Versione
13 ottobre 2011
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6 dicembre 2017
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Art. 46. Restituzione per equivalente (( 1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all' articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, puo' avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalita' istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato venduto )) 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:
a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;
b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.
2. Il comma 1 si applica altresi' quando il bene sia stato venduto )) 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:
a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;
b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.
Commentari • 15
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 4.891796
[…] laddove si volesse ritenere che la sentenza caducatoria della Corte costituzionale sia riconducibile nell'alveo del comma 2 della predetta disposizione; talché le conseguenze restitutorie, anche per equivalente, previste dal successivo art. 46 del Codice antimafia. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 86
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18726Provvedimento: […] Il ricorrente lamenta inoltre che il decreto impugnato esclude l'applicabilità dell'articolo 46 del Codice antimafia, […] mentre anche nella disciplina previgente al Codice antimafia era prevista la prevalenza dell'interesse pubblico ed ampi poteri di intervento da parte del tribunale sugli aspetti gestionali in caso di revoca di confisca definitiva. Ritiene pertanto che il decreto impugnato abbia illegittimamente respinto l'istanza formulata dal Comune poiché fondata sull'art. 46 del Codice antimafia, […] La competenza a decidere pertanto, nel caso in esame, avendo ad oggetto ai sensi dell'art. 46 Codice antimafia le modalità di restituzione del bene la cui confisca è stata revocata , […]Leggi di più...
- confisca·
- sussistenza·
- ragioni·
- restituzione anche per equivalente ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 159 del 2011·
- misure di prevenzione patrimoniale·
- ammissibilità·
- revoca disposta ex art. 7 legge n. 1423 del 1956·
- misure di prevenzione·
- revoca, modificazione o sospensione·
- sicurezza pubblica