CASS
Sentenza 2 marzo 2023
Sentenza 2 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2023, n. 8988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8988 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia Ed AI LA El MO, nato in [...] il [...] (C.U.I. 03GYJT9) avverso la sentenza del 12/07/2022 del Gip del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che: in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, quanto all'omessa statuizione sull'espulsione; sia dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12 luglio 2022, il Gip del Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e operata Penale Sent. Sez. 3 Num. 8988 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 14/12/2022 la riduzione per il rito, ha applicato all'imputato la pena di 5 anni di reclusione e C 20.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina dal peso complessivo pari a 9,240 chilogrammi lordi, occultata presso la sua abitazione. Con il medesimo provvedimento, sono state ordinate la confisca e la distruzione dello stupefacente e dei bilancini di precisione in sequestro, la confisca del denaro già sequestrato, nonché il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dell'autovettura e dei telefoni cellulari, sono state infine applicate l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 2. Avverso la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione dell'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Quanto alla pericolosità del soggetto, il rinvenimento di una somma di denaro pari a C 14.000,00, oltre che dell'ingente quantitativo di droga, dimostrerebbero: in primis come quest'ultimo sia in contatto con ambienti criminali di elevata caratura, in grado di rifornirlo di quantitativi assai cospicui di stupefacente, in secundis come lo stesso tragga, pressoché totalmente, i propri mezzi di sussistenza dall'attività di cessione illecita di droga. Proprio questi elementi avrebbero dovuto spingere il giudice a compiere un'approfondita verifica della sussistenza, in concreto, della pericolosità sociale dell'imputato, sussistendo indubbiamente i presupposti in diritto per l'espulsione, quali la condanna per un delitto in materia di stupefacenti e la pena superiore a due anni di reclusione. 3. Avverso la sentenza anche l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il giudice, infatti, avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità previste dalla norma sopra richiamata, al contrario dovendosi riconoscere il ricorrere' dei presupposti richiesti per pronunciare sentenza di proscioglimento, non essendo stata provata la penale responsabilità del ricorrente e il suo diretto coinvolgimento nell'attività illecita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia è fondato. 2 1.1. In punto di diritto deve ricordarsi che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 38810 del 13/06/2022, Rv. 283639; Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348-03; Sez. 4, n. 13599 del 26/02/2019, Rv. 276255; Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Rv. 275059; Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, dep. 2019, Rv. 275530). 1.2. Per quanto attiene al caso in esame, l'imputato è stato destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. E va ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990. In questa prospettiva, la Corte costituzionale ha sottolineato che le misure di sicurezza personali comportano la privazione o la limitazione della libertà personale e quindi incidono in ogni caso sul valore che l'art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell'individuo, sia esso cittadino o straniero. Di fronte all'incidenza su beni di tale pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva tutela di altri valori costituzionali (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 63 del 1994; Corte cost., sent. n. 81 del 1993; Corte cost., sent. n. 368 del 1992; Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Dunque il giudice, anche con la sentenza di patteggiamento (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348-03, cit.), deve accertare l'esistenza o meno della pericolosità sociale dell'imputato (ex multis, Sez. 6, n. 3448 del 12/06/2006; Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Rv. 231006), sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l'art. 203, secondo comma, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, Rv. 273743; Sez. F., n. 35432 del 14/8/2013, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Rv. 248961) e, all'esito, stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato. Nel caso in esame, nulla di ciò si evince né dalla motivazione né dal dispositivo della sentenza impugnata, che tace completamente al riguardo, 3 limitandosi a formulare alcune considerazioni in ordine all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato, nonché agli strumenti atti al confezionamento e alla successiva rivendita esclusivamente ad altri fini, come la pronuncia del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, senza alcuna tematizzazione del profilo inerente alla ravvisabilità o meno dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza. La presenza di queste considerazioni induce però ad escludere che il giudice abbia ritenuto implicitamente la mancanza dei requisiti per l'applicazione della misura di sicurezza. Si è, dunque, in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa, ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (ex plurimis, Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). 1.3. La sentenza va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata. 2. Il ricorso proposto dall'imputato Ed AI LA El MO, invece, deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. 2.1. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte è tenuta a dichiarare, pertanto, l'inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie la difesa ha censurato, in via del tutto generica, la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per converso non prendendo in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa. 2.2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 4 Il Presigente consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione sull'espulsione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co à deciso il 14/12/2022. Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che: in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello, la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, quanto all'omessa statuizione sull'espulsione; sia dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12 luglio 2022, il Gip del Tribunale di Brescia, su concorde richiesta delle parti, concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e operata Penale Sent. Sez. 3 Num. 8988 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 14/12/2022 la riduzione per il rito, ha applicato all'imputato la pena di 5 anni di reclusione e C 20.000,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina dal peso complessivo pari a 9,240 chilogrammi lordi, occultata presso la sua abitazione. Con il medesimo provvedimento, sono state ordinate la confisca e la distruzione dello stupefacente e dei bilancini di precisione in sequestro, la confisca del denaro già sequestrato, nonché il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dell'autovettura e dei telefoni cellulari, sono state infine applicate l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 2. Avverso la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione dell'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Quanto alla pericolosità del soggetto, il rinvenimento di una somma di denaro pari a C 14.000,00, oltre che dell'ingente quantitativo di droga, dimostrerebbero: in primis come quest'ultimo sia in contatto con ambienti criminali di elevata caratura, in grado di rifornirlo di quantitativi assai cospicui di stupefacente, in secundis come lo stesso tragga, pressoché totalmente, i propri mezzi di sussistenza dall'attività di cessione illecita di droga. Proprio questi elementi avrebbero dovuto spingere il giudice a compiere un'approfondita verifica della sussistenza, in concreto, della pericolosità sociale dell'imputato, sussistendo indubbiamente i presupposti in diritto per l'espulsione, quali la condanna per un delitto in materia di stupefacenti e la pena superiore a due anni di reclusione. 3. Avverso la sentenza anche l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando, con un unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il giudice, infatti, avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibilità previste dalla norma sopra richiamata, al contrario dovendosi riconoscere il ricorrere' dei presupposti richiesti per pronunciare sentenza di proscioglimento, non essendo stata provata la penale responsabilità del ricorrente e il suo diretto coinvolgimento nell'attività illecita. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia è fondato. 2 1.1. In punto di diritto deve ricordarsi che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. U., n. 38810 del 13/06/2022, Rv. 283639; Sez. 3, n. 30285 del 19/04/2021, Rv. 281858; Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348-03; Sez. 4, n. 13599 del 26/02/2019, Rv. 276255; Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Rv. 275059; Sez. 3, n. 20781 del 17/12/2018, dep. 2019, Rv. 275530). 1.2. Per quanto attiene al caso in esame, l'imputato è stato destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. E va ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza 24 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui obbligava il giudice ad emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990. In questa prospettiva, la Corte costituzionale ha sottolineato che le misure di sicurezza personali comportano la privazione o la limitazione della libertà personale e quindi incidono in ogni caso sul valore che l'art. 13 Cost. riconosce come diritto inviolabile dell'individuo, sia esso cittadino o straniero. Di fronte all'incidenza su beni di tale pregio, il controllo di costituzionalità delle norme di legge contestate deve avvenire in modo da garantire che il sacrificio della libertà sia giustificato dall'effettiva tutela di altri valori costituzionali (ex plurimis, Corte cost., sent. n. 63 del 1994; Corte cost., sent. n. 81 del 1993; Corte cost., sent. n. 368 del 1992; Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Dunque il giudice, anche con la sentenza di patteggiamento (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 279348-03, cit.), deve accertare l'esistenza o meno della pericolosità sociale dell'imputato (ex multis, Sez. 6, n. 3448 del 12/06/2006; Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Rv. 231006), sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., cui fa riferimento l'art. 203, secondo comma, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018, Rv. 273743; Sez. F., n. 35432 del 14/8/2013, Rv. 255815; Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Rv. 248961) e, all'esito, stabilire se debba o meno essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero condannato. Nel caso in esame, nulla di ciò si evince né dalla motivazione né dal dispositivo della sentenza impugnata, che tace completamente al riguardo, 3 limitandosi a formulare alcune considerazioni in ordine all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato, nonché agli strumenti atti al confezionamento e alla successiva rivendita esclusivamente ad altri fini, come la pronuncia del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, senza alcuna tematizzazione del profilo inerente alla ravvisabilità o meno dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza. La presenza di queste considerazioni induce però ad escludere che il giudice abbia ritenuto implicitamente la mancanza dei requisiti per l'applicazione della misura di sicurezza. Si è, dunque, in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa, ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (ex plurimis, Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). 1.3. La sentenza va dunque annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica, limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata. 2. Il ricorso proposto dall'imputato Ed AI LA El MO, invece, deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. 2.1. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte è tenuta a dichiarare, pertanto, l'inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie la difesa ha censurato, in via del tutto generica, la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., per converso non prendendo in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa. 2.2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima 4 Il Presigente consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'omessa statuizione sull'espulsione, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co à deciso il 14/12/2022. Il Consigliere estensore