Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione dello scaglione della tariffa professionale degli onorari e dei diritti di avvocato applicabile, il valore della causa di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo con garanzia si determina in relazione all'importo dei crediti nella percentuale concordata di cui si garantisce il pagamento, e solo laddove tale importo non sia quantificato la causa deve ritenersi di valore indeterminato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/01/2004, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 12, rappresentato e difeso da se medesimo;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO PAC SPA;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di COSENZA, depositato il 11/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2003 dal Consigliere Dott. Aldo 2003 CECCHERINI;
1017 udito per il ricorrente l'Avvocato Tortrici che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con reclamo, proposto a norma dell'art. 26 l.f., l'avvocato Giovanni Tortrici impugnò davanti al Tribunale di Cosenza il decreto del giudice delegato al fallimento, avente ad oggetto la liquidazione dei suoi compensi professionali in ordine alla procedura di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo con garanzie, per insussistenza di queste ultime, nella quale egli aveva svolto le funzioni di difensore della curatela fallimentare della P.A.C, s.p.a.. Il reclamante sostenne che, essendo stato il valore della causa determinato - ai fini della tariffa degli onorari applicabile - in misura pari al passivo accertato (L. 108.000.000.000) non si poteva poi derogare ai minimi tariffari dettati dal d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, come aveva fatto il giudice delegato sulla premessa del ritenuto contrasto con l'art. 85 del Trattato CE, riducendo gli onorari da L. 366.768.000, richiesti, a L. 50.000.000. Essendo stata nel frattempo portata davanti alla Corte di giustizia CE la medesima questione, il Tribunale - sulla richiesta dello stesso reclamante - sospese con ordinanza 13 maggio 1999 il giudizio. Dopo la decisione della Corte di Giustizia CE in data 27 febbraio 2002, che ritenne la tariffa degli onorari degli avvocati non in contrasto con il Trattato (sent. 19 febbraio 2002 in causa C-35/99), la causa fu riassunta, e decisa con decreto in data 10 giugno 2002. Il tribunale ritenne che il valore della causa di opposizione alla dichiarazione di fallimento, nella fattispecie, non poteva essere commisurato all'ammontare del passivo, perché la questione sollevata dall'opponente non verteva sull'insolvenza dell'impresa e non implicava quindi la valutazione del passivo, ma verteva sulle condizioni di risoluzione del concordato preventivo, sicché la causa doveva ritenersi di valore indeterminato, con la conseguenza che gli onorari liquidati non erano inferiori ai limiti tariffari. Contro questo decreto, notificatogli dalla Cancelleria il 17 giugno 2002, l'avvocato Tortrici ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 22 luglio 2002 al Fallimento in persona del suo curatore, e affidato ad un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso, proposto a norma dell'art. 111 Cost., si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 comma 1 c.p.c. e 12 disp. prel. c.c.; si deduce che la limitazione dell'applicazione analogica dell'art. 17 c.p.c. ai soli casi di controversia sull'insolvenza è ingiustificata, essendo l'insolvenza concetto ed istituto giuridico insuscettibile di quantificazione, e che la ragione del ricorso a quella disposizione - nella consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale non distingueva tra opposizione per motivi di forma e motivi di merito - per stabilire il valore della causa di opposizione alla dichiarazione di fallimento deve essere ricercata nella considerazione che la pronuncia da emettere in quel giudizio spiegherà i suoi effetti principalmente sulle pretese patrimoniali avanzate dai creditori del fallito. Premesso che, contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la causa nella quale il ricorrente prestò i suoi uffici non era una causa di opposizione al fallimento, bensì una causa di opposizione alla risoluzione di un concordato con garanzie, per insussistenza di queste ultime, come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, non censurato con riguardo a tali premesse di fatto, il ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
La questione sottoposta alla decisione della corte, e sulla quale non constano precedenti puntualmente in termini (tale non potendosi considerare la sentenza 17 luglio 1979 n. 4169, sul valore della causa di condanna al risarcimento del danno derivante al fallito dalla risoluzione del concordato preventivo), verte sul valore, ai fini della determinazione della tariffa professionale applicabile alla liquidazione dei compensi di avvocato, della causa di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo (nella fattispecie, con garanzie).
Il principio enunciato altre volte da questa corte, ed invocato dal ricorrente, per cui in tema di liquidazione degli onorari di avvocato nel procedimento di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, trova applicazione, per analogia, la disposizione dell'art. 17, primo comma, c.p.c., per cui il valore della causa si determina in base all'ammontare del passivo, quale risulta dalla somma dei crediti ammessi alla procedura concorsuale (Cass. 2 giugno 1997 n. 4886; 4 novembre 1993 n. 10933), non può trovare applicazione in questo caso. Diversamente che nel caso considerato nel ricordato precedente, infatti, qui la causa non ha ad oggetto l'opposizione alla dichiarazione di fallimento (quest'ultima dichiarazione costituendo solo un effetto, voluto dalla legge, della contestata risoluzione, e non l'oggetto dell'accertamento richiesto al giudice). Nell'opposizione alla risoluzione del concordato preventivo, tutte le questioni che formano tipicamente oggetto del procedimento dichiarativo del fallimento, e di conseguenza della successiva eventuale opposizione, e in particolare l'insolvenza dell'imprenditore, sono già state risolte nel precedente procedimento di omologazione del concordato preventivo, e non sono poste nuovamente in discussione.
D'altra parte, sebbene l'imprenditore che si oppone alla risoluzione del concordato preventivo non si opponga all'esecuzione dei crediti nella percentuale concordataria, ed anzi chieda che il procedimento prosegua sino al suo esito concordato, qualora volesse mantenersi il criterio dell'analogia con la causa di opposizione all'esecuzione il valore dovrebbe essere determinato comunque in base all'ammontare dei crediti in esecuzione, che nel concordato preventivo sono quelli concordati nella percentuale garantita, e non i crediti medesimi considerati nel loro importo globale, derivando la successiva estinzione di questi ultimi non già dalla loro integrale esecuzione ma dall'efficacia tipica del concordato.
La causa di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo presenta, tuttavia, maggiori analogie con il caso contemplato dall'art. 12, primo comma c.p.c., a norma dal quale il valore della causa relativa alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base alla parte del rapporto giuridico in contestazione. L'applicazione di questo criterio conduce, peraltro, alla stessa conclusione pratica dell'applicazione analogica dell'art. 17 c.p.c., nei termini sopra indicati. Infatti, il valore del rapporto giuridico in contestazione, nel caso di concordato preventivo con garanzie, è pari all'ammontare dei crediti dei quali si garantisce il pagamento nella percentuale concordata. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di Cosenza in altra composizione che, giudicando, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, sulla liquidazione dei compensi spettanti all'odierno ricorrente per le sue prestazioni professionali nella causa di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo, si atterrà al seguente principio di diritto:
ai fini dell'individuazione dello scaglione della tariffa professionale degli onorari e dei diritti di avvocato applicabile, il valore della causa di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo con garanzie si determina in relazione all'importo dei crediti nella percentuale concordata di cui si garantisce il pagamento, e solo laddove tale importo non sia quantificato la causa deve ritenersi di valore indeterminato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Cosenza in altra composizione.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004