Sentenza 5 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula "A" CRON : 3828 0 14 77 / 02 REPUBBLICA ITALIANA Reg. gen. n. 6241/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 20. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Presidente e Rel Paolino Dell'Anno 1. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 2. Dottor 3. Dottor Attilio Celentano Consigliere Consigliere 4. Dottor Guido Vidiri 5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AV ES, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rap- presentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Passi giusta de- lega a margine del ricorso;
contro la società per azioni Telecom Italia, in persona del suo le- gale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via delle Tre Madonne 8 presso lo studio dell'avvocato Mau- 4460 1 rizio Marazza, che, unitamente all'avvocato Luciano Racchi, la rappresenta e difende giusta delega a margine del
contro
- ricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cremona del 21 ottobre 1998, depositata il 5 dicembre 1998, numero 12, r.g. 454/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 20 novembre 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Maurizio Marazza;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: - pre-Con ricorso del 31 gennaio 1996, AV ES messo che: aveva prestato attività lavorativa di impiegato alle dipendenze della società Telecom Italia fino al 31 di- cembre 1994 formalmente inquadrato nel settimo livello del contratto collettivo ma che aveva di fatto svolto dall'anno 1989 mansioni di quinto livello corrispondenti alla posizio- ne di assistente tecnico di reti essendo stato addetto alla gestione delle istruttorie e coordinamenti delle pratiche relative alla bassa tensione;
tale qualifica era stata im- plicitamente riconosciuta dalla stessa società che con due note (in data 28 maggio 1991 e 8 settembre 1992) aveva, con la prima, precisato che i compiti di istruttoria e coordina- mento erano da affidarsi a un assistente tecnico e, con la seconda, aveva disposto il suo trasferimento alla rete pro- 2 getti per coprire sostanzialmente il posto di assistente tecnico di reti, il che era avvenuto il 14 maggio 1993 convenne in giudizio, avanti il pretore di Cremona, la da trice di lavoro, chiedendo che, previo accertamento del pro- prio diritto all'inquadramento nella qualifica superiore a decorrere dal 1989 o almeno dal 14 maggio 1993, la stessa venisse condannata a corrispondergli le differenze retribu- tive maturate con le conseguenze del caso ai fini della ri- determinazione del trattamento pensionistico. Costituitosi il contraddittorio, il pretore adito rigettò la domanda. L'appello proposto dallo AV è stato respinto dal tribunale di Cremona con la sentenza indicata in epigra- fe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che la attività esercitata dal lavoratore non era riconducibile alle mansio- ni proprie della qualifica vantata, essendo risultato che lo stesso era addetto a compiti amministrativi di carattere me- ramente esecutivo senza esercitare alcun coordinamento tra uffici o altri dipendenti limitandosi a ricevere richieste di intervento che poi segnalava ai responsabili e al riempi- mento di lettere di accompagnamento di documentazione già predeterminate nel loro contenuto che, previo il "visto" dei preposti agli uffici, venivano sottoscritte dal responsabile dell'unità territoriale. Della decisione viene chiesta la cassazione dallo AV con ricorso sostenuto da cinque motivi e illustrato con me- moria, al quale resiste la società intimata con controricor- SO. 3 Motivi della decisione: Con il primo motivo denunciando vizi della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e al mancato esame il ricorrente deduce che il tribu--di circostanze decisive - nale non ha tenuto conto del contenuto delle note interne della società in data 28 maggio 1991 e 8 settembre 1992 dal- le quali risultava documentalmente che la attività da lui svolta era quella relativa alle istruttorie e coordinamenti, rientrando in essa la "collaborazione con progetti per i problemi relativi alle interferenze con elettrodotti" che costituiva proprio il compito affidatogli di controllo delle verifiche effettuate dagli assistenti e di tenuta dei con- tatti con gli enti esterni interessati, ricoprendo la posi- zione di "assistente tecnico di progettazione", che, sebbene non specificamente definito dal contratto di lavoro e dal era equiparabile, per analogia di contenuti, a mansionario, quello assistente tecnico di rete. In tale senso aveva del resto deposto il teste EL, le cui dichiarazioni sono state illogicamente sottovalutate privilegiandosi invece quelle provenienti da altri che, essendo dipendenti della società, non potevano essere considerati del tutto disinte- ressati, e che, in ogni caso, avevano riferito circostanze che pure deponevano per la veridicità della tesi prospettata a sostegno della domanda. Con il secondo motivo si lamenta la assenza di motivazione circa la corrispondenza delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente con quelle proprie della qualifica formalmen- 4 te attribuita allo stesso о non piuttosto quelle della qua- lifica superiore, e ciò nonostante che da un documento pro- veniente dalla società (lettera del 14 maggio 1993) espres- samente risultasse che "ferma restando la sua attuale appar- tenenza al livello retributivo 7°" si sarebbe provveduto a variare la sua posizione di lavoro. Con il terzo motivo viene censurata la motivazione della sentenza per avere il giudice di merito limitato l'indagine alla verifica della eventuale coincidenza delle tipiche man- sioni svolte dal ricorrente con quelle proprie della speci- fica figura dell'assistente tecnico di reti secondo le pre- visioni contrattuali, senza però accertare se a queste po- tessero ritenersi equivalenti, il che riceveva dimostrazione dal fatto che, dopo il suo pensionamento, le stesse mansioni vennero affidate a un dipendente inquadrato nel quinto li- vello. Con il quarto motivo si sostiene che il tribunale ha immoti- vatamente trascurato di tenere conto di quanto disposto dal numero 4 dell'articolo 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro a termini del quale "trascorso un periodo di tre mesi in funzioni e attività di livello superiore, avverrà l'assegnazione a detto livello superiore". Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente denuncia che, mentre il pretore aveva ritenuto equo compensare tra le par- ti le spese del giudizio, il tribunale immotivatamente ha statuito per la condanna. Tutte le censure sono infondate. 510 E invero, relativamente a quelle svolte con i motivi dal primo al quarto il cui esame va operato congiuntamente, avendo nella sostanza un identico oggetto di doglianza - è da osservarsi che, contrariamente a quanto in essi si espo- ne, risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il giudice di merito ha preso in esame gli elementi decisivi ai fini della formazione della decisione da adottare e li ha sottoposti a una rigorosa indagine critica e, attraverso un iter argomentativo, puntualmente condotto sotto il profilo della logicità e della applicazione delle norme di diritto, ha fornito ragione del perchè gli stessi non potessero con- durre al risultato preteso dal ricorrente. E ciò ha fatto rispettando il procedimento che reiteratamente questa Corte ha indicato come quello da seguirsi nelle controversie in cui si discute dell'inquadramento del lavoratore in un pro- filo contrattuale superiore a quello formalmente assegnato- gli, articolandosi un tale procedimento nelle tre fasi della individuazione dei criteri posti dal contratto a distinzione delle diverse qualifiche, dell'accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte, della comparazione tra queste e le previsioni contrattuali (per tutte, e tra le ultime, Cass., 11 maggio 2001, n. 6560). Nella specie, il tribunale ha preliminarmente osservato che nella assenza di una definizione contrattuale della figura - di "assistente tecnico di reti", nella cui posizione, sia pure come "assistente tecnico di progettazione", lo AV chiedeva di essere inquadrato, assumendo una sostanziale a- 6 -nalogia di mansioni appariva necessario il ricorso al man- sionario interno, che, benchè atto privo di natura contrat- tuale, era stato portato a conoscenza dei dipendenti e dagli stessi accettato. Incidentalmente va a questo proposito mar- cato che sul punto il ricorrente non avanza riserve di sor- ta. Da tale documento, secondo l'accertamento del giudice di merito, risultava che caratteristiche qualificanti della fi- gura professionale in questione erano quelle dello svolgi- mento del compito di assicurare gli interventi di esercizio e di manutenzione degli impianti di rete con il correlativo controllo dell'andamento degli indici di rendimento e di qualità e la gestione delle necessarie risorse tecniche, e- conomiche e umane, nonchè intrattenere i rapporti con enti esterni per decisioni operative, rilevare direttamente o tramite proprio personale le interferenze da segnalare sulle planimetrie che un impiegato amministrativo avrebbe poi i- noltrato all'ente competente. Successivamente, il tribunale ha portato la sua indagine sulle mansioni effettivamente svolte dallo AV, e ciò non poteva fare se non, come correttamente ha fatto, analizzando il contenuto delle depo- sizioni rese dai testi escussi. Questa operazione ha condot- to al risultato di accertare che il lavoratore si limitava a ricevere le richieste di verifica e а inoltrarle, senza svolgere alcuna attività tecnica preliminare, all'assistente tecnico di rete che provvedeva ai rilievi del caso dei cui risultati dava quindi comunicazione allo AV perchè li annotasse su moduli di lettere predeterminati da inviare, 7 previo il controllo del loro contenuto da parte dello stesso assistente e a firma di quest'ultimo, ai richiedenti le veri- fiche, escludendo i testi che lo AV esercitasse una qualsiasi attività di coordinamento, di effettiva istrutto- ria delle pratiche, e che impartisse direttive ai componenti delle squadre svolgenti gli interventi tecnici. In definiti- va, ha rilevato il tribunale, si era trattato di una atti- vità amministrativa "di carattere meramente esecutivo", per- fettamente riconducibile nella declaratoria di appartenenza al settimo livello contrattuale e non certamente in quella del quinto livello preteso, essendo essa riservata e ciò a prescindere dalla specifica posizione lavorativa (assistente di rete o assistente di progettazione) del singolo a quei - "lavoratori che esplicano funzioni direttive ovvero che svolgono funzioni specialistiche ... comportanti responsabi- lità ed autonomia di pari rilevanza". Orbene, a fronte di un così diffuso e corretto argomentare, il ricorrente altro non fa che limitarsi a opporre generiche contestazioni sulla attendibilità dei testi escussi e su pretese e totalmente indimostrate omesse valutazioni di cir- costanze da altri riferite, il tutto poi limitandosi alla indicazione di fatti privi di un qualsiasi carattere di de- cisività. Con riferimento poi all'ultima ragione di censura, Occorre ribadire che, in tema di spese processuali, la relativa statuizione adottata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione del divieto, 0 8 0 sancito dall'articolo 91 del codice di procedura civile, di porre anche parzialmente le spese a carico della parte vit- toriosa, ovvero nel caso di compensazione delle spese adot- tata con motivazione illogica od erronea, mentre in ogni al- e in particolare ove il giudice, come nella spe- tro caso - cie, le abbia poste a carico del soccombente - la statuizio- ne è insindacabile in sede di legittimità, stante la assenza di un dovere di una esplicita e diffusa motivazione del provvedimento adottato (ex plurimis, Cass., 11 febbraio 1998, n. 1403). Del ricorso si impone quindi il rigetto con la condanna del suo proponente alle spese del giudizio nella misura che si indica nel dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rim- borsare alla società resistente le spese da( 24,3 sta sostenute per il giudizio che liquida in lire 53000 oltre lire tre mi- lioni per onorari difensivi i (para € 1549,37). Così deciso in Roma il 20 novembre 2001. Il presidente estensore Palin. Monican. Phill I IL CANCELLIERE D , Depositato in Cancelleria O L L A 5 FEB. 2002 O S S B 0 A I 1 T . D , T A A 1 R IL CANCELLIERE S T 3 E A S ст ' 3 P L O 5 S L P I E . M N D I N G I O A S 3 D 7 N A - E E D … 8 S T - E N .. * E 9