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Sentenza 22 aprile 2026
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2026, n. 14695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14695 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di LL DA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette la memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa il 30 gennaio 2026 e reiterata il 2 febbraio 2026 dal difensore del ricorrente, avv. Filippo Bacchetti, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, ordinare l’immediata restituzione e/o distruzione della “copia forense mezzo” e della “copia forense fine” nelle more della decisione, ovvero, in subordine, di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio da celebrarsi nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione, presentata, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. da Penale Sent. Sez. 2 Num. 14695 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/03/2026 DA LL, della «copia forense mezzo» contenente indistintamente tutti i dati personali estratti dai dispositivi sequestrati all’indagato, nei cui confronti si procede per i delitti di cui agli artt. 110-628 e 110-609 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione DA LL, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In primo luogo, si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio, non essendo state rispettate le forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen. Si censura, altresì, il mancato dissequestro della cosiddetta “copia mezzo” (a prescindere dalla già avvenuta restituzione dei dispositivi), nonostante il lungo tempo decorso, già di per sé rivelatore della natura esplorativa del vincolo probatorio, amplificata dal difetto di proporzionalità. La vicenda investigativa, infine, evidenzierebbe l’inottemperanza della Polizia giudiziaria alle prescrizioni del Pubblico Ministero, con evidente pregiudizio al diritto alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, in particolare per quanto riguarda i dati personali e riservati. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono. 2. In primo luogo, è infatti indubitabile l’ammissibilità del ricorso per cassazione, «per tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigetta l’opposizione contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione dei beni sequestrati. Per come riaffermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993-01 (in motivazione a pagg. 10 e ss.), si è al cospetto di un modello processuale in cui l’opposizione contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sollecitando un controllo postumo sulla decisione, ha natura di mezzo di impugnazione (in termini, Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507-01). Per come, peraltro, è confermato dalla forma con cui il giudice decide sull’opposizione, seguendosi, a norma del comma 5 dell’art. 263 cod. proc. pen., il rito camerale (non necessariamente partecipato) di cui all’art. 127 codice di rito che, come noto, al settimo comma prevede che la decisione venga adottata con ordinanza avverso cui è proponibile ricorso per cassazione» (così, Sez. 2, n. 7469 del 23/01/2025, Ambrosi, non mass.). 3. Proprio il citato paradigma processuale dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 127 2 cod. proc. pen., evidenzia la fondatezza del primo profilo di censura. Il provvedimento qui impugnato è stato adottato senza formalità di procedura, pur avendo contenuto e forma di un rigetto per infondatezza delle ragioni addotte dalla parte a sostegno della propria richiesta (e, dunque, non limitandosi a ravvisare e dichiarare un’inammissibilità, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen.). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decide sull’opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell’art. 127, comma 1, cod. proc. pen.; pertanto, ove adottato de plano, esso risulta affetto da nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell’atto introduttivo (Sez. 2, n. 28499 del 10/07/2025, Tescione, non mass.; Sez. 5, n. 46273 del 2024, Giustino, non mass.; Sez. 1, n. 35511 del 2024, Ferrante, non mass.; Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Schinzari, Rv. 284933-01; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01). 4. Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, perché proceda nuovamente sull’opposizione, nelle forme prescritte dalla legge. I residui motivi di impugnazione restano, in questa sede, assorbiti, in considerazione delle ragioni dell’annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
lette la memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa il 30 gennaio 2026 e reiterata il 2 febbraio 2026 dal difensore del ricorrente, avv. Filippo Bacchetti, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, ordinare l’immediata restituzione e/o distruzione della “copia forense mezzo” e della “copia forense fine” nelle more della decisione, ovvero, in subordine, di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio da celebrarsi nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza di dissequestro e restituzione, presentata, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. da Penale Sent. Sez. 2 Num. 14695 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 27/03/2026 DA LL, della «copia forense mezzo» contenente indistintamente tutti i dati personali estratti dai dispositivi sequestrati all’indagato, nei cui confronti si procede per i delitti di cui agli artt. 110-628 e 110-609 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione DA LL, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In primo luogo, si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio, non essendo state rispettate le forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen. Si censura, altresì, il mancato dissequestro della cosiddetta “copia mezzo” (a prescindere dalla già avvenuta restituzione dei dispositivi), nonostante il lungo tempo decorso, già di per sé rivelatore della natura esplorativa del vincolo probatorio, amplificata dal difetto di proporzionalità. La vicenda investigativa, infine, evidenzierebbe l’inottemperanza della Polizia giudiziaria alle prescrizioni del Pubblico Ministero, con evidente pregiudizio al diritto alla disponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, in particolare per quanto riguarda i dati personali e riservati. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è ammissibile e fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono. 2. In primo luogo, è infatti indubitabile l’ammissibilità del ricorso per cassazione, «per tutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il giudice, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigetta l’opposizione contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione dei beni sequestrati. Per come riaffermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993-01 (in motivazione a pagg. 10 e ss.), si è al cospetto di un modello processuale in cui l’opposizione contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione delle cose sequestrate, sollecitando un controllo postumo sulla decisione, ha natura di mezzo di impugnazione (in termini, Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507-01). Per come, peraltro, è confermato dalla forma con cui il giudice decide sull’opposizione, seguendosi, a norma del comma 5 dell’art. 263 cod. proc. pen., il rito camerale (non necessariamente partecipato) di cui all’art. 127 codice di rito che, come noto, al settimo comma prevede che la decisione venga adottata con ordinanza avverso cui è proponibile ricorso per cassazione» (così, Sez. 2, n. 7469 del 23/01/2025, Ambrosi, non mass.). 3. Proprio il citato paradigma processuale dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 127 2 cod. proc. pen., evidenzia la fondatezza del primo profilo di censura. Il provvedimento qui impugnato è stato adottato senza formalità di procedura, pur avendo contenuto e forma di un rigetto per infondatezza delle ragioni addotte dalla parte a sostegno della propria richiesta (e, dunque, non limitandosi a ravvisare e dichiarare un’inammissibilità, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen.). Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decide sull’opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle cose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell’art. 127, comma 1, cod. proc. pen.; pertanto, ove adottato de plano, esso risulta affetto da nullità ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell’atto introduttivo (Sez. 2, n. 28499 del 10/07/2025, Tescione, non mass.; Sez. 5, n. 46273 del 2024, Giustino, non mass.; Sez. 1, n. 35511 del 2024, Ferrante, non mass.; Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023, Schinzari, Rv. 284933-01; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01). 4. Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, perché proceda nuovamente sull’opposizione, nelle forme prescritte dalla legge. I residui motivi di impugnazione restano, in questa sede, assorbiti, in considerazione delle ragioni dell’annullamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore 3