Sentenza 1 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7953 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 7953 02 REPUBBLIC EL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G. N. 14384/99 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 21370 Dott. Pietro CUOCO Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Ud.14/01/02 Dott. Federico ROSELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZ A sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VLE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio ANGELO VALLEFUOCO, che lo rappresenta edell'avvocato difende unitamente all'avvocato LUCIANA GASPARI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
VI ANGELO;
2002 intimato 99 avversO la sentenza n. 504/98 del Tribunale di -1- BOLZANO, depositata il 09/07/98 R.G.N. 28/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito 1'Avvocato CARCERERI DE PRATI per delega GASPARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Bolzano in funzione di giudice del Lavoro, Angelo DA, sostenendo che, avendo prestato servizio alle dipendenze della FERROVIE DELLO STATO S.p.a., aveva diritto all'indennità di buonuscita in relazione al trattamento economico goduto alla data delle sue dimissioni, e che tuttavia questa indennità non era stata calcolata (come prevedeva il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro) in relazione agli aumenti salariali intervenuti nel periodo di vigenza contrattuale e pur Мино dopo il suo collocamento in quiescenza, chiese che il suo diritto fosse determinato anche in base a questi aumenti. Costituendosi in giudizio, la società eccepì che l'art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro, su cui si fondava la domanda, si riferiva al trattamento di quiescenza e previdenza, e non all'indennità di buonuscita. che era disciplinata dall'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, norma espressamente richiamata dall'indicata disposizione contrattuale: eccepi, poi, che non era ipotizzabile un'indennità di buonuscita non ancorata al tratamente percepute a tempo di cessazione del rapporto. Il Pretore accolse la domanda. Con sentenza del 9 luglio 1998 il Tribunale di Bolzano respinse l'appello. Afferma il Tribunale che in base alla stessa lettera dell'art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro. i benefici economici sono "integralmente" corrisposti al personale cessato dal servizio;
da ciò il giudicante deduce che ai lavoratori collocati in quiescenza nel periodo di vigenza contrattuale erano stati estesi gli aumenti retributivi previsti dal contratto stesso per il personale in servizio;
ed era volontà delle 3 parti erogare a tutto il personale collocato in quiescenza in qualsiasi data del periodo contrattuale, gli aumenti salariali nella misura massima prevista. Aggiunge il Tribunale che, poiché era da far riferimento allo stipendio mensile effettivamente spettante e poiché il diritto alla determinazione dell'indennità di buonuscita era sorto al momento della stipulazione del contratto, questa previsione contrattuale non era in сложно contrasto con l'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, che disponeva di far riferimento, per la determinazione dell'indennità di buonuscita. all'ultimo stipendio mensile. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la FERROVIE DELLO STATO S.p.a.. percorrendo le linee d'un unico motivo: Angelo DA non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che in primo luogo la rubrica dell'art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro delimita espressamente la disposizione nello spazio del trattamento pensionistico;
ed il terzo comma dello stesso articolo dispone che per le prestazioni a carico dell'O.P.A.F.S. continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829; e poiché l'art. 14 di questa legge dispone che l'indennità di buonuscita deve essere calcolata sull'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, l'indennità non può essere determinata in base ad elementi diversi. 4 D'altro canto, l'interpretazione data dal Tribunale conduceva ad un'erronea figura di indennità di buonuscita, diversa dalla nozione tradizionalmente accolta, di retribuzione differita ed ancorata all'ultima retribuzione effettivamente percepita;
ed aveva erroneamente identificato il momento della stipulazione del contratto collettivo con il momento dell'insorgenza dell'obbligazione, ignorando che, per la stessa funzione degli Cuves elementi accidentali, questo momento può ben essere differito. Richiamando la stessa giurisprudenza di legittimità, la ricorrente aggiunge poi che l'art. 96 quarto comma del contratto collettivo nazionale di lavoro doveva essere interpretato alla luce delle altre disposizioni contrattuali e delle disposizioni di legge. ed in particolare, escludendo dal calcolo le retribuzioni non soggette a contribuzione. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente negato che nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del dipendente della FERROVIE DELLO STATO S.p.a. siano computabili gli aumenti retributivi contrattualmente stipulati prima del suo collocamento in quiescenza e temporalmente scaglionati in periodi successivi al collocamento stesso. A questa conclusione la Corte giunge attraverso molteplici argomentazioni. Da un'angolazione generale, i principi dell'ordinamento previdenziale e la stessa funzione dell'indennità di buonuscita esigono che nella base della determinazione siano compresi solo gli emolumenti effettivamente percepiti al momento dell'estinzione del rapporto (Cass. 20 ottobre 1998 n. 10400, Cass. 25 maggio 2001 n. 7173. n. 15433 del 2001); ed "una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le connotazioni proprie dell'istituto dell'indennità di buonuscita" (Cass. n. 11003 del 1998). 5 Da un angolazione formale (Cass. 5 ottobre 1999 n. 11080, 18 aprile 2000 n. 5042, Cass. 23 giugno 2000 n. 8558, 4 ottobre 2000 n. 13222), per la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario (art. 34 della legge 14 dicembre 1973 n. 829), vige il principio della corrispondenza fra contributi versati ed indennità di buonuscita, del quale è riscontro anche l'art. unico della legge 7 giugno 1990 n. 1141, ove si dispone che il contributo sia versato sulla base dell'ultima retribuzione imponibile, e pertanto della retribuzione percepita kuses prima della cessazione del rapporto. E poiché, per definizione, non è normativamente ipotizzabile la contribuzione sugli aumenti astrattamente previsti nel periodo successivo alla cessazione del rapporto, questi aumenti non sono computabili nella base dell'indennità. E' stato poi significativamente osservato che anche per l'art. 220 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 base di computo dell'indennità di buonuscita è “l'ultimo stipendio integralmente percepito" (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). Con queste osservazioni si giunge ad affermare che, nell'ambito del contratto collettivo, “anche se risultasse che i contraenti avessero voluto l'immediato conseguimento di tutti gli aumenti al momento della stipulazione del contratto ed il loro integrale computo nell'indennità di buonuscita, la previsione contrattuale non avrebbe potuto alterare la regola stabilita dalla legge, della corrispondenza fra contributi versati e misura della prestazione" (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). E pertanto, poiché alcuna autorizzazione legislativa era stata data all'autonomia privata per incidere sull'istituto, resta irrilevante anche l'indagine sulla volontà contrattuale. Anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'autonomia 6 poi inammissibile una previsione pattizia diretta collettiva. sarebbe il trattamento di fine rapporto mediante incrementaread l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante l'inderogabile disposto dell'art. 4 commi 10 ed 11 della legge stessa (Cass. 23 giugno 2000 n. 8558). Recolo Da una più specifica angolazione contrattuale, e per mera esigenza di completezza, è da Osservare che le singole disposizioni devono essere lette. com'è ovvio (art. 1363 cod. civ.), nell'ambito complessivo del contratto, e, in particolare, in relazione al terzo comma dell'invocato art. 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro (ove si prevede, agli specifici fini della buonuscita, l'applicazione delle disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829, e pertanto il riferimento all'ultimo stipendio mensile), nonché all'art. 37 (ove si prevedono specifiche decorrenze per gli aumenti stipendiali) ed all'art. 38 dello stesso contratto (che, differenziando l'attribuzione, esprime lo scaglionamento temporale dello stesso momento genetico del diritto). Il ricorso deve essere accolto;
e la sentenza deve essere cassata. E. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. la causa deve essere decisa nel merito, con la reiezione della domanda. L'alterno iter processuale giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda e compensa le spese dell'intero 7 giudizio. Cosi deciso in Roma, il 14 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Sitre Cuker IL PRESIDENTE Divine Lavelle IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi, GIU.2002 Con elle CANCELLIERE I A S D S , 3 A 0 O T 3 1 L , 5 L . A O T . S B R E N I P A S ' D L 3 I L 7 N A - E T G 8 D S - O I 1 O S A P 1 N D M E I E E S , G A I O D G A R E T E L S O T I T N G T A E I E S E R R I E L D E D O 08 0