Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10369 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
1 0369 / 03 ee 64549 REPUB LIC VINYINGI L VINALVW 9 'N E TTV 'EVI ISI 'N 9861/5/9% ³°³¤ 428 19N29 IV IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI LSIDE TO ZINEDI Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo - Presidente RIGGIO R.G.N. 9009/99 Consigliere Cron. 23122 Dott. Eugenio AMARI Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Rel. Consigliere Ud. 30/01/03 ConsigliereDott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente CORTE SUPRIMA DI CASSAZION CAMPIONE CIVILE : SEN TENZA N. 64542 sul ricorso proposto da: LE PI SRL, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato BOTTACCHIARI roberto, difesa dall'avvocato RUCCIA MARIA TERESA, giusta procura Notaio STIGLIANO CLEMENTE in ALTAMURA, repertorio n. 36.613 del 21/01/99; ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI2003 tempore, elettivamente 297 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO -1- STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 150/98 della Commissione tributaria regionale di POTENZA, depositata il 27/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/03 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio delle imposte dirette di Matera,con avviso di accertamento notificato in data 18.7.96, riduceva la perdita fiscale dichiarata per il periodo d'imposta 1991 dalla "Dileo Pietro Srl" da L. 224.999.000 a L. L'accertamento traeva origine da quanto relazionato dalla 184.799.000. Guardia di Finanza di Altamura con processo verbale di constatazione redatto il 30.6.95, in cui si evidenziava l'utilizzazione da parte della società di fatture per operazioni inesistenti. Con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale di Matera la società contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo deducendo: a)l'illegittimità dell'avviso di accertamento per lesione del diritto di difesa, poiché essa società non era a conoscenza di quanto contenuto nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza in data 30.6.95; b) l'erronea identificazione da parte della Guardia di Finanza della fattura concernente le operazioni fittizie. La Commissione Tributaria Provinciale adita respingeva il ricorso con sentenza n. 39/0 1/97 depositata il 17.2.97. I giudici di primo grado dichiaravano in primo luogo non essersi verificata nessuna violazione del diritto di difesa e nel merito riconoscevano l'esistenza di fatture per operazioni inesistenti Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado insorgeva la contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Potenza motivando la propria richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento in base alle considerazioni che: a) essa società non aveva mai ricevuto e/o registrato la fattura n. 2 di L. 40.000.000; b) l'accertamento eseguito dall'Ufficio delle Imposte Dirette non aveva ragione di esistere, in quanto la CTP di Matera, in occasione del giudizio concernente la rettifica IVA, avente ad oggetto identica questione, si era pronunciata per l'accoglimento del ricorso. L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. La Commissione Tributaria Regionale di Potenza con sentenza n. 150/05/98, depositata il 27.8.98, respingeva l'appello della contribuente. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la società Di Leo sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l'amministrazione finanziaria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge da parte della sentenza impugnata per avere la Commissione di secondo grado rifiutato di prendere in esame nel processo un'altra decisione favorevole alla ricorrente intervenuta sulla stessa questione - nel giudizio relativo alla rettifica IVA. Con il secondo motivo di ricorso contesta la ricorrente la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando un difetto di motivazione nella parte in cui non sono state esplicitate le ragioni secondo le quali l'ingresso nel giudizio di altra contraria decisione non fosse pertinente ai fini della soluzione della controversia. Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero la motivazione fornita dalla commissione regionale, oltre alla sua laconicità, non fornisce una esatta correlazione tra le argomentazioni su cui si fonda. Tuttavia la stessa non può ritenersi in violazione di legge né, come si vedrà carente di argomentazioni. Il fondamento in base al quale il giudice di merito ha ritenuto di non dover tenere conto di quanto emerso nel giudizio relativo all' Iva è che questo non è stato ritenuto "pertinente ai fini della presente decisione". E se si deve ricercare la ragione di tale non pertinenza,la stessa non può che ritrovarsi in quanto in precedenza argomentato dalla sentenza impugnata in ordine al rigetto della istanza di riunione del presente procedimento con quello riguardante l'Iva avvenuto perché i due giudizi sono stati ritenuti avere ad oggetto “accertamenti autonomi". Tale argomentazione appare di per sé idonea e sufficiente a motivare la non pertinenza del giudizio in materia di Iva poiché riferito a diverso tributo. Il successivo richiamo alla violazione dell'articolo 57 del D.lvo 546/92, ancorchè certamente erroneo, non costituisce invero la ratio principale della motivazione, come è dimostrato dal fatto che questa non dice che il motivo proposto non è pertinente perché in violazione dell'articolo 57 citato ma dice, all'inverso, che il motivo non è pertinente e di " conseguenza è stato proposto in violazione del predetto articolo. Ciò sta a significare che la Commissione tributaria regionale ha tratto l'erronea conseguenza che un motivo di appello non pertinente debba considerarsi come un motivo nuovo .Nonostante tale erronea considerazione, tuttavia, la motivazione di non pertinenza ha una sua sufficiente autonomia che la rende idonea a giustificare la decisione. Il concetto di non pertinenza di un motivo di appello prescinde infatt carattere della novità dello stesso stando esclusivamente a significare sua estraneità rispetto all'oggetto della decisione. Su tale autonoma ratio decidendi nessuna precisa censura è mossa società ricorrente la quale appunta invece esclusivamente le propo critiche sulla violazione dell'articolo 57 del decreto legislativo 546/92 che, ancorchè per certi aspetti esatte, non colgono il punto centrale della motivazione della sentenza. Dall'infondatezza del primo motivo discende automaticamente quella del secondo. La motivazione di non pertinenza è infatti ricavabile dal rilievo che i due processi vertevano su accertamenti autonomi. Una volta poi che la sentenza impugnata ha ritenuto non rilevante quanto deciso in altro giudizio relativamente all'Iva nessun obbligo di motivazione gli incombeva in ordine a quanto dedotto e risultante nel predetto giudizio. Il ricorso va in conclusione rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio. Roma 30/01.03 Il Cons.est. FIL CANCELLIERE dot Luigi Rittano IL PRESIDENTE logo Migos 01 LUG. 2003 IL CANCELLIERE Deportata IN enorcem dott kuigi Riftario gh: