Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 1
Il diritto di fare protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 cod. civ. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo.
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- 1. Avvocato Francesca Romanellihttps://www.studiocataldi.it/
Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Dequalificazione dipendente: il danno va provato La Corte di Cassazione (sentenza 14 maggio 2002 n. 6992) ha stabilito che il lavoratore che richieda la condanna del suo datore di... 13/06/02 Immigrazione clandestina: conversione del d.l. 51/2002 E' stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. n. 51 del 4 aprile scorso contenente misure sull'immigrazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ROBERTO HE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BU HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ADRAGNA, che lo difende per delega in calce della memoria depositata il 10/10/01, in sostituzione dell'avv. Pietro Adragna deceduto durante il giudizio.
- ricorrente -
contro
AT IO, AT AR, elettivamente domiciliati in ROMA PZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CARLINO, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI CARADONNA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 250/99 del Tribunale di TRAPANI, depositata il 25/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato ADRAGNA Nicola, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CARLINO Pietro, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AG AL e AG IA, proprietari di una villetta in località Valderice, convennero in giudizio davanti al RE di RA (sezione distaccata di Erice) HE FA, proprietario del fondo confinante sul quale sorgeva un albero di pino i cui rami si protendevano all'interno del loro fondo, e, deducendo che l'albero era posto a distanza non legale dal confine ed arrecava danni alla loro proprietà, chiesero che ai sensi dell'art. 894 c.c. ne fosse ordinata l'estirpazione e, in subordine, che il convenuto - fosse condannato a reciderne i rami ai sensi dell'art. 896 c.c. Il convenuto, costituitosi, contestò la domanda chiedendone il rigetto. In particolare eccepì che l'albero esisteva da almeno cento anni, per cui doveva ritenersi costituita a favore del suo fondo ed a carico del fondo degli attori, la correlativa servitù. Venne espletata una CTU, la quale accertò che l'albero era posto a distanza di m. 1,70 dal confine e che, in relazione alle sue caratteristiche (trattavasi di un pino alto più di 10 metri, largo circa 70 cm. e con un ceppo largo più di 2 metri) aveva circa 70 anni.
Con sentenza 22 dicembre 1997, il RE rigettò la domanda degli attori.
La decisione fu in parte riformata dal Tribunale di RA che, riconosciuto acquisito dal convenuto il diritto di tenere l'albero in loco, ma non quello di farne protendere i rami nel fondo degli attori, con sentenza 2 maggio 1999, condannò il FA a recidere i rami che si protendevano sul fondo attoreo.
Contro la sentenza il FA ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi illustrati da una memoria.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 1158 e segg. c.c. e 896 stesso codice) per avere il giudice d'appello escluso, in base ad un'erronea interpretazione dell'art. 896 c.c., la possibilità di usucapire il diritto di protendere i rami sul fondo del vicino. Col secondo motivo si denunciano ancora violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'art. 896 c.c. per non avere il giudice d'appello considerato che, una volta riconosciuto al ricorrente il diritto di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, avrebbe dovuto riconoscergli anche il diritto di far protendere i rami nel fondo del vicino, quanto meno per la differenza esistente tra la distanza legale e la minore distanza effettiva. Le censure non meritano accoglimento.
Il diritto di mantenere i rami di un albero protesi sul fondo altrui non può essere acquistato per usucapione perché l'art. 896 c.c., riconoscendo al proprietario del fondo sul quale i rami si protendono il potere di costringere il vicino a tagliare i rami in qualunque tempo, implicitamente esclude la possibilità di acquisto di tale diritto per usucapione.
Alla stregua di tali principi, affermati da questa Corte con numerose pronunzia (v. Cass. 1788/93 nonché Cass. 5928/99), il primo motivo risulta, pertanto, infondato.
Il secondo motivo, priva di autonoma rilevanza, resta assorbito.
2 - Col terzo motivo si denuncia la violazione delle norme di cui al D.L. 27/6/1985 n. 312, convertito in legge n. 431/85 e omessa motivazione su punto decisivo per non avere il giudice d'appello tenuto conto che, trovandosi l'albero in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il taglio delle chiome, comportando inevitabilmente la morte della pianta, modificava l'aspetto paesaggistico della zona e, quindi, doveva ritenersi attività non consentita.
La questione è nuova (v. atto di appello).
Il motivo è, perciò, inammissibile.
Consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessive lire 2.129.100 (Euro 1.099,59), di cui lire 2.000.000 (Euro 1.032,91) per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2002