Sentenza 11 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Achirala 0 19 89 / 0 3 Composta dagli 1.mi Sigg r Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 9901/00 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.4565 Dott. Walter CELENTANO Consigliere 607 Rep. Dott. US AR BERRUTI mt Rel. Consigliere Ud. 22/10/2002 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMPRESA ALFONSO SCHI PANI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 36, presso l'avvocato PIETRO SAIJA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO PREVITI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamentelegale domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1927 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
на controricorrente
contro
AZIENDA POLICLINICO UNIVERSITARIO DI MESSINA;
intimata - avverso la sentenza 11. 166/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 02/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2002 dal Consigliere Dott. US AR BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La srl CH conveniva davanti alla Corte d'appello di Messina L'Università di quella città e Universitaria per impugnare il l'Azienda Policlinico lodo pronunciato a seguito della sua domanda al colle- gio arbitrale previsto dall'apposito compromesso, ten- dente ad ottenere il riconoscimento del corrispettivo dei lavori di manutenzione degli impianti del policli- nico ed a vedere esteso il servizio stesso ad altri pa- diglioni da poco entrati in funzione. Il collegio arbi- trale aveva infatti solo in minima parte accolto le sue domande, pertanto chiedeva che fosse pronunciata la e che tutte le sue domande venissero nullità del lodo 2 н accolte. Resisteva l'Università di Messina e spiegava impu- gnazione incidentale chiedendo che l'indennizzo che gli arbitri avevano liquidato alla srl CH venisse ridotto e che fossero ridotte anche le altre somme che la decisione impugnata aveva riconosciuto a titolo di interessi. Non si costituiva il Policlinico che veniva dichiarato contumace. La Corte di Messina respingeva entrambe le impugna- zioni. La sentenza impugnata, premessa l'inammissibilità di talune censure mosse alla decisione arbitrale non rilevanti in questa sede riteneva l'infondatezza delle - censure di inadeguatezza della motivazione del lodo re- lativamente alla mancata liquidazione degli interessi nella misura pretesa.Riteneva, quindi, che l'impresa nel- ✓ prospettare la doglianza di violazione dell'art 1362 cc non aveva specificato le ragioni di contrasto tra il ragionamento degli arbitri e le regole di erme- neutica.Rilevava peraltro, che la liquidazione effet- tuata dagli arbitri circa la misura dell'indennizzo e quella degli interessi riconosciuti era stata adottata con motivazione compiuta e condivisibile. Contro questa sentenza propone ricorso per cassa- zione la srl NI con due motivi. Resiste th pag. 3 US AR RR est. l'università di Messina con controricorso. Motivi della decisione 1) Con il primo motivo di ricorso la srl CH lamenta la violazione e la falsa applicazione degli fr artt 33 e 35 del dpr n 1063 del 1962 e dell'art 4 della legge n 741 del 1981. Sostiene che poichè l'art 12 del capitolato di appalto prevede che il pagamento del corrispettivo delle operazioni di manutenzione doveva avvenire attraverso rate posticipate alla fatturazio- ne, con allegati i buoni di convalida vistati dall'ufficio tecnico del Policlinico, gli arbitri prima e quindi la corte di merito hanno errato nel non rile- vare il ritardo nella emissione di tali buoni, cagione della successiva emissione delle fatture forzatamente in ritardo da parte di essa impresa, e conseguentemente nel non rilevare il debito risarcitorio in capo all'ente. 2) Osserva il collegio che il lodo, come nota la sentenza impugnata, ha interpretato il contratto stipu- lato fra le parti ed in particolare il predetto art 12 del CSA nel senso che le fatture dell'appaltatore della manutenzione dovevano precedere l'emissione dei buoni di convalida. Pertanto, secondo gli arbitri, all'Università non si possono addossare le conseguenze del ritardo dell'appaltatore nella emissione delle sue ich pag. 4 US AR RR est. fatture. Tale conclusione degli arbitri, hanno rilevato i giudici della corte messinese è conseguente alla in- terpretazione del predetto art 12 la quale può essere censurata solo sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica che, a sua volta, deve essere specificamente allegata e non solo genericamente lamen- tata. Orbene ancora oggi in sede di legittimità la ricor- T rente non indica l'errore preteso del percorso argomen- tativo degli arbitri che essa avrebbe inutilmente indi- cato al giudice del merito, ma semplicemente lamenta che sia stata preferito una interpretazione diversa da quella ad essa favorevole, che ribadisce ancora una volta in modo puramente assertivo senza cennare alle regole di ermeneutica che il giudice messinese, a que- sto punto, avrebbe dimenticato. Il motivo è infondato. 2) Con il secondo motivo di ricorso che in parte, si sovrappone al primo, la ricorrente lamenta la motivazio- ne insufficiente ° carente della corte di merito sul punto relativo alla affermata sufficienza della motiva- zione del lodo. Sostiene che la sentenza messinese ha motivato il rigetto della impugnazione sul punto sem- plicemente per relationem e senza indicare le ragioni per le quali a suo avviso la decisione arbitrale deve essere ritenuta adeguatamente motivata nel suo accerta- US AR RR est. pag. 5 mento della volontà delle parti dell' appalto. а quanto 2) Osserva il collegio, conseguentemente nell'esame del primo motivo, che la censura rilevato Si fonda sull'equivoco di ritenere il giudice dell'impugnazione tenuto a dire le ragioni della ade- guatezza della motivazione impugnata pur se quelle del- la pretesa inadeguatezza non sono state esplicitate. E' del tutto evidente, invece, che il giudice predetto si può pronunciare su censure specifiche e non su generi- che lamentazioni ovvero come nel caso di specie, sul- ' la mera proposizione di una interpretazione dei fatti e dei negozi diversa da quella adottata alla decisione impugnata. Pertanto, in presenza di siffatta generica impugnativa di cui si. è detto innanzi la sentenza in esame altro onere di motivare non aveva oltre quello assolto. { Il motivo è anch'esso infondato. 3) 11 ricorso deve essere respinto. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 55,76 , oltre agli onorari di difensore che liquida in Euro 2000,00. US AR RR est. pag. 6 ch RGRQ 9901/010 In Roma il 22 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo GriecoHirth Neely US AR Befruti "fi ts" Lorena Miessaly COSTE SU US AR RR est. pag. 7