Sentenza 11 ottobre 2018
Massime • 1
Il reclamo in materia di liberazione anticipata previsto dall'art. 69-bis ord. pen., in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni e, quindi, anche alle disposizioni attinenti alle modalità di presentazione delle stesse, dettate dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, nel caso di impugnazione presentata tramite il servizio postale, la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.
Commentario • 1
- 1. L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2018, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2018 |
Testo completo
02150-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Francesco Silvio Maria Bonito Presidente - Sent. n. sez. 3905/2018 -CC 11/10/2018 Monica Boni Teresa Liuni R.G.N. 16983/18 Roberto Binenti Carlo Renoldi Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AT IN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria in data 20/3/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 20/3/2018, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria aveva dichiarato, nei confronti di IN AT, l'inammissibilità del reclamo, proposto ai sensi dell'art. 69-bis Ord. pen., avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria in data 22/9/2017 con il quale era stata rigettata l'istanza di liberazione anticipata. Secondo il Tribunale, infatti, il reclamo era stato depositato in Cancelleria il 16/10/2017 e, dunque, oltre il termine di dieci giorni decorrente dalla notifica del provvedimento di rigetto, avvenuta il 2/10/2017. Pertanto, in applicazione delle regole generali in materia di impugnazioni, il reclamo doveva ritenersi inammissibile per tardività.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso AT a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Alvaro, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti си strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli art. 582 e 583 cod. proc. pen. e 69-bis, comma 3 della legge 26 luglio 1975, n. 354. In particolare, il ricorso censura che il provvedimento non abbia considerato che l'atto di reclamo era stato spedito, tramite il servizio postale, con raccomandata eseguita il 12/10/2017 e, dunque, entro il termine di 10 giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare.
3. In data 19/7/2018, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Il particolare reclamo in tema di liberazione anticipata previsto dall'art. 69- bis Ord. pen. ha natura di mezzo d'impugnazione che si inserisce in una procedura ormai giurisdizionalizzata (Sez. 1, n. 23934 del 17/5/2013, Nardi, Rv. 256142), sicché esso è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni (Sez. 1, n. 23371 del 15/5/2015, Piacente, Rv. 263614). Ne consegue che al medesimo deve applicarsi la disciplina dettata dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, nel caso di impugnazione presentata tramite il servizio postale, la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata. Nel caso di specie, la ricevuta della raccomandata di spedizione dell'atto di reclamo, allegata al ricorso, attesta inequivocabilmente che l'impugnazione era stata presentata entro i dieci giorni previsti dalla legge, sicché la stessa deve ritenersi tempestivamente proposta.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria per la decisione sul reclamo.
PER QUESTI MOTIVI
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria per la decisione sul reclamo. Così deciso il 11/10/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Silvio Maria Bonito Carlo Maril DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 GEN 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA