Sentenza 4 novembre 2002
Massime • 1
La domanda di sgravio dei diritti doganali, previste dall'art. 239 del regolamento Cee n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario), ove non sia fondata sulla deduzione del verificarsi di uno dei casi previsti dagli artt. 900-903 del regolamento Cee n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (casi rispetto ai quali le posizioni dell'istante integrano diritti soggettivi tutelabili dinanzi al giudice ordinario od al giudice tributario, nel vigore, rispettivamente, dell'originario testo dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, o di quello sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), ma sia rivolta a far valere una situazione particolare giustificativa dello sgravio medesimo ai sensi degli artt. 905-909 di detto regolamento Cee n. 2454/93, esula dalla cognizione dell'autorità giudiziaria, investendo scelte e determinazioni di carattere politico.
Commentario • 1
- 1. Coobbligato solidale “de iure” il Centro di Assistenza Doganale S.r.l. (Corte di Cassazione, Sezione V n. 13306 del 29/05/2013)Pittaluga Francesco · https://www.diritto.it/ · 31 luglio 2013
Un altro “uno due”, per usare un termine pugilistico, della Suprema Cassazione in materia di coobbligazione solidale dei Centri di Assistenza Doganale. E' la seconda volta in pochi mesi, infatti (la prima, fu con sentenza della Sezione V, n. 9248 del 17/04/2013, anch'essa commentata dal sottoscritto), che i giudici intervengono sullo specifico punto ribadendo la posizione di coobbligato solidale “de iure” del Centro di Assistenza Doganale S.r.l. il quale, operando necessariamente quale rappresentante “indiretto” dell'importatore, presenta la relativa dichiarazione doganale “in nome proprio” e, pertanto, è obbligato principale ex art. 201 § 3 regolamento (CE) n. 2913/1992 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2002, n. 15381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15381 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente di sezione -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZE & NC GMBH, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MODENA 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato WOLFGANG WIELANDER, giusta procura speciale del Notaio Dott. Hoffmann, depositata in data 27 novembre 2000, in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 209/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 05/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
uditi gli Avvocati Maria Grazia LEUCI, ALBENZIO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del settimo motivo del ricorso, giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ufficio doganale di Fortezza ha ingiunto alla TZ & NC Gmbh, società tedesca di spedizioni, il pagamento di lire 4.601.255.310, oltre gli interessi, per diritti doganali dovuti su partite di burro, avendo accertato che la merce, in transito comunitario dalla dogana di Waidhaus alle dogane di Venezia e di Milano, non era pervenuta a destinazione, contrariamente a quanto attestato dalle copie dei documenti T1 rimesse a detta dogana di partenza, risultate false.
La Società il 25 luglio 1996 ha citato l'Amministrazione finanziaria davanti al Tribunale di Trento;
si è opposta a detta ingiunzione, ed inoltre, deducendo di essere stata vittima di una truffa da altri commessa anche con l'ausilio di funzionari doganali, ha rinnovato la richiesta di sgravio dalla tassazione, ai sensi dell'art. 239 del regolamento Cee n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 (codice doganale comunitario), impugnando il provvedimento negativo reso in proposito dal Ministro delle finanze (in via di reiezione del ricorso gerarchico contro la sfavorevole decisione dell'Ufficio di Fortezza).
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, e, con riguardo all'istanza di sgravio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, considerando:
- che la relativa domanda era riconducibile, secondo la prospettazione della stessa Società, nello sgravio "caso per caso", di cui agli artt. 905-909 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 (disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92), caratterizzato dall'esercizio di poteri discrezionali da parte della pubblica amministrazione e dalla consequenziale qualificazione delle posizioni dell'obbligato come interessi legittimi, da far valere davanti al giudice amministrativo;
- che era improponibile l'ulteriore richiesta di accertamento dei requisiti giustificativi dello sgravio, ai sensi del citato art. 239 del regolamento n. 2913/92, trattandosi di valutazioni rimesse all'autorità doganale, denunciabili dinanzi al giudice amministrativo;
- che non poteva essere sollecitata in sede giudiziale la trasmissione degli atti alla Commissione europea, per la definizione del caso, trattandosi di facoltà esercitabile esclusivamente dallo Stato.
La Corte d'appello di Trento, con sentenza depositata il 5 giugno 2000 e notificata, il 22 agosto successivo, ha respinto il gravame proposto dalla TZ & NC.
Dopo aver disatteso le deduzioni della Società rivolte a contestare la validità dell'ingiunzione, la sussistenza e la persistenza del credito con essa fatto valere, ed inoltre il quantum dei diritti evasi, la Corte di Trento, con riferimento all'istanza di sgravio, ha ritenuto "fondata la decisione impugnata, sotto il profilo del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria", ed ha aggiunto che "mancando il fondamento della pretesa lo sgravio stesso non sarebbe ammissibile".
La TZ & NC, con ricorso notificato il 10 novembre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Trento, formulando sette motivi.
I primi sei motivi del ricorso ripropongono e sviluppano le tesi in precedenza svolte mediante l'opposizione all'ingiunzione, con l'invito alla rimessione degli atti alla Corte di giustizia per risolvere eventuali dubbi sull'interpretazione della normativa comunitaria.
Con il settimo motivo, inerente alla domanda di sgravio, la Società sostiene la giurisdizione del giudice ordinano, vertendosi in tema di diritto soggettivo, ai sensi degli artt. 239 e 243 del regolamento n. 2913/92; critica inoltre la Corte d'appello per aver ritenuto inammissibile la domanda stessa, trascurando il diverso indirizzo della Commissione europea, e per non aver trasmesso gli atti a detta Commissione per la soluzione del caso.
Il Ministero delle finanze ha replicato con controricorso. Per la decisione sulla questione di giurisdizione il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il settimo motivo del ricorso è infondato.
Lo sgravio dei diritti doganali è definito dall'art. 235 del citato regolamento del Consiglio della Cee n. 2913/92 come la "decisione di non riscossione totale o parziale dell'importo di obbligazione doganale, oppure d'invalidamento totale o parziale della contabilizzazione dell'importo di dazi all'importazione od all'esportazione che non sia stato pagato".
Detta decisione, affidata all'ufficio doganale su richiesta dell'interessato, è contemplata dagli artt. 236 e 238, in esito al riscontro della totale o parziale non debenza della somma o dell'illegittimità della relativa contabilizzazione, e poi dall'art. 239, "in situazioni dovute a circostanze che non implichino frode o manifesta negligenza dell'obbligato, da determinarsi secondo la procedura del comitato del codice doganale" (istituito dall'art. 247, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione).
Specificamente occupandosi dell'applicazione di detto art. 239 del regolamento n. 2913/92, l'art. 899 del regolamento n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, facendo salve le previsioni dei successivi articoli da 905 a 909, stabilisce che l'autorità doganale accorda lo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione quando constati il verificarsi delle situazioni elencate negli articoli da 900 a 903 ed inoltre l'assenza di manovra fraudolenta o manifesta negligenza dell'interessato.
L'art. 905 del regolamento n. 2454/93 si riferisce alle ipotesi in cui l'autorità doganale non sia in grado di accordare lo sgravio in base all'art. 899, in quanto non sussistano le situazioni degli artt. 900-903, ma la domanda sia corredata da giustificazioni tali da configurare una situazione particolare, risultante da circostanze che non evidenzino manovra fraudolenta o manifesta negligenza, e prevede che lo Stato membro, dal quale dipende detta autorità doganale, "trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909".
Dal coordinamento delle riportate norme si evince che l'ordinamento comunitario, nell'ambito dello sgravio contemplato dall'art. 239 del regolamento n. 2913/92, nettamente distingue le ipotesi elencate negli artt. 900-903 del regolamento n. 2454/93 e le ipotesi "diverse", pur sempre connotate da peculiarità potenzialmente giustificative dello sgravio medesimo (oltre che dalla carenza di dolo e colpa grave).
Per le prime, lo sgravio discende dalla constatazione in sede amministrativa della sussistenza di una delle situazioni tipiche espressamente delineate, nonché del difetto di frode o manifesta negligenza, e, dunque, dal riscontro di presupposti direttamente fissati dalla legge comunitaria.
Con riguardo a tali ipotesi, l'autorità doganale ha compiti di mero accertamento del verificarsi nella fattispecie di quei presupposti. Ne consegue che i provvedimenti resi in materia dalla medesima autorità, in quanto espressione di compiti di ricognizione e valutazione tecnica, non di potestà discrezionale idonea a degradare od affievolire il diritto dell'interessato a non subire un prelievo nei casi in cui la disciplina doganale lo escluda, sono impugnabili, ai sensi dell'art 243 del regolamento n. 2913/92, davanti al giudice nazionale preposto alla tutela delle corrispondenti posizioni, e, cioè, davanti al giudice ordinario, nel vigore dell'originario testo dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, ovvero davanti al giudice tributario, dopo le modificazioni apportate a detto art. 2 dall'art. 12 secondo comma della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (il quale ha esteso la giurisdizione tributaria ai tributi di ogni genere e specie).
Con riferimento invece alle altre ipotesi, quelle atipiche, lo sgravio passa attraverso la decisione dello Stato di rimettere il caso all'esame della Commissione, in relazione alle sue particolarità, e postula poi una decisione della Commissione medesima (sentiti i rappresentanti di tutti gli Stati membri). La qualità dei soggetti preposti alle indicate decisioni e la natura delle funzioni dai medesimi espletate portano a ritenere che lo sgravio "caso per caso", non vincolato a parametri direttamente fissati dalla normativa comunitaria, e nemmeno affidato ad apprezzamenti discrezionali dell'autorità amministrativa doganale, è esercizio di potestà gestionale e politica delle autorità di governo del singolo Stato e della Comunità europea;
a fronte di tale potestà non sono configurabili posizioni soggettive giudizialmente tutelabili, ma solo aspettative od interessi di mero fatto. In conclusione, si deve affermare che la domanda di sgravio dei diritti doganali, di cui all'art. 239 del regolamento Cee n. 2913/92, ove non sia fondata sulla deduzione del verificarsi di uno dei casi previsti dagli artt. 900-903 del regolamento Cee n. 2454/93, rispetto ai quali le posizioni dell'istante integrano diritti soggettivi tutelabili dinanzi al giudice ordinario od al giudice tributario (nel vigore, rispettivamente, dell'originario testo dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 o delle modificazioni ad esso apportate dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448), ma sia rivolta a far valere una situazione particolare giustificativa dello sgravio medesimo ai sensi degli artt. 905-909 di detto regolamento n. 2454/93, esula dalla cognizione dell'autorità giudiziaria, investendo scelte e determinazioni di carattere politico. A tale principio, con cui si integra la motivazione in diritto della sentenza impugnata, si conforma il decisum di essa, dato che la Corte d'appello, pur richiamando la pronuncia del Tribunale che aveva affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, ha in effetti reso declaratoria di carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria, e quindi di difetto assoluto di giurisdizione, nell'ambito di fattispecie pacificamente inquadrabile, alla luce delle richieste e deduzioni della stessa TZ & NC, nelle disposizioni dei menzionati artt. 905-909.
Il principio medesimo comporta, con l'assorbimento delle altre censure svolte con il settimo motivo del ricorso, la reiezione di tale motivo e l'affermazione del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria sulla domanda di sgravio. Per l'esame degli altri motivi del ricorso e per le pronunce consequenziali all'esito del giudizio di legittimità, gli atti vanno rimessi al Primo Presidente, al fine della designazione di Sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il settimo motivo del ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria sulla domanda di sgravio, e trasmette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione della causa, con riguardo agli altri motivi del ricorso stesso, alla competente Sezione semplice. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 27 settembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2002