Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1999, n. 186
CASS
Sentenza 11 gennaio 1999

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In tema di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione (o la risoluzione) del contratto ed il risarcimento dei danni può, in sostituzione di tali, originarie pretese, legittimamente invocare (senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova" in sede di gravame) la facoltà di cui all'art. 1385, comma secondo, cod. civ., poiché tale modificazione delle istanze originarie costituisce legittimo esercizio di un perdurante diritto di recesso rispetto alla domanda di adempimento, ed un'istanza di ampiezza più ridotta rispetto all'azione di risoluzione.

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  • 1Risoluzione e recesso: i due rimedi sono incompatibili funzionalmente e strutturalmente
    Carolina Sodano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Cass. Civ., sez. I, 30 novembre 2015, n. 24337 I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra; diversamente verrebbe vanificata la stessa funzione della caparra, quella, cioè, di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/01/1999, n. 186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 186
Data del deposito : 11 gennaio 1999

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