Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
02330/02 Aula 'B' REPUBBLICA IN NO LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO - R.G.N. 11085/99 - Cron.5583 - Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep . Dott. Federico ROSELLI - Consigliere- Ud. 22/11/01 Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA RAFFO MICHELE, GERMANICO N. 203, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 2001 dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA' giusta delega in atti;
4549 -1- - controricorrente avvers0 la sentenza n. 939/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/01/99 R.G.N. 60271/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ANTONINI;
udito l'Avvocato DE FERRA'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSOPROCESS il Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata 21 gennaio 1999, riformava totalmente la sentenza con cui il locale Pretore aveva condannato l'Inail a costituire a favore di EL AF una rendita per malattia professionale corrispondente ad un'inabilità del quindici per cento. Il giudice dell'appello, nel rigettare la domanda, faceva riferimento alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio da lui nominato, ritenute esaurienti e basate sulle risultanze della documentazione sanitaria e degli altri elementi rilevanti, secondo cui l'appellato era affetto da artrosi che non presentava peculiarità clinico-iconografiche ed evolutive tale da differenziarla dall'artrosi ordinaria, cosicché né l'artrosi, né tantomeno le altre patologie sofferte dall'assicurato, potevano essere qualificate come tecnopatie. Osservava anche che le critiche del lavoratore alla relazione peritale erano prive di riferimenti al caso concreto. Contro tale sentenza il AF ha proposto ricorso per cassazione. L'Inail resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo. Osserva che il consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio, dopo avere delineato la distinzione tra artrosi “stato” e artrosi "malattia”, aveva rilevato come nella specie era configurabile la seconda ipotesi e la malattia era ricollegabile all'elemento patogeno rappresentato dall'espletamento del lavoro prima di autista di linea di pullman e poi di manovratore di rimessa, a bordo di veicoli trasmettenti vibrazioni e scuotimenti, come confermato della 3 localizzazione delle alterazioni artrosiche. Ciò premesso lamenta che, invece, il c.t.u. nominato in appello, dopo avere delineato una diversa classificazione della artrosi, abbia escluso apoditticamente e con un salto logico la dipendenza nella specie dell'artrosi dall'espletamento delle mansioni lavorative. Il ricorso non è fondato. Nella specie, il giudice d'appello ha preso in considerazione e recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio da lui nominato, che ha fornito una motivata e logica giustificazione medico-legale del parere reso riguardo alla questione oggetto del giudizio, mentre le doglianze dell'attuale ricorrente, fondate principalmente sul riferimento alle tesi sostenute dal primo consulente tecnico, non sono idonee a censurare adeguatamente in questa sede di legittimità la motivazione della sentenza di merito, poiché in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. se il giudice aderisca al parere del consulente che - abbia espletato la sua opera per ultimo, pur se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili (Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). D'altra parte, il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale e della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello. Pertanto, nel caso 4 in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che sussistano carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, riscontrabili sulla base di comprovate nozioni correnti della scienza medica, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte (cfr. Cass. 21 gennaio 1998 n. 530 e Cass. 11 gennaio 2000 n. 225). Né con il ricorso per cassazione, oltre a riproporsi la metodologia valutativa del primo consulente, è stato adeguatamente censurato, nei termini appena precisati, l'assorbente rilievo del consulente d'appello circa l'assenza nella specie delle peculiarità clinico-iconografiche ed evolutive idonee a differenziare la patologia dell'assicurato dall'artrosi ordinaria, non di eziologia professionale. Il ricorso va dunque rigetto. Per le spese del giudizio trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. блено тебе, I PRESIDENTE Cis kanselle IL CANCELLIERE 8 0 A 1 3 D Depositato in Cancelleria S , 4 S , T A O oggi, 18 FEB.2002 . R T L , N A ' A A L 3 S L E 7 E - P IL CANCELLIER andFears S D 8 I - I 1 N S 1 G N E O E S C O I G 5 L A G & E , O L O T D T R I I A T T R L S I I L N G D I E E S D O R I