimento da parte del predetto del grado di rieducazione necessario.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AS ME, che denuncia violazione dell'art 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale, e violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla inammissibilità della richiesta.
Secondo il ricorrente, il Tribunale non solo ha indicato l'entità della pena ancora da espiare per l'accesso al beneficio in misura diversa da precedenti provvedimenti, che la indicavano in anni sedici, mesi tre e giorni venticinque di reclusione, ma ha illogicamente ritenuto la propria decisione non contrastante con quella già adottata con riguardo alla concessione del permesso premio.
Il Tribunale ha, in particolare, ad avviso del ricorrente, omesso di rilevare che, nel momento in cui era stato concesso il permesso premio, non era sorta questione sul grado di rieducazione necessario per accedere al beneficio della semilibertà, cui ostava il mancato raggiungimento del previsto limite di pena, e che la decisione si poneva in palese contrasto con le valutazioni già fatte in merito all'iter detentivo e alla riabilitazione raggiunta da esso ricorrente, con il principio di progressività nella premialità, in rapporto al quale i permessi premio "rappresentano il fulcro dell'analisi" del percorso riabilitativo, e con le osservazioni, contenute nella sentenza n. 257 del 2005 della Corte costituzionale, riguardanti la non incidenza della innovazione legislativa sulla concessione del beneficio quando è raggiunto un adeguato stadio del percorso rieducativo.
2.1. Il ricorrente rileva, infine e in ogni caso, che l'art. 50-bis Ord. Pen., ove sia interpretato nel senso che non ammette al beneficio della semilrbertà i condannati recidivi che abbiano raggiunto un grado di maturazione idoneo al beneficio al momento di entrata in vigore della legge, è costituzionalmente illegittimo e in tal senso solleva la relativa questione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso, rilevando la legittimità del provvedimento, la manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità costituzionale e la correttezza del calcolo effettuato per la determinazione della pena da espiare per l'ammissione al beneficio richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Non ricorre il vizio della violazione di legge.
/L-
2.1. Questa Corte ha già osservato che è legittimo il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetta l'istanza di misura alternativa (nella specie di affidamento in prova al servizio sociale), proposta da un condannato al quale sia stata applicata la recidiva reiterata, di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., con sentenza passata in giudicato prima della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, che ha introdotto una limitazione alla concessione dei benefici penitenziari ai recidivi, e ha rimarcato che le norme che disciplinano le misure alternative alla detenzione, non attenendo alla cognizione del reato e riguardando le modalità esecutive della pena, non hanno natura di norme penali sostanziali e non, essendo soggette alle previsioni di cui agli artt. 2 cod. pen. e 25 Cost., sono, in virtù del principio tempus regit actum, immediatamente applicabili (tra le altre, Sez. U, n. 24561 del 30/05/2006, dep. 17/07/2006, P.M. in proc. Aloi, Rv. 233976; Sez. 1, n. 24767 del 05/07/2006, dep. 18/07/2006, Borromeo, Rv. 234294; Sez. 1, n. 25113 del 11/07/2006, dep. 20/07/2006, P.M. in proc. De Rosa, Rv. 234678; Sez. 1, n. 29155 del 10/06/2008, dep. 15/07/2008, P.G. in proc. Romeo, Rv. 240473).
Tale soluzione è stata ritenuta rispettosa del dettato costituzionale anche in base alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con diverse pronunce (n. 445 del 1997, n. 137 del 1999 e n. 257 del 2006), ha ritenuto conformi ai principi costituzionali le disposizioni restrittive degli accessi alle misure alternative alla detenzione o a determinati benefici penitenziari per fare fronte a pericoli creati dalla criminalità, e ha fatto salva soio l'ipotesi in cui, al momento della entrata in vigore della legge restrittiva, il condannato abbia già raggiunto uno stadio del percorso rieducativo adeguato al godimento del beneficio richiesto, così da rendere evidente come l'introduzione di una sostanziale regressione nella fruizione del beneficio in corso, non coliegata a una corrispondente regressione comportamentale da parte del condannato, si porrebbe in evidente frizione rispetto alla stessa logica di progressività che muove l'intero e individualizzato programma trattamentale (Sez. 1, n. 34040 del 22/09/2006, dep. 11/10/2006, Helt, Rv. 235189).
2.2. È conforme a tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, la decisione impugnata che ha correttamente ritenuto applicabile al procedimento in esame, fondato su un cumulo di pene del 28 marzo 2006, la nuova disciplina della concessione della semilibertà ai recidivi, contenuta nell'art. 50-bis Ord. Pen., inserito dall'art. 7, comma 4, I. n. 251 del 2005, entrata in vigore IT8 A dicembre 2005, e ha rilevato che l'accertamento, nel caso in esame, è attinente ' alla verifica del raggiungimento alla detta data da parte del condannato del grado di rieducazione, adeguato ai beneficio richiesto, con riguardo ai titoli in esecuzione.
3. Non ricorre neppure alcun vizio della motivazione.
3.1. li Tribunale ha, infatti, proceduto alla determinazione della durata della pena da espiare per l'ammissione al beneficio della semiliberta', in coerente applicazione delle disposizioni normative in materia, e, in particolare, dei limiti di pena previsti per i recidivi dall'indicato art. 50-bis Ord. Pen., seguendo un percorso, del quale ha reso ampio conto, che partendo dallo scioglimento del cumulo tra le pene in esecuzione e procedendo alla imputazione della pena espiata a ciascuno dei reati compresi nel cumulo, ai quali la recidiva era stata effettivamente applicata, ha individuato il limite di pena normativamente previsto per ciascun reato, e quindi quello complessivo.
3.2. li Tribunale ha, inoltre, dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, rilevando, con motivazione congrua e immune da illogicità, che il ricorrente non aveva raggiunto, al momento della entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, il grado di maturazione necessario per l'ammissione al beneficio, e che la decisione, già assunta, di concessione del permesso premio, non assumeva rilievo, essendosi fondata sugli esiti del programma di trattamento che, per quel determinato beneficio, aveva rappresentato il grado adeguato conseguito.
3.3. A fronte di tali argomentazioni, i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, prospettati come vizi della motivazione, si pongono sostanzialmente come censure di merito laddove oppongono un calcolo alternativo della determinazione della pena, senza correlarsi a quello contenuto nella ordinanza impugnata, che non sottopongono a specifica critica;
propongono, inammissibilmente, una diversa lettura delle emergenze del programma di trattamento, neppure allegato, e un'alternativa valutazione del suo contenuto, riconosciuto come limitato alla richiesta del permesso premio, anche ai fini del beneficio richiesto in questa sede e già non considerato in difetto del presupposto temporale;
invocano infondatamente il principio della progressività del trattamento penitenziario, quando, invece, la valutazione da compiersi attiene ai presupposti normativi di applicazione degli istituti, e quella concernente il percorso riabilitativo è stata oggetto di esaustiva analisi;
richiamano in modo aspecifico la decisione n. 257 del 2006 della Corte costituzionale, già posta a fondamento della decisione che si intende contestare.
4. E, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50-bis Ord. Pen.
La questione, genericamente formulata senza l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate, e irrilevante in rapporto alla sua prospettazione, riferita alla ipotesi, esclusa nella specie, dell'avvenuto raggiungimento da parte del condannato, al momento della entrata in vigore della legge di riforma, del grado di riabilitazione idoneo alla concessione del beneficio, è in ogni caso priva di fondatezza, poiché in relazione alla modifica delle condizioni per essere ammessi alla misura alternativa della semilibertà, la nuova disposizione non impedisce l'accesso alla misura, ma richiede, ricorrendone le condizioni di ammissibilità e di meritevolezza coordinate con i principi di diritto intertemporale, l'espiazione di maggiore pena, senza porsi in contrasto con i principi del carattere rieducativo della pena e della ragionevolezza, rientrando la scelta nei poteri riservati alla discrezionalità del legislatore.
5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 cod. proc. pen).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012