Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 10950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10950 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10950/2026 Roma, li, 23/03/2026
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA NT IA LE
UGO BELLINI
CA LORENZETTI
QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
Sent. n. sez. 1247/2025 UP 12/12/2025
R.G.N. 28842/2025
EL DA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL LA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Dawan;
udito il Sostituto Procuratore generale he ha concluso per l'annullamento con
rinvio della sentenza impugnata;
Firmato Da: LA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847c35698 Firmato Da: EL DA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore della Repubblica, ha riformato la pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova, emessa il 23 ottobre 2023 e, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. prevalente sulla contestata aggravante, ha dichiarato LA EL responsabile del reato di furto aggravato e continuato, con abuso di relazioni domestiche, della somma di euro 50.000,00, ai danni degli anziani coniugi RO e RI, al cui servizio era stata assunta dal figlio della coppia affinché li assistesse e praticasse loro dei massaggi.
1.1. Il Giudice di primo grado, dopo aver dato atto delle dichiarazioni rappresentative dell'ammanco della suddetta somma e del fatto che l'imputata sia stata vista nell'intento di forzare una cassetta di sicurezza che si trovava all'interno dell'appartamento delle persone offese, ha richiamato le risultanze di un precedente ricovero dell'imputata in psichiatria perché affetta da "agitazione in stato misto di disturbo bipolare". Il Gup ha comunque ritenuto che il compendio istruttorio fosse segnato da incertezza ed ha motivato sulla scarsa credibilità della detenzione domestica di tale somma, valorizzando la ritenuta impossibilità di determinazione della somma sottratta sulla base delle dichiarazioni in atti e ritenendo non emersi elementi ricostruttivi della materialità dei fatti. Quanto alla documentata prova di effrazione della cassetta di sicurezza, peraltro ammessa dall'imputata, il Gup, pur non trascurando le "indiscutibili attitudini predatorie" della prevenuta, ha indicato in alternativa l'ipotesi che terzi abbiano potuto commettere i fatti, atteso che la casa era frequentata anche da altre persone.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, affidandolo a sei motivi con cui rispettivamente lamenta:
2.1. La mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Evidenzia, sul punto, come il contenuto delle deposizioni testimoniali delle persone offese non sia affatto incontestato e come la prova dichiarativa sia decisiva, stante che l'affermazione di responsabilità dell'imputata si fonda, pressoché esclusivamente, sulle loro dichiarazioni;
2.2. La mancanza di un'idonea motivazione "rafforzata"; la manifesta illogicità della motivazione e la contestuale mancanza della stessa laddove viene ritenuta del tutto astratta l'ipotesi alternativa inizialmente formulata dal Giudice di primo grado;
la contraddittorietà logica della motivazione laddove valorizza contro l'imputata l'originaria istanza di applicazione della pena depositata dalla difesa, nonché l'intervenuto parziale ristoro dei danni in favore delle persone offese;
la contraddittorietà della motivazione derivante dall'avere la Corte di appello rilevato la
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Firmato Da: LA NT Emesso Da: TP
QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698
Firmato Da: EL DA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f
sussistenza di imprecisati elementi probatori direttamente rappresentativi del fatto di reato;
la manifesta illogicità della motivazione laddove qualifica le risultanze indiziarie come connotate da gravità, precisione e concordanza. La difesa sottolinea, in particolare, che l'istanza di patteggiamento non ha alcuna influenza in negativo nel presente giudizio poiché non è stata mai formalizzata dalla difesa e che l'intervenuto, modesto, risarcimento non determina in via automatica l'ascrizione del fatto di reato in capo all'imputata. Diversamente da quanto lascia intendere la sentenza impugnata, agli atti non vi sarebbe una sola circostanza fattuale che colleghi direttamente la contestazione alla EL. La difesa richiama e contesta gli elementi indiziari valorizzati dalla Corte territoriale, sostenendone la mancanza di certezza rispetto alla prevenuta;
2.3. La mancanza assoluta di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, sia con riferimento alla determinazione della pena base, sia con riferimento alla diminuzione di pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.; 2.4. L'erronea applicazione dell'art. 69, comma 2, cod. pen., a seguito di riconoscimento dell'art. 89 cod. pen. in giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante contestata;
2.5. L'assoluta mancanza di motivazione in punto di valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche e circa la concessione o meno della sospensione condizionale della pena;
2.6. La mancanza e l'illogicità della motivazione in punto di quantificazione delle statuizioni civili vantate dalle costituite parti civili: non vi sarebbe una sola riga di motivazione in cui si dia conto di come il giudicante sia pervenuto a stabilire che il furto abbia avuto ad oggetto l'importo di euro 50.000. L'illogicità manifesta risiede nell'automatismo con cui la Corte territoriale ha ritenuto credibili le persone offese, reputando corretta l'entità del danno da costoro indicato.
3. È pervenuta memoria ex art. 611 cod. proc. pen. del difensore delle parti civili, avv. Michela Mosele, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondati sono i motivi afferenti al trattamento sanzionatorio, dovendo il ricorso essere rigettato nel resto.
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Firmato Da: LA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EL DA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f
2. Il primo motivo, con cui la ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, è manifestamente infondato. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i) n. 1) del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (a decorrere dal 30 dicembre 2022, dunque applicabile alla fattispecie in esame), prevede che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen., Questa Corte ha, a tal proposito, affermato che il giudice di appello che riforma una decisione di proscioglimento assunta in esito a giudizio abbreviato, in base al novellato art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e in forza dei dettami della recente giurisprudenza della Corte EDU, non è tenuto alla rinnovazione della prova dichiarativa (Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Albanese, Rv. 286100; Sez. 1, n. 45235 del 15/11/2024, M., Rv. 287399). Nella fattispecie, si è proceduto con rito abbreviato nell'ambito del quale non è stata disposta alcuna integrazione probatoria a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, cod. proc. pen.; non sussisteva, pertanto, il dovere del giudice di appello di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La scelta operata dall'imputato di essere giudicato allo stato degli atti comporta la rinuncia ad oralità e contraddittorio nella formazione della prova e non impone quindi, nel giudizio di appello avverso la sentenza assolutoria, l'assunzione di prove dichiarative che, per effetto dell'opzione processuale, non siano state assunte in primo grado (cfr. Sez. 2, n. 175 del 04/12/2025, dep. 2026, Corvino, Rv. 289106). Il secondo motivo esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, invero, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428).
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Firmato Da: LA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EL DA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f
La Corte di appello ha affermato, con un percorso motivazionale logico e coerente, nonché conforme al diritto e quindi immune da censure rilevabili in questa sede, che l'ipotesi alternativa formulata dal Giudice di primo grado (e cioè che altri avrebbero potuto commettere quel furto) è caratterizzata da assoluta astrattezza, in quanto priva di ogni fondamento ricostruttivo, tenuto conto che le persone escusse hanno concordemente riferito essersi verificata la sottrazione del denaro nell'importo di 50.000 euro: dichiarazioni reciprocamente convergenti e rispetto alle quali la sentenza impugnata sostiene non esservi dubbio alcuno in ordine alla loro attendibilità. Non solo: la Corte di merito ha evidenziato come, nella perizia psichiatrica in atti, si sia evidenziata, in capo all'imputata, una tendenza al furto, parzialmente derivante dal disturbo psichico che all'epoca l'affliggeva e che non risultava compensato per l'effetto dell'assunzione di farmaci. Valutazioni in punto di fatto, del tutto congrue e dunque incensurabili in questa sede, sono anche quelle rispetto alle quali la Corte territoriale ha tratto il convincimento della colpevolezza dell'imputata e relative all'originaria richiesta di applicazione della pena e ai bonifici effettuati a beneficio delle persone offese. In considerazione di quanto esposto, la doglianza di cui al sesto motivo di ricorso deve ritenersi assorbita. Quanto al trattamento sanzionatorio, globalmente considerato, il Collegio rileva che, nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen., presentata in sede di appello, i difensori dell'imputata chiedevano, ritenute prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 89, 62 n. 6 e 62-bis cod. pen. sulle contestate aggravanti, di contenere la pena nel minimo edittale e di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione. Il Collegio rileva, in particolare, che la sentenza impugnata nulla ha detto in ordine alle invocate circostanze e ai benefici richiesti, sui quali pertanto il Giudice del rinvio è chiamato ad effettuare la necessaria valutazione.
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Questa, inoltre, deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili De ER CE, De ER AN e De ER LE, che sono liquidate in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
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Firmato Da: LA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EL DA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili De ER CE, De ER AN e De ER LE che liquida in complessivi euro 3,686,00, oltre accessori di legge. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi e sensibili dell'imputata.
Così deciso il 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Daniela Dawan
Il Presidente Donatella Ferranti
Firmato Da: LA NT Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 41c2b64c920bd422- Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab286847cf35698 Firmato Da: EL DA Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 30294ab02a4d019f