Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA01921 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 9365/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron. 4668 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 16/11/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AN PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato PANUCCIO ALBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARNUCCIO FRANCESCO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
Resistente ricorrente 2001 avverso la sentenza n. 356/98 del Tribunale di REGGIO 4446 -1- CALABRIA, depositata il 30/01/99 R.G.N. 153/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha conclusoper l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26 ottobre 1995 NO GI adiva il Pretore del lavoro di Locri affinché venisse dichiarato, nei confronti della Regione Calabria, il suo stato di invalidità civile;
costituitasi la Regione che deduceva l'infondatezza della domanda, il Pretore ordinava ai sensi dell'art. 107 cod. proc. civ. la chiamata in giudizio del Ministero del Tesoro;
indi, espletata consulenza medica, con sentenza del 5 dicembre 1997 , dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, e in accoglimento della domanda nei confronti del Ministero del Tesoro, dichiarava il ricorrente invalido al 50%. Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Ministero del Tesoro soccombente, fr insistendo per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario e l'ingiustizia della condanna alle spese;
indi costituitosi l'NO, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 30 gennaio 1999, in accoglimento dell'appello, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro. Affermava il Tribunale che il regolamento n. 698 del 1994, nello stabilire la legittimazione passiva della Regione e del Ministero del Tesoro nei procedimenti giudiziari relativi allo stato di invalidità, aveva ecceduto i limiti della legge delega di cui alla legge n. 537 del 1993, giacché questa aveva demandato al regolamento solo il riordinamento del procedimento amministrativo, per cui riteneva che l'unico legittimato passivo, sia nei procedimenti per l'accertamento del requisito sanitario , sia in quelli per la concessione delle prestazioni, fosse rimasto il Ministero dell'Interno, alla stregua della legislazione precedente. Avverso detta sentenza l'NO propone ricorso diretto nei confronti del Ministero del Tesoro, affidato ad un unico motivo. alto of conf usion Il Ministero del Tesoro ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 comma primo e secondo della legge 537/93, dell'art. 3 comma quinto del DPR 698/94 e dell'art. 3 comma terzo della legge 335/95, richiamando la sentenza di questa Corte n. 6894/98, con la quale si è affermato che, in forza delle disposizioni citate, nelle controversie aventi per oggetto per un verso l'accertamento sanitario e per altro verso le competenze economiche, la legittimazione passiva spetta rispettivamente al Ministero del Tesoro ed al Ministero dell'Interno. Si assume poi che anche se l'art. 3 del DPR n. 698/94 p avesse ecceduto i limiti della delega di cui all'art. 11 della legge 537/93, effetti sananti discenderebbero comunque dalla legge n. 335 del 1995, che confermando all'art. 3 la disciplina di cui a detto DPR , la ricondurrebbe sostanzialmente al rango di legge. La legittimazione passiva spetterebbe in ogni caso al Ministero del Tesoro come soggetto istituzionalmente investito del potere di riconoscimento dello stato di invalidità. Il ricorso merita accoglimento. Hanno affermato le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 483 del 2000, che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con il DPR n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario, non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione economica richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero 2 convenuto) di accertamento di tale status con efficacia di giudicato implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro. La predetta sentenza ha inoltre ammesso la possibilità di una azione di mero accertamento sullo stato invalidante da far valere nei confronti del Ministero del Tesoro. Nella specie, come si evince dalla stessa sentenza impugnata nella parte relativa allo svolgimento del processo, l'attuale ricorrente aveva chiesto esclusivamente la verifica dello stato di invalidità civile, e non anche l'erogazione delle prestazioni, di talché, alla stregua della citata sentenza delle Sezioni Unite, il necessario contraddittore era il Ministero del Tesoro. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice, che si designa nella Corte d'Appello di Catanzaro, la quale deciderà sugli altri motivi dell'appello proposto dal Ministero del Tesoro avverso la sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 16 novembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE D Meine La Zuv Shill I 0 2 A D 1 S 3 IL CANCELLIERE- , S . 5 O A T Depositato in Cancelleria L . T R L , A N ' 11 FEB. 2002 O A L S B 3 A E L I 7 M E P oggi, - E D S R D 8 P IL CANCELLIEREAle I - A I U N S 1 S T 1 S G T N R O O E O S E P C A I G M D I A G E E , A O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E R O D 3