Sentenza 11 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione (o la risoluzione) del contratto ed il risarcimento dei danni può, in sostituzione di tali, originarie pretese, legittimamente invocare (senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova" in sede di gravame) la facoltà di cui all'art. 1385, comma secondo, cod. civ., poiché tale modificazione delle istanze originarie costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed un'istanza di ampiezza più ridotta rispetto all'azione di risoluzione.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione e recesso: i due rimedi sono incompatibili funzionalmente e strutturalmenteCarolina Sodano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. Civ., sez. I, 30 novembre 2015, n. 24337 I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra; diversamente verrebbe vanificata la stessa funzione della caparra, quella, cioè, di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1999, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA LO GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato FANCELLO SERRA RA, difeso dagli avvocati WALTER BERSAN, DARIO MORANDUZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMM. AN S.r.l., in persona dell'Amm.re Unico Sig.ra AT BI, BI IL, BI AN, BI CO, BI IA, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE C.PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MESIANO, che li difende unitamente all'avvocato SANDRO PAGOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1396/95 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 12/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/98 dal Consigliere Dott. Franco PONTORIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 31 agosto 1987, NA AR premesso che con preliminare del 2 dicembre 1986 la s.r.l. Immobiliare Leandra si era obbligata a trasferirgli tutte le quote sociali e le proprietà immobiliari, ivi compreso un appezzamento di terreno sito in MIRANDOLA (Modena) della superficie complessiva di ha 49.72.24 per il prezzo complessivo di lire 560.000.000;
- che egli aveva versato la somma di lire 100.000.000 a titolo di caparra ottenendo il possesso degli immobili compreso quello in MIRANDOLA sopra indicato di cui la MO aveva garantito la piena proprietà e la libertà da vincoli, mutui e privilegi di qualsiasi natura;
- che, soltanto dopo il versamento della predetta caparra, era venuto a conoscenza che sui beni immobili promessi in vendita gravavano passività per L. 646.391.200 come potevasi rilevare dall' atto per notar MONIZIO del 31.12.1983 n. 24414/1807 di repertorio;
tutto ciò premesso, conveniva davanti al tribunale di VERONA la Immobiliare AN al fine di sentir accertare che la società convenuta si era impegnata a vendergli il suindicato compendio immobiliare;
verificare l'autenticità della firma apposta dal legale rappresentante di detta società, BI RI RE, con conseguente ordine al Conservatore dei registri immobiliari di operare le annotazioni di legge;
ed appurare le passività gravanti sulla Società AN e comunque sul fondo sopra indicato, dandosi atto della sua disponibilità a versare l'importo ancora dovuto al momento della libera intestazione del bene.
Costituendosi in giudizio, la società convenuta, precisato che i soci si erano impegnati in proprio con l' attore, eccepiva che non sussistevano le asserite passività e che, invece, era il NA ad aver versato a pagamento della seconda rata del prezzo assegni non coperti per i quali era stato elevato protesto sicché chiedeva, oltre al rigetto della domanda, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto per fatto e colpa del NA e la condanna di questi alla restituzione dell'immobile ed al risarcimento dei danni, anche ai sensi dell' art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Intervenuti volontariamente in giudizio BI BE, BI GI, BI RA e BI RI RE, soci della MO, sostenevano di avere essi promesso di versare le loro quote sociali costituenti l' intero capitale della società AN all' attore e facevano proprie le richieste proposte dalla convenuta. Con sentenza del 21 agosto 1991, il tribunale adito rigettava la domanda del NA ed in accoglimento della riconvenzionale dichiarava risolto il contratto intercorso fra le parti per fatto e colpa dell' attore che condannava al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio nonché alla restituzione immediata della tenuta agricola e d al pagamento in favore della società convenuta della somma di lire 50.000.000, ex art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata.
Condannava, tuttavia, gli intervenuti, in solido, a restituire al "NA la caparra di lire 100.000.000 con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso tale sentenza proponevano appello i BI deducendo che essi avevano titolo a trattenere la caparra ed in via subordinata che venisse dichiarato l' avvenuto recesso dal contratto a norma del secondo comma dell' art. 1385 C.c. con conseguente loro diritto a far proprio l'importo della caparra quale liquidazione anticipata dell'intero danno.
Anche il NA proponeva appello sostenendo che i venditori non avevano tenuto fede al disposto dell' art. 2479 C.c.; che non era dovuto il risarcimento ai sensi dell' art. 96 c.p.c.; e che non era stato concesso un termine per la esecuzione del contratto. La Corte d' Appello di VENEZIA, con sentenza del 12 dicembre 1995, accoglieva in parte sia l'appello principale che l'incidentale riconoscendo ai BI il diritto a trattenere la somma di lire 100.000.000 versata a titolo di caparra quale liquidazione convenzionale dei danni;
ed al NA di non essere tenuto al risarcimento di ulteriori danni neppure per responsabilità aggravata.
Per la Cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso il NA per tre motivi.
L' MO AN ha depositato controricorso mentre i BI non hanno apprestato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il NA, denunciando violazione ed irrituale applicazione dell' art. 1385 cod. civ., deduce che, avendo inizialmente richiesto la risoluzione del contratto, i BI non potevano in appello mutare la domanda in quella di recesso con diritto a trattenere la caparra e che, peraltro, la somma di 100.000.000 versata al momento della stipulazione del preliminare doveva essere considerata non una caparra ma una vera e propria rata di pagamento.
Con il secondo motivo sostiene, poi, che la Corte di VENEZIA ha compiuto una erronea applicazione dell' art. 345 c.p.c. in quanto "la liquidazione di un danno derivante dalla risoluzione o dal recesso da un contratto, postula pur sempre una prova sia dell'an, sia del quantum, prova gravante, secondo i principi generali, sulla parte che richiede il risarcimento. E tale prova non è stata data come risulta dalle riserve espressamente invocate dai consorti BI e dalla MO AN s.r.l.".
I due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro connessione, vanno rigettati.
Come, peraltro, riconosce lo stesso ricorrente, nell' ipotesi di versamento di una somma di danaro a titolo di caparra, la parte adempiente che abbia agito per l'esecuzione o per la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell' art. 1453 c.c., può, in sostituzione di dette pretese, fare valere, anche in appello, i diritti di cui al secondo comma dell' art. 1385 c.c., perché tale modificazione della linea difensiva costituisce solo esercizio di una perdurante facoltà rispetto alla domanda di adempimento ed una istanza ridotta rispetto all' azione di risoluzione e non introduce, quindi, una domanda nuova vietata dall' art. 345 cod. civ. (Cfr.: Cass., 3 settembre 1994 n. 7644; Cass., 18 settembre 1992 n. 10683; Cass., 6 marzo 1989 n. 1213). Nè è vero che i BI, nel corso del giudizio di primo grado, abbiano rinunciato ad ogni pretesa di danno rinviando ad un successivo giudizio l'integrale risarcimento in quanto emerge chiaramente dalla sentenza impugnata che, fermo restando il loro diritto a trattenere quanto versato a titolo di caparra, hanno chiesto di rinviare ad un giudizio successivo la liquidazione dell'ulteriore danno sicché con la domanda di recesso e di ritenere la caparra, avendo questa funzione risarcitoria, hanno implicitamente, e soltanto, rinunciato al danno maggiore rispetto a quanto predeterminato e quindi non ad avanzare una domanda nuova e maggiore rispetto a quella in precedenza proposta.
Nè in questa sede può più discutersi della natura giuridica della somma versata al momento della conclusione del preliminare, avendola riconosciuta come "caparra" il giudice di primo grado - e peraltro così definita dallo stesso NA, ora ricorrente, nell' atto introduttivo del giudizio - senza che vi sia stata impugnazione alcuna sul punto.
Con il terzo motivo di ricorso il NA denunzia testualmente "errata applicazione dell' art. 1482 c.c., non essendo mai stato dato ascolto alle istanze di adempimento varie volte avanzate dal NA AR".
Il motivo è inammissibile.
Premesso, infatti, che il giudizio di cassazione è a critica vincolata perché determinata e limitata dai motivi del ricorso, è necessario, pertanto, che in questo vi siano contenute censure dirette ad individuare gli errori della sentenza impugnata al fine di consentire alla Corte di emettere il giudizio rescindente richiesto. Orbene, nel caso, la formulazione del motivo è tale che non permette di ravvisare quale parte della sentenza si è inteso impugnare, essendo talmente generico da non consentire di individuare quale sia la statuizione della sentenza che si vuole errata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato. La domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, avanzata dalla società controricorrente ex art. 96 c.p.c., pur proponibile anche in questa sede per i danni che si assumono derivanti dal giudizio di cassazione a causa della proposizione del ricorso, non va, tuttavia, accolta in quanto non è dato rilevare, nè è stato dedotto e dimostrato, quale sia stato in concreto il danno subito dalla controricorrente atteso che la sentenza impugnata è esecutiva per legge e la caparra, versata al momento della conclusione del contratto, è stata incamerata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in lire 250.900 oltre lire 6.000.000 per onorario.
Rigetta l' istanza dell s.r.l. Immobiliare AN di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Così deciso in Roma, il 8 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 1999