CASS
Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2023, n. 49322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49322 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA su ricorso proposto da BR De AM, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello, e la declaratoria di inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso riformava la condanna in primo grado dell'imputata per peculato (art. 314 cod. pen.), dichiarando prescritte le condotte realizzate fino al 15/11/2007 e ribadendone la sv\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 49322 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 09/11/2023 responsabilità per le condotte successive a tale data, ad esclusione di quelle relative alle spese per le trasferte e per le ricariche telefoniche per utenze diverse da quelle di IF e SO. Concessa, per tali condotte, l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., riduceva, quindi, la pena ad un anno e otto mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso BR De AM, per il tramite del suo difensore, Avvocato Arturo Messere, deducendo i seguenti cinque motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 157 ss. cod. pen. e 83 dl. 17/03/2020, n. 18, e vizio di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di prescrizione, quanto alla sospensione del relativo corso tra il 09/03/2020 e 1'11/05/2020. La Corte d'appello ha attribuito rilevanza, tra le altre, alla sospensione del corso della prescrizione, nel periodo indicato e per la durata di 63 giorni, a causa dell'emergenza Covid: sospensione che tuttavia non può operare, dal momento che il 09/03/2020 non si è celebrata né era prevista alcuna udienza. Egualmente, la sentenza ha ritenuto che il corso della prescrizione fosse stato sospeso per l'intera durata del giudizio di appello, e cioè dal 28/04/2022, data di celebrazione della prima udienza, al 16/03/2023, quando è stata emessa la sentenza. Tuttavia, l'udienza del 23/02/2023, in cui l'imputata ha reso spontanee dichiarazioni, si è svolta regolarmente, come risulta anche dalla motivazione del provvedimento impugnato, per cui anche un rinvio per la discussione su richiesta del difensore non dovrebbe determinare alcuna sospensione rilevante ex art. 159 cod. pen., il che implica un ulteriore slittamento di 20 giorni delle condotte coperte da prescrizione. Ciò detto, tenuto conto del fatto che i singoli episodi di peculato si sono consumati nel momento in cui è avvenuto l'esborso, nel determinare i periodi di sospensione della prescrizione non si sarebbe dovuto tener conto dei 63 giorni di cui si è detto. Se ne desume che la sentenza impugnata vada annullata per intervenuta prescrizione, quantomeno in relazione alle condotte poste in essere fino al 18/01/2008, con conseguente diminuzione dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione. 2.2. Violazione dell'art. 81 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata specificazione delle singole spese integranti il reato, con riflessi sulla misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione per ciascun episodio. La sentenza ha precisato che i reati commessi fino al 15/11/2007 sono estinti per prescrizione e che il giudizio di penale responsabilità non riguarda le spese per trasferta e per le ricariche telefoniche per utenze diverse da quelle di IF/SO. 2 Tuttavia, non ha spiegato: quali siano le spese rientranti nella prima categoria (per cui c'è stata prescrizione); quali siano le spese rientranti nella seconda categoria (per cui è stata disposta assoluzione); quali siano, infine, le spese in relazione alle quali è stata pronunciata condanna alla pena finale. Pertanto, difetterebbe altresì la motivazione relativa all'aumento operato a titolo di continuazione per ciascun episodio di peculato. In violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, i giudici dell'appello hanno disposto un aumento complessivo di quattro mesi, in ragione delle numerose spese illecite nel periodo considerato, senza spiegare quante e quali esse fossero, e quale aumento sia stato per ciascuna disposto. 2.3. Errata applicazione dell'art. 314 cod. pen. e conformità delle spese sostenute agli artt. 3, 4 e 8 della legge regionale del Molise 04/11/1991, n. 20, nonché vizio di motivazione in relazione alla pretesa non inferenza di tutte le spese successive al 15/11/2007 (escluse quelle per spostamenti e telefonia) sostenute per il funzionamento del gruppo politico. Premesso che il punto nodale della vicenda è costituito dalla riconducibilità o meno al funzionamento del gruppo delle spese sostenute tra il 16/11/2007 e l'11/04/2008, erroneamente la Corte d'appello ha escluso fossero compatibili con il funzionamento del gruppo tutte le spese (cosiddette a catena) documentate da scontrini e attestanti l'acquisto di prodotti da supermercato nonché gli esborsi sostenuti per manifesti funebri. È dubbio, ad esempio, che sia corretta la condanna per peculato per l'acquisto di una lampadina del costo di 9,90 euro, effettuato in data 22/01/2008 (p. 7 capo di imputazione) dal momento che, in mancanza totale di motivazione e fermo restando che la lampadina è servita negli uffici del gruppo, manca, infatti, la prova dell'appropriazione. Analogo discorso vale per un acquisto documentato dallo scontrino del 01/02/2008, relativo a una spesa di 6 euro, presso Computer Discount, per l'acquisto di un oggetto non indicato. Ancora, la normativa regionale non vieta l'acquisto di profumi per ambiente o profumi per casa cui sono riconducibili le spese di 12,68 euro del 15/03/2008, presso un supermercato, e di 4,40 euro, presso il negozio Acqua e Sapone, il 07/02/2008. In mancanza di altri dati che escludano in modo inequivoco l'avvenuta destinazione a finalità istituzionali, si sarebbe al cospetto di acquisti "neutri", da cui non può desumersi la realizzazione del delitto di peculato (in tale senso, è richiamata Sez 6, n. 19255 del 16/02/2022, Gentile, non mass.). D'altronde, se la gran parte degli scontrini sono stati emessi dallo stesso esercizio commerciale sito nelle immediate vicinanze del Consiglio regionale e la 3 tesi difensiva secondo cui si è trattato di succedanei di buoni pasto riconosciuti ai collaboratori del gruppo è stata recepita in sentenza, allora deve ritenersi che l'utilizzo del denaro sia stato lecito, posto che spesso i collaboratori si trattenevano in ufficio anche oltre l'orario di lavoro - talvolta, nella pausa pranzo - e che, in tali occasioni, era loro garantito un pasto frugale pagato con i fondi destinati al funzionamento del gruppo. Lo stesso dicasi per le spese effettuate presso self-service, bar o pasticcerie, non risultando l'acquisto di generi alimentari vietato dalla normativa statuale o regionale e prevedendo, anzi, l'art. 4, comma 1, I. reg. n. 20 del 1991 cit. che i contributi di cui all'art. 3 fossero spendibili senza vincolo di destinazione. Quanto poi alle ricariche telefoniche in favore di persone afferenti ad uffici regionali diversi dal gruppo consiliare e dei loro congiunti (IF e ON), tali ricariche sono state ritenute integrare gli estremi del peculato nonostante non fossero state indicate specificamente nel capo di imputazione, né sia dato sapere quali fossero, quante fossero e per quali importi siano state effettuate. Ciò basterebbe ad integrare il dedotto difetto di motivazione. Si aggiunge, tuttavia, che la pronuncia ha disposto l'assoluzione in rapporto alle ricariche telefoniche effettuate in favore del Capogruppo, dei consiglieri e dei collaboratori del gruppo, sicché, non essendo stati acquisiti i tabulati telefonici, non può escludersi che anche le ricariche per le quali la ricorrente è stata condannata fossero state realizzate nell'interesse del gruppo politico consiliare di Forza Italia, considerato che la IF collaborava di fatto con l'imputata ed utilizzava, in tale veste, il telefono a lei intestato, come anche quello intestato a suo marito ON. Quanto al pagamento di prestazioni di lavoro occasionale non formalizzate, e specificamente del pagamento in favore di IA, la pronuncia è incorsa in un evidente travisamento della prova. Infatti, da un lato, ha confuso il piano della responsabilità contabile - rispetto al quale l'imputata ha corrisposto alla Regione Molise l'intero importo delle spese sostenute, comprese quelle per relative ai reati per cui è stata assolta - con il piano della responsabilità penale;
dall'altro lato, attribuendo efficacia decisiva alla incompletezza e/o all'insufficienza della documentazione rinvenuta a dimostrare il collegamento tra le spese e il funzionamento del gruppo, ha invertito l'onere probatorio che sarebbe dovuto incombere sul pubblico ministero. 2.4. Violazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione, relativamente all'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, in rapporto al pagamento effettuato in favore di Molise Notizie il 10/03/2008, per attività giornalistiche per il periodo compreso tra il febbraio 2007 e il marzo 2008. 4 Sul punto, IA, direttore del giornale, aveva riferito di essere stato incaricato per conto della Capogruppo De AM di curare la rassegna stampa e di inviare i comunicati stampa ai vari giornali. Pertanto, non si sarebbe potuto dubitare della effettività della prestazione e del fatto che la stessa fosse stata svolta a beneficio del gruppo politico Forza Italia, indicato peraltro in fattura. La motivazione risulta contraddittoria anche là dove ha affermato la sovrapposizione e quindi l'impossibilità di distinguere tra gruppo, politica e partito, dal momento che, così stando le cose, avrebbe dovuto far operare il principio del favor rei. Egualmente, appare inconferente l'affermazione che l'imputata avrebbe dovuto attingere ad una diaria, inesistente, per regolare il compenso a Molise Notizie e maldestro il tentativo di adombrare l'ipotesi che il pagamento fosse stato effettuato per ragioni di propaganda elettorale. La mancata contrattualizzazione del rapporto con IA NE, infatti, soltanto nel senso della irregolarità contabile, ma non può indiziare la commissione di un delitto di peculato. 2.5. Violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Il beneficio è stato negato immotivatamente, nonostante l'imputata sia stata condannata a pena inferiore a due anni e risulti incensurata, non abbia altri procedimenti penali pendenti, le sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'alt 323-bis cod. pen., sia per la particolare tenuità dell'offesa, sia in ragione dell'avvenuta corresponsione in favore della regione Molise dell'intero importo in contestazione (comprese le spese di costituzione e rappresentanza della parte civile). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. In replica alle deduzioni del Procuratore Generale, la ricorrente ha presentato una memoria in cui: quanto al primo motivo, ribadisce, allegando i relativi verbali, che l'udienza è stata celebrata regolarmente il 19/02/2020 e che, all'esito della stessa, il processo è stato rinviato al 13/05/2020, sicché nessuna stasi del procedimento si sarebbe verificata a causa della situazione pandemica;
quanto al secondo motivo, insiste sulla difficoltà di ricondurre i fatti, genericamente descritti nella sentenza impugnata, nel capo di imputazione, concludendo che il Procuratore non avrebbe superato il problema della indeterminatezza del decisum;
quanto al 5
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello, e la declaratoria di inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso riformava la condanna in primo grado dell'imputata per peculato (art. 314 cod. pen.), dichiarando prescritte le condotte realizzate fino al 15/11/2007 e ribadendone la sv\ Penale Sent. Sez. 6 Num. 49322 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 09/11/2023 responsabilità per le condotte successive a tale data, ad esclusione di quelle relative alle spese per le trasferte e per le ricariche telefoniche per utenze diverse da quelle di IF e SO. Concessa, per tali condotte, l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., riduceva, quindi, la pena ad un anno e otto mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso BR De AM, per il tramite del suo difensore, Avvocato Arturo Messere, deducendo i seguenti cinque motivi di ricorso. 2.1. Violazione degli artt. 157 ss. cod. pen. e 83 dl. 17/03/2020, n. 18, e vizio di motivazione in ordine all'omessa declaratoria di prescrizione, quanto alla sospensione del relativo corso tra il 09/03/2020 e 1'11/05/2020. La Corte d'appello ha attribuito rilevanza, tra le altre, alla sospensione del corso della prescrizione, nel periodo indicato e per la durata di 63 giorni, a causa dell'emergenza Covid: sospensione che tuttavia non può operare, dal momento che il 09/03/2020 non si è celebrata né era prevista alcuna udienza. Egualmente, la sentenza ha ritenuto che il corso della prescrizione fosse stato sospeso per l'intera durata del giudizio di appello, e cioè dal 28/04/2022, data di celebrazione della prima udienza, al 16/03/2023, quando è stata emessa la sentenza. Tuttavia, l'udienza del 23/02/2023, in cui l'imputata ha reso spontanee dichiarazioni, si è svolta regolarmente, come risulta anche dalla motivazione del provvedimento impugnato, per cui anche un rinvio per la discussione su richiesta del difensore non dovrebbe determinare alcuna sospensione rilevante ex art. 159 cod. pen., il che implica un ulteriore slittamento di 20 giorni delle condotte coperte da prescrizione. Ciò detto, tenuto conto del fatto che i singoli episodi di peculato si sono consumati nel momento in cui è avvenuto l'esborso, nel determinare i periodi di sospensione della prescrizione non si sarebbe dovuto tener conto dei 63 giorni di cui si è detto. Se ne desume che la sentenza impugnata vada annullata per intervenuta prescrizione, quantomeno in relazione alle condotte poste in essere fino al 18/01/2008, con conseguente diminuzione dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione. 2.2. Violazione dell'art. 81 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla mancata specificazione delle singole spese integranti il reato, con riflessi sulla misura dell'aumento di pena a titolo di continuazione per ciascun episodio. La sentenza ha precisato che i reati commessi fino al 15/11/2007 sono estinti per prescrizione e che il giudizio di penale responsabilità non riguarda le spese per trasferta e per le ricariche telefoniche per utenze diverse da quelle di IF/SO. 2 Tuttavia, non ha spiegato: quali siano le spese rientranti nella prima categoria (per cui c'è stata prescrizione); quali siano le spese rientranti nella seconda categoria (per cui è stata disposta assoluzione); quali siano, infine, le spese in relazione alle quali è stata pronunciata condanna alla pena finale. Pertanto, difetterebbe altresì la motivazione relativa all'aumento operato a titolo di continuazione per ciascun episodio di peculato. In violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, i giudici dell'appello hanno disposto un aumento complessivo di quattro mesi, in ragione delle numerose spese illecite nel periodo considerato, senza spiegare quante e quali esse fossero, e quale aumento sia stato per ciascuna disposto. 2.3. Errata applicazione dell'art. 314 cod. pen. e conformità delle spese sostenute agli artt. 3, 4 e 8 della legge regionale del Molise 04/11/1991, n. 20, nonché vizio di motivazione in relazione alla pretesa non inferenza di tutte le spese successive al 15/11/2007 (escluse quelle per spostamenti e telefonia) sostenute per il funzionamento del gruppo politico. Premesso che il punto nodale della vicenda è costituito dalla riconducibilità o meno al funzionamento del gruppo delle spese sostenute tra il 16/11/2007 e l'11/04/2008, erroneamente la Corte d'appello ha escluso fossero compatibili con il funzionamento del gruppo tutte le spese (cosiddette a catena) documentate da scontrini e attestanti l'acquisto di prodotti da supermercato nonché gli esborsi sostenuti per manifesti funebri. È dubbio, ad esempio, che sia corretta la condanna per peculato per l'acquisto di una lampadina del costo di 9,90 euro, effettuato in data 22/01/2008 (p. 7 capo di imputazione) dal momento che, in mancanza totale di motivazione e fermo restando che la lampadina è servita negli uffici del gruppo, manca, infatti, la prova dell'appropriazione. Analogo discorso vale per un acquisto documentato dallo scontrino del 01/02/2008, relativo a una spesa di 6 euro, presso Computer Discount, per l'acquisto di un oggetto non indicato. Ancora, la normativa regionale non vieta l'acquisto di profumi per ambiente o profumi per casa cui sono riconducibili le spese di 12,68 euro del 15/03/2008, presso un supermercato, e di 4,40 euro, presso il negozio Acqua e Sapone, il 07/02/2008. In mancanza di altri dati che escludano in modo inequivoco l'avvenuta destinazione a finalità istituzionali, si sarebbe al cospetto di acquisti "neutri", da cui non può desumersi la realizzazione del delitto di peculato (in tale senso, è richiamata Sez 6, n. 19255 del 16/02/2022, Gentile, non mass.). D'altronde, se la gran parte degli scontrini sono stati emessi dallo stesso esercizio commerciale sito nelle immediate vicinanze del Consiglio regionale e la 3 tesi difensiva secondo cui si è trattato di succedanei di buoni pasto riconosciuti ai collaboratori del gruppo è stata recepita in sentenza, allora deve ritenersi che l'utilizzo del denaro sia stato lecito, posto che spesso i collaboratori si trattenevano in ufficio anche oltre l'orario di lavoro - talvolta, nella pausa pranzo - e che, in tali occasioni, era loro garantito un pasto frugale pagato con i fondi destinati al funzionamento del gruppo. Lo stesso dicasi per le spese effettuate presso self-service, bar o pasticcerie, non risultando l'acquisto di generi alimentari vietato dalla normativa statuale o regionale e prevedendo, anzi, l'art. 4, comma 1, I. reg. n. 20 del 1991 cit. che i contributi di cui all'art. 3 fossero spendibili senza vincolo di destinazione. Quanto poi alle ricariche telefoniche in favore di persone afferenti ad uffici regionali diversi dal gruppo consiliare e dei loro congiunti (IF e ON), tali ricariche sono state ritenute integrare gli estremi del peculato nonostante non fossero state indicate specificamente nel capo di imputazione, né sia dato sapere quali fossero, quante fossero e per quali importi siano state effettuate. Ciò basterebbe ad integrare il dedotto difetto di motivazione. Si aggiunge, tuttavia, che la pronuncia ha disposto l'assoluzione in rapporto alle ricariche telefoniche effettuate in favore del Capogruppo, dei consiglieri e dei collaboratori del gruppo, sicché, non essendo stati acquisiti i tabulati telefonici, non può escludersi che anche le ricariche per le quali la ricorrente è stata condannata fossero state realizzate nell'interesse del gruppo politico consiliare di Forza Italia, considerato che la IF collaborava di fatto con l'imputata ed utilizzava, in tale veste, il telefono a lei intestato, come anche quello intestato a suo marito ON. Quanto al pagamento di prestazioni di lavoro occasionale non formalizzate, e specificamente del pagamento in favore di IA, la pronuncia è incorsa in un evidente travisamento della prova. Infatti, da un lato, ha confuso il piano della responsabilità contabile - rispetto al quale l'imputata ha corrisposto alla Regione Molise l'intero importo delle spese sostenute, comprese quelle per relative ai reati per cui è stata assolta - con il piano della responsabilità penale;
dall'altro lato, attribuendo efficacia decisiva alla incompletezza e/o all'insufficienza della documentazione rinvenuta a dimostrare il collegamento tra le spese e il funzionamento del gruppo, ha invertito l'onere probatorio che sarebbe dovuto incombere sul pubblico ministero. 2.4. Violazione dell'art. 314 cod. pen. e vizio di motivazione, relativamente all'insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, in rapporto al pagamento effettuato in favore di Molise Notizie il 10/03/2008, per attività giornalistiche per il periodo compreso tra il febbraio 2007 e il marzo 2008. 4 Sul punto, IA, direttore del giornale, aveva riferito di essere stato incaricato per conto della Capogruppo De AM di curare la rassegna stampa e di inviare i comunicati stampa ai vari giornali. Pertanto, non si sarebbe potuto dubitare della effettività della prestazione e del fatto che la stessa fosse stata svolta a beneficio del gruppo politico Forza Italia, indicato peraltro in fattura. La motivazione risulta contraddittoria anche là dove ha affermato la sovrapposizione e quindi l'impossibilità di distinguere tra gruppo, politica e partito, dal momento che, così stando le cose, avrebbe dovuto far operare il principio del favor rei. Egualmente, appare inconferente l'affermazione che l'imputata avrebbe dovuto attingere ad una diaria, inesistente, per regolare il compenso a Molise Notizie e maldestro il tentativo di adombrare l'ipotesi che il pagamento fosse stato effettuato per ragioni di propaganda elettorale. La mancata contrattualizzazione del rapporto con IA NE, infatti, soltanto nel senso della irregolarità contabile, ma non può indiziare la commissione di un delitto di peculato. 2.5. Violazione dell'art. 175 cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Il beneficio è stato negato immotivatamente, nonostante l'imputata sia stata condannata a pena inferiore a due anni e risulti incensurata, non abbia altri procedimenti penali pendenti, le sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'alt 323-bis cod. pen., sia per la particolare tenuità dell'offesa, sia in ragione dell'avvenuta corresponsione in favore della regione Molise dell'intero importo in contestazione (comprese le spese di costituzione e rappresentanza della parte civile). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti, di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. In replica alle deduzioni del Procuratore Generale, la ricorrente ha presentato una memoria in cui: quanto al primo motivo, ribadisce, allegando i relativi verbali, che l'udienza è stata celebrata regolarmente il 19/02/2020 e che, all'esito della stessa, il processo è stato rinviato al 13/05/2020, sicché nessuna stasi del procedimento si sarebbe verificata a causa della situazione pandemica;
quanto al secondo motivo, insiste sulla difficoltà di ricondurre i fatti, genericamente descritti nella sentenza impugnata, nel capo di imputazione, concludendo che il Procuratore non avrebbe superato il problema della indeterminatezza del decisum;
quanto al 5