Sentenza 8 marzo 2012
Massime • 1
Il sequestro di un veicolo finalizzato alla confisca, impiegato per l'acquisto ed il trasporto di sostanze stupefacenti, presuppone, ai fini della regolarità del procedimento ed a pena di nullità, la preventiva instaurazione del contradditorio con il terzo proprietario, nelle forme previste dall'art. 100, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2012, n. 13019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13019 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/03/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 625
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40015/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO SA nata il [...];
avverso il provvedimento del 23.6.2011 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Volpe Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 23 maggio 2011 il GIP del Tribunale di Trieste, rilevato che SA SO e CO SO, indagati per varie ipotesi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, non potevano, data la loro capacità reddituale, dimostrare la legittima provenienza dell'auto KIA Sorrento tg. CW921WG, utilizzata per i viaggi in Slovenia per rifornirsi di stupefacente e intestata alla figlia dodicenne, SO DR, disponeva a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 1 sexies, conv. in L. n. 356 del 1992, il sequestro, finalizzato alla confì sca, del veicolo in questione. Il P.M. presso il Tribunale di Trieste, in data 23.6.2011, in accoglimento della richiesta della Squadra Mobile di Trieste, autorizzava la P.G. richiedente all'utilizzo dell'auto in sequestro. Assumeva il P.M. che non era necessario provvedere in contraddittorio D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 100, comma 2 essendo la intestazione alla figlia degli indagati fittizia.
2. Ricorre per cassazione SA SO, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore DR SO, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Dopo una premessa riepilogativa dei fatti che avevano portato al sequestro dell'auto, assume che il provvedimento del P.M. di autorizzazione all'uso dell'auto risulta emesso in palese violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100, comma 2. E. come stabilito, dalla giurisprudenza della S.C. tale violazione è sanzionata a pena di nullità. A nulla rileva il fatto che proprietaria del veicolo sia una minore, essendo comunque il provvedimento idoneo ad incidere sul diritto di proprietà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. A norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100, comma 2 "Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione". E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalla ricorrente, l'inosservanza di tale norma è sanzionata a pena di nullità. Infatti la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del terzo proprietario, non è irrilevante, posto che il citato art. 100, comma 2, prevede anche che si applichino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale ed è da escludere la incompatibilità con la suddetta disposizione degli strumenti predisposti dalla normativa processuale generale a tutela del diritto di difesa dell'indagato e delle altre parti private del processo (Cass. pen. sez. 4, 11.12.1995 n. 3278). Si è anche affermato che fa disposizione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.100 "non ha modificato il regime del trattamento del terzo avente diritto sulle cose ai sensi dell'art. 240 c.p.. Questi, perciò, dando la prova dell'appartenenza del bene, ha diritto alla sua restituzione, una volta cessate le esigenze investigative (Cass. pen. sez. 4, 17.5.2004 n. 23087). Ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 3, invero, le disposizioni della prima parte dello stesso articolo (confisca facoltativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto) e del n. 1 del capoverso (confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prezzo del reato) non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.
3. Irrilevante è che, nel caso di specie, si sia ritenuta fittizia la intestazione al terzo. La norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 100, comma 2 è di carattere assolutamente generale e non prevede alcuna eccezione. La ratio della stessa risulta evidente e mira a tutelare, comunque, il terzo intestatario che potrà, una volta instaurato il contraddicono, difendere, anche con l'assistenza di un difensore, il suo diritto di proprietà nei confronti di atti che possano pregiudicarlo.
4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio. Gli atti vanno rimessi al P.M. che procederà a norma del D.P.R. n.309 del 1990, art. 100, comma 2.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, con trasmissione atti al P.M. di Trieste.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2012