Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
L'invio, da parte dell'ente espropriante, di missive con le quali si riconosca l'obbligo, nei confronti del privato, di corresponsione dell'indennità di espropriazione (in realtà non dovuta, per essere la proprietà del suolo passata all'ente in forza di occupazione acquisitiva ed in mancanza di un legittimo decreto di esproprio), invitandosi, nel contempo, la controparte ad un bonario componimento della vertenza, può integrare gli estremi della fattispecie della rinuncia tacita alla prescrizione (quinquennale) del diritto al risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/1999, n. 7409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7409 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Cons. relatore -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI AD ved. IN, NI UC e IN US, elettivamente domiciliati in Roma, Via Carlo Poma, n. 2, presso l'avv. Ida De Simone, unitamente all'avv. Giovanni Marcangeli del foro di Avezzano che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrenti contro
COMUNE DI TURANIA, in persona del sindaco in carica,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Ipponio n. 2, presso l'avv. Giovanni Bernardini, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 172 pubblicata il 21 gennaio 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Giovanni MARCANGELI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 gennaio 1979 NI DA ved. NI, NI UC e NI EP convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Turania per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti al la illegittima occupazione di un appezzamento di terreno sito nel centro abitato del comune, sul qua le era stato costruito un edificio scolastico senza che fosse mai stato emanato alcun decreto di espropriazione. Costituitosi in giudizio il Comune eccepiva la prescrizione del diritto dedotto in giudizio.
Con sentenza del 6 dicembre 1985 il tribunale rigettava la domanda affermando che nella specie era interamente decorso il termine quinquennale di prescrizione, anche tenendo conto dell'interruzione eccepita dagli attori. La pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 1988, la quale veniva però cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza del 29 gennaio 1994, n. 922. Il giudizio veniva riassunto e la Corte d'Appello di Roma, designata quale giudice di rinvio, con sentenza del 16-21 gennaio 1997, rigettava nuovamente l'appello degli attori osservando che le lettere del sindaco del Comune di Turania, rispettivamente in data 10 agosto 1965, 25 luglio 1973 e 1^ febbraio 1979, non avevano prodotto effetti interrutivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto in giudizio, poiché contenevano, rispettivamente, l'impegno a provvedere alla liquidazione dell'indennità di espropriazione, l'invito a prendere contatto con il Comune per fissare un incontro con i proprietari dell'area, e la comunicazione del conferimento a un tecnico dell'incarico di accertare la reale estensione della superficie occupata esprimendo l'intento di addivenire a un bonario componimento della vertenza. Rilevava, inoltre, che il Comune aveva fornito la prova della data dalla quale decorreva il termine di prescrizione, essendo rimasto accertato che i lavori di edificazione avevano avuto inizio il 28 marzo 1963 ed erano stati ultimati il 30 settembre 1971. Osservava la corte che al riguardo non avevano alcun rilievo le circostanze che lavori interni erano stati eseguiti nell'edificio anche successivamente a tale data e che il collaudo dell'opera pubblica avesse avuto luogo otto anni dopo che la costruzione era stata ultimata, poiché l'estinzione del diritto di proprietà privata e il conseguente acquisto della proprietà dell'area a titolo originario da parte del comune si erano verificati con la irreversibile trasformazione del fondo a seguito della realizzazione dei lavori di carattere strutturale relativi all'edificio scolastico.
Contro la sentenza ricorrono per cassazione NI DA ved. NI, NI UC e NI EP con due motivi illustrati da memoria.
Resiste il Comune di Turania con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione la falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e sostengono che la sentenza impugnata avrebbe valutato le lettere del comune come espressione di una rinuncia espressa alla prescrizione senza considerarle come manifestazione di rinuncia tacita, in quanto le espressioni in esse con tenute comportavano l'implicito riconoscimento del diritto dei proprietari dell'area occupata con la costruzione dell'edificio scolastico.
La censura è meritevole di accoglimento sotto il profilo del vizio di motivazione insufficiente poiché la sentenza impugnata, pur rilevando correttamente che le lettere del comune prodotte in atti non contenevano alcuna rinunzia espressa alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni dedotto in giudizio dagli eredi NI, non ha valutato se, nell'ipotesi in cui la fattispecie espropriativa si fosse consumata a seguito dell'irreversibile trasformazione del fondo occupato - come nel la specie si era verificato - il riconoscimento con nesso all'offerta dell'indennità, non potendo avere a oggetto lo specifico diritto cui veniva fatto riferimento, non potesse ciononostante incidere sull'unico diritto spettante all'ex proprietario del fondo, e cioè sul diritto al risarcimento dei danni per la definitiva perdita della proprietà del suolo destinato alla realizzazione dell'opera pubblica. Tale interpretazione, la quale ripone il suo fondamento nel dovere di correttezza e nella conseguente necessità di valorizzare il significato sostanziale dell'ammissione dell'ente occupante che in presenza di ragioni creditorie insuscettibili di fraintendimento riconosca di "dover dare", sia pur muovendo da qualificazione giuridiche errate prive di efficacia vincolante, e si ispira a evidenti finalità equitative connesse con breve termine di prescrizione dell'azione risarcitoria e con il convincimento che le trattative in corso tra le parti potrebbero indurre il creditore ad astenersi da formali atti di costituzione in mora, pur avendo dato luogo ad un'orientamento giurisprudenziale tuttora sottoposto al vaglio delle sezioni Unite, risulta del tutto ignoto alla sentenza impugnata la quale avrebbe dovuto dar conto delle ragioni che imponevano di escludere nella specie ogni efficacia interruttiva della prescrizione al riconoscimento, da parte dell'ente occupante, del diritto degli eredi NI all'indennità di espropriazione e alle trattative in corso per un bonaria definizione della vertenza. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo con il quale viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe conferito valore certificatorio alla nota del 17 settembre 1984 con la quale il sindaco del Comune di Turania ha comunicato la data di ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio scolastico, senza considerare che il potere certificativo è limitato alle notizie e agli accadimenti annotati in pubblici registri e attestati dal soggetto che provvede a tale annotazione, mentre nella specie la comunicazione del sindaco avrebbe mero valore di una dichiarazione di parte, inidonea in quanto tale a fornire la prova della data di inizio della prescrizione, e avrebbe inoltre offerto una motivazione del tutto carente in ordine all'accertamento dell'ultimazione dei lavori.
Tali censure, infatti, potranno essere riproposte nell'ulteriore fase del giudizio avendo natura subordinata rispetto all'accertamento in ordine al riconoscimento dell'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva derivante dal riconoscimento del diritto all'indennità di espropriazione e dalle trattative di bonario componimento della vertenza avviate tra le parti.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale provvederà a fornire corretta e congrua motivazione in ordine all'efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni rivestita dal riconoscimento del diritto all'indennità di espropriazione e dalle trattative instaurate tra le parti per un sommario componimento della vertenza in corso. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, cui rimette altresi la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999