Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3340
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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Massime1

In tema di sanzioni amministrative, nessuna preclusione può dirsi realizzata a carico del destinatario di un'ordinanza - ingiunzione, quanto alla facoltà di proporre opposizione, tanto nel caso di omessa indicazione del termine per la proposizione della opposizione stessa, quanto nell'ipotesi di erronea indicazione di un termine più lungo di quello fissato dalla legge. Il termine per proporre opposizione avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, decorre dalla data di notifica del verbale e non da quella in cui detto verbale sia divenuto esecutivo; tuttavia quando, come nella specie, nel medesimo verbale di accertamento sia indicato un termine più ampio (nella specie erroneamente indicandone la decorrenza non dalla notifica, bensì dalla esecutività del verbale)non possono verificarsi preclusioni per il destinatario della notifica del verbale che abbia presentato l'opposizione nel più ampio termine erroneamente indicato dall'amministrazione, anche alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale (sent. 311 del 1994) che, proprio con riguardo al procedimento sanzionatorio previsto dalla legge n. 689 del 1981, ha attribuito rilevanza alle indicazioni (o alla loro mancanza) circa il termine entro cui è possibile ricorrere e l'autorità cui rivolgersi contenute nei provvedimenti amministrativi in ossequio al disposto dell'art. 3 legge 241 del 1990.

Commentario1

  • 1Indennità di accompagnamento: decorrenza e legittimazione passiva del ComuneAccesso limitato
    Agostino Gori · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3340
Data del deposito : 6 marzo 2003

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