Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Il divieto di concessione degli arresti domiciliari a colui che nel quinquennio precedente abbia riportato condanna per il reato di evasione opera sia al momento dell'adozione originaria della misura cautelare, sia nel successivo svolgimento della vicenda cautelare, impedendo l'applicazione degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia carceraria precedentemente imposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2013, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/10/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1923
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 32812/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED DA IM N. IL 12/08/1988;
avverso l'ordinanza n. 1543/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 18/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 18 luglio 2013, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del 28 maggio 2013 del Gip del Tribunale di Civitavecchia, con la quale, in accoglimento dell'istanza presentata dai difensori, era stata disposta, nei confronti dell'indagato, la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. A fondamento della propria decisione il Tribunale rileva che l'imputato è stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di evasione commesso il 15 marzo 2009 e che pertanto non gli potevano essere concessi gli arresti domiciliari ai sensi dell'art.284 c.p.p., comma 5 bis.
2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando, con unico motivo di doglianza, che la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulta inadeguata e che la Corte costituzionale ha più volte affermato la incostituzionalità di presunzioni che abbiano un carattere assoluto, laddove queste risultino arbitrarie e irrazionali (si citano le sentenze nn. 265 del 2010, 164 del 2011, 231 del 2011, 57 del 2013). Secondo la difesa, sarebbe iniquo ricondurre un soggetto in carcere dopo che era già stata riconosciuta la concreta possibilità di fronteggiare adeguatamente le esigenze cautelari con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo manifestamente infondato.
In presenza di una condanna irrevocabile per il reato di evasione commesso il 15 marzo 2009, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione dell'art. 284 c.p.p., comma 5 bis, a norma del quale non possono comunque essere concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. Il divieto di concessione degli arresti domiciliari opera sia al momento dell'adozione originaria della misura cautelare, sia nel successivo svolgimento della vicenda cautelare, impedendo anche l'applicazione degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia carceraria precedentemente irrogata (sez. 6, 9 giugno 2010, n. 35164, Rv. 249366). Si tratta di una presunzione assoluta di inadeguatezza della misura custodiale domiciliare che trova il suo razionale fondamento nella particolare natura del reato di evasione, che consiste proprio nella violazione della misura restrittiva della libertà personale ed è indice, perciò, di un concreto pericolo di violazione di misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere. Nè a tale interpretazione ostano i principi enunciati con le sentenze della Corte costituzionale richiamate dalla difesa (nn. 265 del 2010, 164 del 2011, 231 del 2011 57 del 2013), con le quali si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, secondo e terzo periodo, come modificato dal D.L. n. 11 del 2009, art 2 convertito con modificazioni dalla L. n. 38 del 2009
nella parte in cui - nel prevedere che quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ad alcuni dei reati ivi elencati è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva altresì l'ipotesi in cui siano stati acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Tali pronunce, infatti, si riferiscono a presunzioni assolute fissate dal legatore in relazione alla tipologia del reato per il quale si procede;
presunzioni che dunque, sono radicalmente diverse rispetto a quella fissata dall'art. 284, comma 5 bis richiamato, la quale è ancorata, invece, all'avvenuta commissione del reato di evasione nei cinque anni precedenti ed attiene, perciò, al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, in relazione alla personalità dell'imputato.
4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014