Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, nessuna preclusione può dirsi realizzata a carico del destinatario di un'ordinanza - ingiunzione, quanto alla facoltà di proporre opposizione, tanto nel caso di omessa indicazione del termine per la proposizione della opposizione stessa, quanto nell'ipotesi di erronea indicazione di un termine più lungo di quello fissato dalla legge. Il termine per proporre opposizione avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, decorre dalla data di notifica del verbale e non da quella in cui detto verbale sia divenuto esecutivo; tuttavia quando, come nella specie, nel medesimo verbale di accertamento sia indicato un termine più ampio (nella specie erroneamente indicandone la decorrenza non dalla notifica, bensì dalla esecutività del verbale)non possono verificarsi preclusioni per il destinatario della notifica del verbale che abbia presentato l'opposizione nel più ampio termine erroneamente indicato dall'amministrazione, anche alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale (sent. 311 del 1994) che, proprio con riguardo al procedimento sanzionatorio previsto dalla legge n. 689 del 1981, ha attribuito rilevanza alle indicazioni (o alla loro mancanza) circa il termine entro cui è possibile ricorrere e l'autorità cui rivolgersi contenute nei provvedimenti amministrativi in ossequio al disposto dell'art. 3 legge 241 del 1990.
Commentario • 1
- 1. Indennità di accompagnamento: decorrenza e legittimazione passiva del ComuneAccesso limitatoAgostino Gori · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU EM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso l'avvocato PIERO CONTI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
avverso l'ordinanza del Giudice di pace di ROMA, depositata il 22/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CONTI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 15-22.5.2000 il giudice di pace di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto da LI OL in data 28.4.2000 avverso il verbale di accertamento notificatole in data 11.2.2000 per violazione dell'art. 158/1 C.S. (divieto di sosta) rilevata il 10.10.1999, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni da tale notifica.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione LI OL, deducendo un unico motivo di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso LI OL denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della Legge 689/81. Lamenta che il giudice di pace non abbia ritenuto che il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso di cui all'art. 22 della Legge 689/1 decorre non già dalla notificazione del verbale di accertamento bensì dopo il decorso del termine di 60 giorni da tale notifica, vale a dire allorché il verbale di accertamento si tramuti in titolo esecutivo e cioè in ordinanza-ingiunzione (sic). Sostiene inoltre che tale interpretazione è confermata dallo stesso verbale, in calce al quale risulta espressamente che "in alternativa (al ricorso ex art. 18 L.689/81) il trasgressore può presentare ricorso al Tribunale di Roma entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla esecutività del presente verbale. Tale esecutività interviene trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale", con la conseguenza che il ricorso può essere presentato solo dal 61 al 90 giorno dalla notifica del verbale medesimo. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Certamente infondata è la prima parte laddove si sostiene che il termine per la presentazione del ricorso decorre non già dalla notificazione del verbale di accertamento ma allorché, decorso il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, tale verbale "si tramuti in titolo esecutivo e cioè in ordinanza-ingiunzione". In tal modo infatti la ricorrente finisce per negare sostanzialmente ogni tutela nella fase di formazione del titolo, consentendola solo in presenza di un titolo divenuto già esecutivo in palese contrasto con i principi generali e con le garanzie offerte in materia di violazioni al codice della strada proprio per impedire la formazione del titolo.
L'art. 205 del codice della strada prevede infatti a tal fine l'opposizione avanti al giudice ordinario avverso l'ordinanza - ingiunzione emessa dal Prefetto nell'ipotesi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo avanti a tale autorità e questa l'abbia rigettato. L'art. 203 dello stesso codice inoltre, secondo l'interpretazione "adeguatrice" data dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 255 e 311 del 1994 e ribadita con l'ordinanza n. 315 nonché con la sentenza n. 437 del 1997, consente di invocare direttamente la tutela giurisdizionale sulla base del solo verbale di accertamento ritualmente contestato o notificato, relegando fra i rimedi facoltativi la tutela in via amministrativa, il cui mancato esercizio non può condizionare quella giudiziaria. Erroneamente pertanto la ricorrente, al fine di dimostrare la tempestività della sua opposizione avanti al giudice di pace, ha individuato l'inizio della decorrenza del termine per impugnare nel momento in cui il titolo esecutivo sia venuto ad esistenza, titolo, oltre tutto, ravvisato nella sola ordinanza-ingiunzione e non anche nel verbale di accertamento per l'ipotesi che questo non venga impugnato.
Merita invece di essere accolto il profilo dedotto nella seconda parte del ricorso.
L'impugnato provvedimento, nel rilevare la tardività del ricorso in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento (11.2.2000-28.4.2000), non ha tenuto conto della peculiarità del caso in esame, caratterizzato dall'esplicita avvertenza, contenuta nello stesso verbale, secondo cui, in alternativa al ricorso amministrativo al Prefetto, il trasgressore poteva presentare ricorso avanti al Tribunale di Roma entro il termine di trenta giorni dalla "esecutività" del verbale, da intendersi intervenuta "trascorsi sessanta giorni dalla notifica del verbale" medesimo.
Orbene, richiedendo l'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 l'indicazione in ogni provvedimento amministrativo del termine entro cui è possibile ricorrere e dell'autorità cui rivolgersi e dovendosi ritenere che con la precisazione contenuta nel verbale di accertamento e testè richiamata si sia inteso assolvere ad una tale prescrizione, finalizzata a facilitare i rapporti del cittadino con la Pubblica Amministrazione, non è consentito negarne od ignorarne la rilevanza ai fini della decorrenza iniziale, pur in presenza di un'indicazione errata in base alla normativa richiamata del codice della strada che non contiene alcun riferimento, ai fini dell'impugnazione, al termine di trenta giorni successivo a quello di sessanta dalla notifica del verbale.
In ordine alla rilevanza di tali indicazioni contenute nei provvedimenti amministrativi in osservanza del richiamato art. 3 comma 4 della Legge 241/90, è intervenuta del resto più volte,
anche la Corte Costituzionale che, proprio con riferimento al procedimento sanzionatorio di cui alla Legge 689/81, ha affermato che essa contiene un principio di carattere generale (sent. n. 311/94 con richiami anche a Cass. 9080/97) e che non possono verificarsi preclusioni per il destinatario non solo quando manchi l'indicazione del termine entro cui è possibile proporre opposizione ma anche nel caso in cui sia indicato erroneamente un termine più lungo di quello fissato dalla legge (sent. n. 86/98). L'esposto principio deve quindi certamente trovare applicazione nel caso in esame in cui il destinatario del verbale si è adeguato ai termini in esso indicati dall'Autorità per proporre opposizione. L'impugnato provvedimento deve essere pertanto cassato con rinvio, anche per le spese, al giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato, che, nell'uniformarsi al principio di diritto accolto, terrà conto, ai fini della individuazione del termine iniziale per proporre opposizione, della scadenza di quello di sessanta giorni decorrente dalla notifica del verbale di contestazione (60+30), considerando, come risulta del resto dallo stesso provvedimento impugnato, che il verbale di accertamento è stato notificato in data 11.2.2000 ed il ricorso proposto con atto depositato il 28.4.2000 e procedendo poi, se del caso, all'esame del merito.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003