Versione
17 maggio 2014
17 maggio 2014
Art. 464-quater. (( (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). )) (( 1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonche' la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione e' dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all' articolo 133 del codice penale , reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.
5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo' impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1.
L'impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. ))
2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all' articolo 133 del codice penale , reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati. A tal fine, il giudice valuta anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo' integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.
5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo:
a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e' prevista la sola pena pecuniaria.
6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa puo' impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur essendo comparsa, non e' stata sentita ai sensi del comma 1.
L'impugnazione non sospende il procedimento.
8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.
9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. ))
Commentari • 152
- 1. Messa alla prova: giudice non può modificare programma senza consenso dell'imputatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 19 febbraio 2018 · 64.81505
Giurisprudenza • 428
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/2024, n. 2113Provvedimento: […] In particolare, il Pubblico Ministero ricorrente ha dedotto - premesso che la parte civile si era ritualmente costituita in giudizio, a differenza di quanto assunto nella decisione impugnata - che, nel disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., il Tribunale di Grosseto, pur non avendo previsto a carico degli imputati particolari prescrizioni afferenti condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato in favore della persona offesa si era riservato di verificare "eventuali accordi transattivi intercorsi fra la parte civile e gli imputati". […]Leggi di più...
- giudizio civile di danno·
- art. 464-septies cod. proc. pen.·
- impugnazione ordinanza sospensione·
- estinzione reato·
- messa alla prova·
- art. 491 cod. pen.·
- risarcimento danni·
- prescrizioni messa alla prova·
- art. 464-quater cod. proc. pen.