Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2018, n. 2150
CASS
Sentenza 11 ottobre 2018

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Massime1

Il reclamo in materia di liberazione anticipata previsto dall'art. 69-bis ord. pen., in quanto mezzo di impugnazione, è soggetto alle regole generali che disciplinano le impugnazioni e, quindi, anche alle disposizioni attinenti alle modalità di presentazione delle stesse, dettate dall'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui, nel caso di impugnazione presentata tramite il servizio postale, la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.

Commentario1

  • 1L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve sempre essere notificata al difensore del…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2021

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Ord. penit., art. 69-bis) Il fatto Il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto personalmente dal detenuto avverso una ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo aveva parzialmente rigettato l'istanza di liberazione anticipata in relazione ad alcuni dei semestri indicati dal detenuto. Il Tribunale di Sorveglianza aveva osservato a tal proposito come il reclamo fosse stato proposto personalmente dal detenuto senza indicazione dei motivi mentre la memoria contenente varie censure, presentata da uno dei difensori di fiducia successivamente nominati, era stata depositata a molti mesi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2018, n. 2150
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2150
Data del deposito : 11 ottobre 2018

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