Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4498 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POP0449 8 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TERZASEZIONE TERZA CIVILE 2/292cmentszamento ванці Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12457/98 - Presidente Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Italo PURCARO Cron. 9204 Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Rep: 1538 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 21/09/00Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Richirsta popla studio COMUNE DI MAIORI, in persona del Sindaco pro tempore, dal IL SOLE 24 ORE 6000 per clit domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, # 2.8. MAR. 2001 difeso dall'avvocato LUIGI ANASTASIO il quale si domicilia anche presso l'avvocato EDILBERTO RICCIARDI CANCELLERIA in 84100 SALERNO VIA GEN. A. AMENDOLA 36, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UO AN, procuratore generale della Sig.ra MERVI AURORA, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato RilasciataHogialegale -1447 ORNELLA MANFREDINI, difeso dall'avvocato STEFANO BONO, al Sig. AASTASIO per diritti L. 28000+s. || 1.4.GIU.2001. IL CANCELLIERE giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 285/97 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 28/11/96 e depositata il 05/06/97 (R.G. 579/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Luigi ANASTASIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso ed in via di mero subordine per quanto al 1° motivo per la rimessione degli atti al Signor Primo Presidente per eventuale intervento SS.UU. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Mervi Aurora, a mezzo del procuratore TR Angelo, conveniva innanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Maiori;
sull'assunto che il sindaco di tale comune le aveva requisito un immobile per destinarlo ad alloggio di sfrattati e che l'immobile non le era stato restituito alla scadenza fissata nel provvedimento di requisizione, non le era stata corrisposta alcuna in- dennità, non erano stati eseguiti i lavori di manuten- zione ordinaria chiedeva la condanna del comune al ri- sarcimento dei danni. DIRITTI D Il Comune resisteva, eccependo tra l'altro il di- fetto di legittimazione sia attiva che passiva e la prescrizione quinquennale. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda;
la Corte di appello di Salerno rigettava il gravame propo- sto dal comune, motivando come segue sui punti ancora in discussione. L'esame della procura rende palese che la Mervi ha conferito al TR il potere di promuovere giu- dizi "in relazione a tutte le situazioni giuridiche e contro tutte le persone che potessero avere rapporti, non solo di ordine contrattuale, con gli immobili o che avessero avuto ingeneranza nella detenzione degli stes- si." Врилик Ricordato che secondo Cass. 4817/1984, ove la re- quisizione sia disposta dal sindaco, ancorchè nella qualità di ufficiale di governo, la relativa indennità fa carico al comune quale ente beneficiario e secondo Cass. 120 22/1993 proprio in funzione della configura- zione della diretta responsabilità della p.a. in base all'apparenza formale dell'esercizio del potere e non anche dell'effettività della competenza funzionale di chi lo esercita sussiste la legittimazione passiva del comune in quanto l'ordinamento attribuisce al sindaco il potere di disporre la requisizione in via sussidia- 3 ria, la corte ha riconosciuto la detta legittimazione al comune sotto il profilo che esso ha dato concreta esecuzione al provvedimento di requisizione, rimanendo coinvolto nella detenzione, e ha riconsegnato l'immobile dopo la scadenza del termine fissato. L'indennità di requisizione ha natura indennitaria ed in relazione a tale sua natura è soggetta alla pre- scrizione decennale invece che quinquennale. На proposto ricorso per cassazione il comune di Maiori sulla base di tre motivi illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso la Mervi. MOTIVI DELLA DECISIONE Precede per ragioni di ordine logico l'esame del secondo motivo, con il quale il comune ricorrente dedu- Вяшний ce che, ritenendo la legittimazione attiva del Petric- ciuolo, la Corte di merito ha violato l'art. 77 c.p.c., atteso che secondo tale disposizione la rappresentanza processuale deve essere conferita espressamente per iscritto, mentre con la procura per Notar Valente il TR è stato investito unicamente del potere di agire contro gli inquilini. Il motivo non può trovare accoglimento. Questa Corte ha avuto occasione di affermare che l'accertamento della legittimatio ad processum", ri- guardando un presupposto attinente alla regolare costi- 4 tuzione del rapporto processuale, può essere compiuto salvo il limite della formazione del giudicato- anche di ufficio ed in sede di legittimità, con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del pote- re rappresentativo (Cass. 22.4.1997 n. 3463; Cass. 14.3.1995 n. 2924). Peraltro, l'esame della procura conferma i risulta- ti interpretativi, ai quali sono pervenuti i giudici di merito. A fronte dell'espressione apparentemente limitativa dei poteri rappresentativi di natura processuale "agisca giudiziariamente contro gli inquilini" stanno altre espressioni testuali, dalle quali è desumibile per via interpretativa la volontà della parte di esten- Bomant dere gli indicati poteri ad ogni genere di lite contro chiunque instaurata. Suggello di così lata interpretazione la sentenza impugnata ha esattamente rinvenuto nella clausola di chiusura della procura "faccia tutto ciò che riterrà utile, necessario e richiesto sia per quanto riguarda atti di amministrazione che di disposizione con ogni più ampia facoltà dimodocchè non si possa mai opporre al nominato procuratore difetto o incompletezza di man- dato"; clausola che sarebbe arbitrario riferire ai soli poteri rappresentativi di natura sostanziale. 5 Può, ora, passarsi all'esame del primo motivo, con il quale il comune ricorrente nel denunciare violazione dell'art. 153 RD 148/1945 in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, si lamenta del mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
sostiene che il potere di requisizione spetta allo sta- to, quale titolare della massima potestà pubblica, e solo in via sussidiaria al sindaco nella veste di uffi- ciale di governo;
conseguentemente, in caso di eserci- zio del potere da parte di questo ultimo risponde pure per danni arrecati a terzi lo stato e non il comune, ancorchè risultino coinvolti interessi locali, riceven- do i medesimi tutela in via riflessa;
nel caso concreto inil sindaco ha operato quale ufficiale di governo Вэнигмы fattispecie di delega interna e non intersoggettiva, di tal che gli atti da lui posti in essere sono diretta- mente imputabili all'ente delegante, rimanendo esclusa ogni riferibilità al comune. Il motivo è fondato. Pur riconoscendo che la requisizione è stata dal sindaco disposta quale ufficiale di governo in base all'art. 7 L. 20.3.1865 n. 2248, All. E, anteriormente al sisma del 1980, la corte di merito ha tuttavia af- fermato che la legittimazione passiva spetta al comune sotto il profilo che il medesimo è l'ente esponenziale 6 degli interessi collettivi della comunità di cittadini;
ha dato concreta esecuzione al provvedimento di requi- sizione, costituendo il tramite della consegna dell'immobile agli assegnatari, con diretto coinvolgi- mento nella detenzione;
ha riconsegnato l'immobile quando il termine di validità dell'indicato provvedi- mento era scaduto. Nel quadro della L. 2248/1865 il potere di requisi- zione costituisce prerogativa dello Stato e può essere esercitato in via di urgenza dal sindaco quale sostitu- to del prefetto, assumendo le funzioni di ufficiale di governo. A tale principio non ha derogato la legge 8.6.1990, n. 142, sulle autonomie locali, che all'art. 38 attri- buisce al sindaco il potere di emettere quale ufficiale di governo, in caso di inerzia del prefetto, provvedi- menti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini (Cass. 21.11.1994 n. 9847). Si è ritenuto che la figura del sindaco quale uffi- ciale di governo costituisce il singolare riflesso or- ganizzativo di un episodio di esercizio del potere che, pur richiedendo eccezionalmente l'intervento di organi incardinati presso enti diversi dallo stato, conserva 7 statale, così comportando la propria indole dell'ente localedell'organo l'attrazione nell'organizzazione dello stato. Proprio in considerazione della qualità di ufficia- le di governo del sindaco questa Corte ha affermato che la delega conferitagli dal commissario di governo in base alla legislazione post-terremoto non ha natura in- tersoggettiva o esterna, ma interna all'amministrazione о interorganica (Cass. 15.6.1995 n. 6733; Cass. 26.5.1997 n. 4671). Anteriormente alla legge 22.12.1980 n. 874, questa Corte era orientata nel senso di riconoscere la legit- timazione passiva nelle cause relative alle obbligazio- ni derivanti dalla requisizione al comune quale ente Вдманы esponenziale degli interessi collettivi della comunità dei cittadini e, quindi, beneficiario. Si iscrivono in tale orientamento, oltre a Cass. 22.9.1984, n. 4817, richiamata dalla sentenza impugnata, tra le altre Cass.
7.7.1967 n. 1676; Cass. 23.11.1971 n. 3392; Cass. 30.9.1979 n. 5677, ma non Cass.
3.12.1993 n. 12022, pure richiamata dalla detta senten- za, che si riferisce alla diversa ipotesi dell'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento di requisizione per incompetenza del sindaco. 8 La giurisprudenza di segno contrario si è prevalen- temente formata con riferimento a provvedimento di re- quisizione adottati dal sindaco su delega del governo, ma è stato opportunamente sottolineato il collegamento al generale potere di requisizione di cui all'art. 7 L. 20.3.1865 n. 2248 All. E (Cass. 27.6.1997 n. 5764). Il concetto di fondo è che il potere di requisizio- esercitato dal sindaco per dare alloggio tai nuclei ne, familiari senza tetto, non può essere inquadrato nella funzione istituzionale del comune di assicurare il di- ritto all'abitazione agli appartenenti alla comunità territoriale, ma è riconducibile all'attività del sin- daco quale ufficiale di governo (Cass. 11.1.1999 n. 182). Одномы Nel vasto panorama della giurisprudenza di questa concernente la materia non sono mancate sentenze Corte che si sono pronunciate su fattispecie di requisizioni disposte o prorogate dal sindaco in base all'art. 7 L. 2248/1865, riconoscendo la carenza di legittimazione passiva del comune (Cass. 11.1.1999 n. 183). Si deve, pertanto, affermare che il comune non è legittimato in relazione alla domanda di pagamento dell'indennità di requisizione e si tratta di vedere se lo sia in relazione a quella di risarcimento da protra- zione dell'occupazione e da omessa manutenzione, ove svolga attività di esecuzione del provvedimento di re- quisizione. Questa Corte ha affermato che la p.a. che dispone la requisizione di un immobile urbano ne acquista la disponibilità, assumendosi l'obbligo della custodia, sicchè, ove tale immobile sia assegnato in godimento a privati, responsabile eventualmente con l'assegnatario per i danni arrecati all'immobile, non potendo più il soggetto passivo della requisizione esercitare il controllo sull'immobile (Cass. 28.10.1998 n. 10741). Ha inoltre ritenuto che il comune è carente di le- gittimazione passiva nell'azione di risarcimento propo- sta dal proprietario dell'immobile requisito per danni Вршамы arrecati dagli assegnatari anche quando il sindaco ha disposto la proroga della requisizione su conforme pa- rere del consiglio comunale (Cass. 11.1.1999 n. 183) e che non possono attribuirsi al comune le conseguenze degli atti requisitori neppure se essi siano stati ra- tificati dalla giunta municipale in quanto l'inquadramento nell'esercizio del potere di cui all'art. 7 L. 2248/1865 ne importa la riferibilità dell'amministrazione statale (Cass. 11.1.1999 n. 182, specie in motivazione). E se il comune non è legittimato quando la requisi- 10 zione o la proroga di essa è stata disposta dal sindaco su conforme deliberazione del consiglio comunale о sia stata ratificata dalla giunta municipale, a maggior ra- gione si deve ritenere che non lo sia quando dia esecu- zione al provvedimento di requisizione, consegnando l'immobile agli assegnatari e riconsegnandolo al pro- prietario oltre i termini stabiliti, in quanto tale at- tività di collaborazione materiale non vale a spezzare la riferibilità all'amministrazione statale. Diversi sono i casi in cui il proprietario adisca il giudice ordinario per il riconoscimento e la quanti- ficazione del risarcimento del danno a seguito dell'annullamento, da parte del giudice amministrativo, Bou ch del provvedimento di requisizione per incompetenza del sindaco о il proprietario agisca, una volta divenuto inefficace per scadenza del termine il provvedimento di requisizione e protraendosi la occupazione anche dopo tale scadenza, nei confronti del comune quale materiale detentore ed utilizzatore diretto dell'immobile; casi nei quali questa Corte ha ravvisato la legittimazione passiva del Comune (Cass.
7.3.1997 n. 2092; Cass.
3.12.1993 n. 12022; Cass. 10.5.1996 n. 4416). Il motivo va, dunque, accolto e riconosciuta la ca- renza di legittimazione del comune, con la conseguenza che la causa non poteva essere iniziata nei confronti 11 dello stesso e la sentenza impugnata, così come quella di primo grado, va cassata senza rinvio (Cass. 25.5.1995 n. 5738). Resta assorbito il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che non sia stata applicata la pre- 60000 scrizione quinquennale ex art. 2947 o 2948 c.c. 310000 Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese dei giudizi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
( La Corte accoglie il primo motivo;
rigetta il se- condo;
dichiara assorbito il terzo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado;
compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giu- dizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione il 21.9.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE F Up favara F U Вчи по Дигамбе " CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattistaambattista Depositata in Cancelleria 28 MAR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista A O N I S Z * 12