Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/04/2001, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL5 917 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA Z ONE Oggetto *. Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE conseguenti a mala gestio assicurazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16936/98 FIDUCCIA - Presidente Dott. Gaetano 19480/98 Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron. 12708 PURCARO Rel. Consigliere Dott. Italo 2145 DURANTE Consigliere Rep. Dott. Bruno Ud. 12/02/01 MANZO Consigliere Dott. Gianfranco ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richieste copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. S. 24.04 elettivamente domiciliato in ROMA VLE per diritt L6000 TT SERGIO, 11.23.04.01. DELLE BELLE ARTI ཤ ་ presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE GIUSEPPE AMBROSIO, che lo difende anche disgiuntamente 3000 CANCELLERIA all'avvocato EUGENIO TARABINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
00674069 intimata e sul 2° ricorso n 19480/98 proposto da: ASSICURAZIONI GENERALI SPA, con sede in Trieste, in 2001 persona dei legali rappresentanti pro tempore, 293 elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che Richiesta copia legale dal Sig. BERNARDINI la difende anche disgiuntamente all'avvocato ELIO DEL per diritti L. 14,000+5 "1-2.01 .2001 CONTE, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
TT SERGIO;
- intimato avverso la sentenza n. 2445/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 14/01/97 e depositata il 18/07/97 (R. G. 3018/92+3020/92) ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Giuseppe AMBROSIO;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento p.q.r. del ricorso incidentale. LIRE 2000 Svolgimento del processo CANCELLERIA A seguito di sinistro stradale tra automezzi occor- so il 31 ottobre 1974, in cui decedeva Bruno IO, BE146313 conducente di un'autobetoniera di proprietà di MI BE146312 TI, scontratasi con l'autotreno condotto da ER LAX059471 TI e di proprietà di IO ON, si origi- 2 narono un procedimento penale a carico del TI me- desimo e tre procedimenti civili davanti al Tribunale di Sondrio. Nel primo giudizio civile, il TI convenne in giudizio IO ON, in qualità di proprietario dell'autotreno, e le Assicurazioni generali, chiedendo che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno subito dal di lui veicolo. Nel secondo giudizio, ER TI convenne la S. p. a. Assicurazioni generali, deducendo che vi era stata "mala gestio" della convenuta, sua assicuratrice, la quale, malgrado l'incontrovertibile corresponsabili- tà di esso TI e le richieste avanzate fin da ini- zio 1975 ed originariamente quantificate in poco più di 30 milioni dall'INAIL, surrogatosi nei diritti dei danneggiati, si era indotta a transigere con l'istituto soltanto nel 1982 per la somma complessiva di lire 47.500.00, ma si era limitata a versare il massimale di lire 25.000.000, pretendendo ed ottenendo che fosse es- so TI a versare all'INAIL la differenza. Nel terzo giudizio civile, gli eredi IO con- vennero il TI e le Assicurazioni AL per chiedere l'ulteriore risarcimento dei danni patrimonia- li e morali subiti, tenuto conto della svalutazione e degli interessi dal fatto. 3 Il procedimento penale per omicidio, colposo si concluse con la condanna del TI, che divenne ir- revocabile il 18 febbraio 1994. I procedimenti civili sopra indicati vennero in prosieguo riuniti. Nel procedimento intentato dal TI la AL dedusse che il ritardo nella liquidazione del danno e il conseguente aumento delle richieste INAIL era stato determinato dal comportamento tenuto dal TI, che aveva rappresentato il sinistro in modo da far apparire la responsabilità esclusiva dell'altro conducente;
in ogni caso, nessun danno era derivato al TI perché costui, anche ammessa un'immediata liquidazione in cor- rispondenza della surrogazione della pretesa INAIL ( di oltre lire 30 milioni), avrebbe dovuto integrare il massimale di polizza e comunque dopo la transazione si trovava a rispondere nei confronti degli eredi IO solo per quanto eventualmente eccedente l'importo della liquidazione dello Istituto. Nel terzo procedimento, il TI richiamò l'azione di garanzia già proposta contro le AL, affermando che, causa il ritardo colpevole dell'assicu- ratore, la LI era tenuta anche oltre il massi- male per effetto del computo di interessi e rivaluta- zione e chiese, pertanto, al Tribunale di essere manle- 4 vato dalla AL per le pretese risarcitorie del- l'INAIL e degli eredi IO oltre i limiti del mas- simale, per rivalutazione e interessi del medesimo e di condannare altresì la AL al pagamento ad esso TI della somma lire 22.500.000 dal medesimo ver- sata all'INAIL, oltre rivalutazione e interessi. Il Tribunale adito, con una prima sentenza non de- finitiva pubblicata il 21 giugno 1989 previamente e successivamente confermata separatamente impugnata, e dalla Corte di Appello di Milano dichiarò che la s. p. a. LI aveva colposamente ritardato la liqui- dazione dei danni conseguiti al sinistro e che conse- guentemente era tenuta a risponderne anche eventualmen- te oltre i limiti di polizza e rimise la causa in istruttoria per determinare specificamente "diritti ai risarcimenti ulteriori e valutazioni dei risarcimen- ti stessi " Esperita la necessaria istruttoria, il Tribunale di Sondrio, con sentenza definitiva del 27 settembre 1991, dichiarò che il sinistro de quo era da attribuire a re- sponsabilità esclusiva del TI e condannò la Assi- curazioni AL a risarcire il danno, ragguagliato all'ammontare sulla somma capitale di lire 7.500.000, degli interessi e rivalutazione ISTAT dalla richiesta fino al saldo avvenuto nell'agosto 1982, causato a Er- 5 minio LI in seguito al colpevole ritardo nella corresponsione del massimale per danni a cose;
condan- nò, altresì, la predetta società assicuratrice a tenere indenne l'assicurato TI "dal lievitare del risar- cimento dei danni patrimoniali, determinatosi in rela- zione al colpevole ritardo nel risarcimento e liquida- zione dei danni stessi all'INAIL, mediante restituzione allo stesso della somma di lire 16.656.986, oltre inte- ressi e rivalutazione ISTAT dall'agosto 1982 al saldo;
condannò, infine, il TI, in proprio, al pagamen- to, a titolo di danni morali, agli eredi IO della somma complessiva di 14.000.000, con interessi e riva- lutazione dalla domanda al saldo. Avverso detta sentenza proposero appello, nei con- fronti del TI e della Assicurazioni AL, gli eredi IO, nonché il TI, nei confronti della compagnia di assicurazione e degli eredi IO;
la menzionata compagnia di assicurazione, a sua volta, propose appello incidentale. Con sentenza pubblicata in data 18 luglio 1997, la Corte di Appello di Milano confermò quasi integralmente la sentenza impugnata, fatta eccezione per la decorren- za ed interessi del credito risarcitorio degli eredi IO, rilevando in parte motiva, per quanto qui in- teressa: che il massimale di polizza per i danni alle 6 persone era, come consentito all'epoca dalla normativa vigente, di sole lire 25.000.000; - che 1'INAIL aveva il 9 gennaio 1975 dichiarato nei confronti della Assi- curazioni generali di "surrogarsi incondizionatamente ai sensi 1916 C.C. nel diritti dei danneggiati e poi il 3 novembre 1976, aveva quantificato il totale dovuto in via di surrogatoria in lire 30.843.014; che soltanto - nell'ottobre 1976 gli eredi IO avevano avanzato una prima richiesta nei confronti della compagnia di che, secondo la sentenza non definiti- assicurazioni;
sulla "mala gestio" del Tribunale, confermata in va, appello, l'obbligo della Compagnia di corrispondere l'indennizzo era sorto alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla prima richiesta di risarcimento e tale termine era maturato il 4 dicembre 1976; che, su tali presupposti, semplici e irrefutabili, esattamente il Tribunale aveva escluso qualunque residuo debito della Compagnia nei confronti degli eredi IO, at- teso che la surroga INAIL già in sede di prima richie- sta eccedeva i massimali di polizza, mentre, per quanto concerneva il TI, costui aveva ottenuto l'inden- nizzo, mediante la restituzione di quanto da lui sbor- sato in sede transattiva: conseguentemente la sua pre- tesa di essere tenuto indenne dalla domande risarcito- rie degli eredi per danno morale era del tutto infonda- , 7 ta. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso, sulla base di tre motivi, ER Pedrot- ti, cui ha resistito con controricorso la S. p. a. As- sicurazioni AL, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale avverso la medesima sentenza. Motivi della decisione Preliminarmente, devono essere riuniti due ricor- si ex art.335 c. p. C., trattandosi di impugnazioni av- verso la medesima sentenza. Con il primo mezzo, il ricorrente principale, la- mentando violazione e falsa applicazione dell'art.2909 C.C., in relazione all'art.360 n. 3 C. p. C. F deduce che, stante il colpevole ritardo della società assicu- ratrice nel mettere a disposizione dei danneggiati l'intero massimale, ritardo accertato con sentenza pas- sata in giudicato, l'assicuratrice avrebbe dovuto tene- re indenne esso TI delle pretese dei danneggiati IO nei limiti del massimale di lire 25.000.000 rivalutato dal giorno della costituzione in mora (9 gennaio 1975) sino al settembre 1982 e, quindi, operate le detrazioni di lire 16.656.986, restituite al ricor- rente, e di lire 25.000.000, corrisposte all'INAIL, nei limiti del residuo importo, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sul massimale dal 1 ottobre 8 D 1982 al saldo. Con il secondo motivo, il ricorrente principale la- menta violazione e falsa applicazione dell'art.1916 c. c., assumendo, in buona sostanza, che la Corte di ap- pello non avrebbe tenuto conto del fatto che l'INAIL che con lettera 3 novembre 1976 aveva quantificato quanto dovuto in via di surrogatoria in £. 30.843.014 non aveva diritto di surrogarsi nel diritto degli credi Svarosio al risarcimento del danno biologico e del dan- no morale. Con il terzo motivo, il ricorrente principale si duole di violazione e falsa applicazione degli artt.1175, 1176, 1224, 1892 e 1917 c.C., e di omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che, "secondo una corretta appli- cazione degli artt.1882 e 1917 C.C., dell'originario 44.838.014 (L.30843 + debito globale di lire 14.000.000), avrebbero dovuto rispondere nel limite del massimale di lire 25.000.000, pari al 55,75% dell'inte- ro debito la s. p. a. AL, per l'eccedenza di lire 19.843.014, pari al 44,25% il TI ER". Per ef- fetto del ritardo nella corresponsione degli indenniz- zi, dovuta, peraltro, principalmente all'assicuratrice, l'obbligazione risarcitoria lievitata al settembre del 1982 a lire 111.422.068, avrebbe dovuto gravare per il 9 55%, pari a lire 62.117.802 sulla AL e per il 44,25%, pari a lire 49.304.265 su esso TI. Attra- verso un tale ripartizione, entrambi i debitori avreb- bero adempiuto alle rispettive quote dell'originaria obbligazione ed a quelle accessorie derivanti dal ri- tardo e nel contempo avrebbero proporzionalmente goduto dei favorevoli effetti patrimoniali della transazione con 1'INAIL. Viceversa, la società resistente corrispo- somma di lire 25.000.000 all'INAIL e, successiva- se la L.16.656.092, in restituzione ad esso TI, mente, per un totale di lire 41.656.092, pari a solo il 37,39% della complessiva obbligazione risarcitoria. Infine, la società assicuratrice, per quanto concerne il cre- dito degli eredi IO, avrebbe dovuto rispondere anche nei confronti degli stessi 01 comunque, tenere indenne l'assicurato della pretesa dei predetti nei li- miti di lire 20.460.001 (differenza tra Lire 62.117.802, pari al 55,75% dell'intero debito al settembre 1982 e lire 41.656.982, effettivamente sborsate all'assicura- tore sociale in tale data), con moneta corrente al set- tembre 1982 - importo corrispondente al 35,136% del credito degli eredi IO sempre al settembre 1982 (L.63.922.068). La AL, in conclusione, era tenuta a garantire l'assicurato delle pretese degli eredi Sva- nosio nel limite del 35,136% di L.14.000.000 (credito 10 IO al momento del fatto), oltre alla rivalutazio- ne e agli interessi dal gennaio 1975 al saldo. Il primo ed il terzo motivo, che essendo stretta- mente connessi, possono essere esaminati congiuntamen- te, non meritano accoglimento. Non sussiste, in primo luogo, la pretesa violazione del giudicato interno, in quanto le menzionate sentenze sull'an del tribunale di Sondrio prima e della Corte di appello di Milano poi, si sono limitate ad accertare il colpevole ritardo dell'assicuratrice nel corrispondere l'indennizzo e la conseguente responsabilità della me- desima, anche oltre il limite del massimale, dei danni cagionati ai danneggiati e del pregiudizio cagionato al proprio assicurato, demandando al successivo giudizio sul quantum, l'accertamento in concreto dei suindicati danni. Sulla base di tali premesse, la sentenza qui impu- gnata, dopo avere rilevato: 1) che alla data della ri- chiesta di risarcimento dell'INAIL (3 novembre 1976) il totale dovuto in via di surroga, pari a lire 30.843.014, eccedeva il massimale di polizza pari a lire 25.000.000; 2) che la richiesta risarcitoria degli eredi IO era stata avanzata solo nell'ottobre 1976, mentre l'obbligo della compagnia di corrispondere l'indennizzo era maturato, considerato il così detto 11 spatium deliberandi, il 4 dicembre 1976, ha concluso che già in quest'ultima data, sussisteva l'incapienza della polizza, per cui, anche se la società assicura- trice avesse tempestivamente provveduto alla liquida- zione, ugualmente il credito degli eredi IO, per danno morale doveva essere accollato all'odierno ricor- rente. La reiezione dell'appello del TI, tendente ad ottenere, in buona sostanza, la rivalutazione della polizza, si fonda sul presupposto che nel caso concreto difettava la prova della sussistenza del nesso causale tra la "mala gestio" dell'assicuratore e l'esbor- So, per danni morali ai danneggiati, al quale l'assicu- rato è stato costretto (cfr. Cass.5063-87; Cass. 3890- 93). Il che, da un canto, è perfettamente conforme alla disciplina della responsabilità contrattuale dell'assi- curatore verso l'assicurato per la inadeguata gestione della lite, che intanto può estendersi alla copertura dell'intero risarcimento, in quanto la "mala gestio" abbia esposto l'assicurato ad una responsabilità cui egli si sarebbe sottratto se l'assicuratore si fosse attivato con la doverosa diligenza al pagamento del- l'indennizzo. D'altro canto, l'esclusione della sussi- stenza del rapporto di causalità tra il ritardato paga- mento dell'indennizzo, da parte dell'assicurazione, e 12 la pretesa del ricorrente della liquidazione di ulte- riori danni (oltre quelli già riconosciutigli con la restituzione della somma versata all'INAIL), costitui- sce apprezzamento di fatto, laddove costituisce ius re- ceptum il principio secondo cui la ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientra nei compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, se immune da vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità. E' devoluta al giudice del me- rito la valutazione globale delle risultanze processua- li, con l'unico limite che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento, nonché l'iter seguito per addivenire alle proprie conclusioni. Nel caso concreto, la valutazione della Corte distret- tuale si sottrae a qualsiasi censura, siccome adeguata- mente e logicamente motivata. Per quanto concerne, poi, la pretesa violazione dell'art. 360 n.5 c. p. C., per i vizi di omessa ed in- sufficiente, a parte la considerazione che gli stessi risultano dedotti in termini del tutto generici, peral- tro è noto che, in via generale, i predetti vizi sussi- stono solo allorché nel ragionamento del giudice di me- rito sia riscontrabile il mancato o il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile con- 13 trasto tra le argomentazioni addotte, tale da non con- sentire l'identificazione del procedimento logico giu- ridico posto a base della decisione. Detti vizi, per- apprezzamento dei tanto, non possono consistere in un fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti. In sostanza, il vizio logico di motivazio- ne è un rapporto di contrasto assoluto, che può consi- stere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nel- l'attribuzione a taluno degli elementi emersi nel corso di causa di un significato fuori del senso comune o del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella spe- cie, la maggiore o minore rispondenza della ricostru- zione del fatto nei suoi vari aspetti, о un migliore coordinamento dei dati o, ancora, un loro collegamento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò ri- mane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica o con leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'all'art.360 n.5 c. p. c.. Va, poi, dichiarato inammissibile il secondo moti- vo, in quanto con esso si prospetta, per la prima volta 14 in questa sede, una questione nuova, posto che, com'è noto, i motivi del ricorso per cassazione devono inve- stire, a pena di inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del decidere nel giudizio di se- condo grado, quale fissato e delimitato dall'impugna- zione delle parti (cfr. Cass.2 dicembre 1994 n.11062), non potendo essere modificato ed ampliato l'ambito del giudizio d'appello, così come circo- scritto e delimitato dagli specifici motivi di grava- me. Nel caso di specie, come si è sottolineato in pre- in sede di ap- cedenza, l'unica doglianza del TI pello era costituita dalla circostanza che, se il giu- dice di primo grado avesse provveduto a rivalutare alla data del 1982 1'importo del massimale di polizza, la somma corrispondente a detta rivalutazione, pari a lire 114.000.000, sarebbe stata sufficiente a soddisfare, sia le pretese risarcitorie dell'INAIL, sia quelle de- gli altri danneggiati. Giustamente, pertanto, sottoli- nea la resistente come nell'atto di appello non vi sia alcun riferimento al contenuto del diritto di surroga dell'INAIL, né è svolta alcuna censura, sul punto, alla sentenza di primo grado. Il ricorso principale, in conclusione, deve essere respinto. Passando all'esame del ricorso incidentale, con es- 15 SO si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1224,1277 e 3043 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. C., lamentando che la sentenza impugnata ab- bia definito come di valore il debito della società as- sicuratrice, per cui non poteva disporsi il cumulo di rivalutazione e di interessi, e che, inoltre, anche a voler considerare di valore il suindicato debito, gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati anno per anno sulla somma rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento e la liquidazione. La prima parte del motivo è infondata, in quanto dal carattere risarcitorio, proprio della restituzione della somma di denaro versata dal TI in forza di un comportamento illecito della compagnia assicuratri- ce, che avrebbe dovuto, invece, provvedere a versare integralmente la somma pattuita con 1'INAIL in sede consegue la qualificazione come debito di transattiva, valore e non di valuta dell'obbligazione restitutoria medesima. Fondata è, invece, la seconda parte della censura, perché, in ordine alla rivalutazione ed agli interes- si, la sentenza è viziata da un evidente errore giuri- dico. Invero, secondo la giurisprudenza di questa diCorte Suprema (ex plurimis, S.U.1712/1995), in tema risarcimento del danno da inadempimento, il ristoro del 16 pregiudizio derivante dal ritardo nella reintegrazione del patrimonio subito dal soggetto leso deve essere computando gli interessi prima sull'im-determinato porto originariamente dovuto e, quindi, sui progres- sivi adeguamenti del medesimo in corrispondenza della sopravvenuta inflazione secondo cadenze tem- porali fisse, ovvero mediante l'utilizzazione di in- dici annuali medi di svalutazione;
non è consentito, invece, calcolare gli interessi dalla data dell'il- lecito sulla somma liquidata per il capitale, ri- erroneamente la valutata definitivamente. Al contrario, sentenza impugnata liquida gli interessi unitariamente sulla somma rivalutata a far tempo dalla data del 1982. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassa- ta sul punto e rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà al principio di diritto suindicato e provvederà, altresì, in ordine alla spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 17 la III Sezione ne, il 12 febbr Il Consigl;
Civile della Suprema Corte di Cassazio- aio 2001. relatore ed estensore Il Presidente Fibreccia L a IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista ени Depositata in Cancelleria 20 APR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista E R N I O S Z S A P U E S T 100000 R O C 350000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 но682 3Registrato in d a SET. 2001 Serie 4. 350 06- 0682 “- Versate S. Trecisites g al n. Servizi p. 1 Dirigente (lire FILIPPO) (D.ssa Mary Ceri Alti Giudiziari II Respons (D RACCICHINI) 18