Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
Poiché il mero esercizio della pesca a strascico è punito, ai sensi degli artt. 15 primo comma lett. a), 24 primo comma e 26 l. 14 luglio 1965 n. 963 (come modificati o sostituiti dalla l. 25 agosto 1988 n. 381), con una sanzione amministrativa, in virtù del principio di specialità di cui all'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689 non si rende applicabile, in tale ipotesi, la disposizione penale che punisce il danneggiamento (art. 635 c.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/02/1999, n. 4319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4319 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pietro Antonio SIRENA Presidente del 26.2.1999
1. Dott. Francesco DE CHIARA Consigliere SENTENZA
2. " Diana LAUDATI Consigliere N.305
3. " Franco CARLETTI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Consigliere rel. N.46826/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto nell'interesse di
LI AR, nato a [...] S.Stefano il 17.10.1942 avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze il 22.6.1998, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato,
Udito il difensore Avv. Pietro Corsi, che si è associato alla richiesta del P.G.,
OSSERVA
AN ER veniva sorpreso, i giorni 27.7 e 6.11.1992, mentre esercitava la pesca a strascico con il motopeschereccio "Silvana", entro il limite di tre miglia dalla costa e al di sotto di una batimetrica di 50 mt., nelle acque antistanti Castiglione della Pescaia e Porto S.Stefano.
Sottoposto al giudizio del Pretore di Grosseto, a seguito di opposizione a decreto penale, veniva assolto dal reato di danneggiamento aggravato (art.635, comma 3, in relazione all'art.625, comma 1 n.7, c.p.), con sentenza del 5.2.1997.
Su gravame del P.G., la Corte di Appello di Firenze riformava la decisione pretorile e dichiarava il ER colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di giustizia con sentenza del 22.6.1998. Ricorre per cassazione il difensore del ER, deducendo violazione e falsa applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, sostenendo che nel concreto non vi è stato nessun danneggiamento e che il fatto contestato è stato depenalizzato. Il ricorso è fondato.
Per effetto della normativa introdotta con gli artt.15, comma 1 lett.a), 24, comma 1, e 26 della legge 14 luglio 1965, n.963 (come modificati o sostituiti dalla legge 25 agosto 1988, n.381), invero, la fattispecie contestata all'imputato, ossia la pesca a strascico in zona vietata, è punibile soltanto con sanzione amministrativa, rientrando nell'ipotesi depenalizzata, di cui al citato art.15, comma 1 lett.a) L.963/1965 (v.Cass.Sez.II, n. 1452/1997, P.M.
contro
Greco;
arg. ex Cass.Sez. III n. 1213/98, Rispo). Va applicato, invero, il principio di specialità introdotto in materia di sanzioni penali e sanzioni amministrative concorrenti - dall'art.9 della legge 24 novembre 1981, n.689 ("modifiche al sistema penale").
Il legislatore ha, infatti, delineato il mero esercizio della pesca a, strascico quale violazione amministrativa, regolando la detta attività mediante il divieto contenuto nel citato art. 15 lett.a), il quale descrive esaustivamente il comportamento censurato. Nel punire con la sola sanzione amministrativa la pesca in zone (e tempi) vietati, il legislatore si è rappresentato, evidentemente, le conseguenze normali derivanti da tale condotta, che la Corte fiorentina definisce potenzialmente dannosa, anzi comportante un dannegiamento in re ipsa.
In altre parole il fatto della pesca a strascico è punito direttamente da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa e può coincidere con una fattispecie punita in via generale da una disposizione penale (art.635 c.p.), con la conseguenza che si applica la disposizione speciale. Queste considerazioni conducono all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, come da dispositivo. Gli atti vanno trasmessi all'autorità amministrativa, nel caso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S.Stefano, che potrà, comunque, ulteriormente rimetterli, se del caso, ad altra autorità amministrativa che abbia più diretta competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S.Stefano per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999