CASS
Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37743 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'TI AU nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2022 dalla Corte di appello di Genova, che ha riformato - riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena - la sentenza del Tribunale di Genova che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato D'NO RA per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37743 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 21/06/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata avrebbe reso false dichiarazioni sulla propria identità personale agli agenti della polizia stradale che stavano procedendo alla sua identificazione, mentre era alla guida di un'autovettura. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 495 cod. pen. Contesta la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che esso andrebbe ricondotto nell'ambito applicativo dell'art. 496 cod. pen., atteso che l'imputata non avrebbe reso «false generalità nell'ambito di un atto fidefacente», ma si sarebbe «limitata ad attribuirsi ..., nella fase precedente alla stesura del verbale di identificazione, un falso nome». 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Rappresenta che: il giudice di primo grado avevo escluso la particolare tenuità del fatto, in ragione delle «modalità della condotta delittuosa, ritenuta chiaramente volta a celare la propria identità nel corso di un'operazione di polizia» e dei precedenti penali per rapina e dei precedenti di polizia per reati contro il patrimonio;
la Corte di appello l'aveva esclusa in considerazione dei limiti di edittali previsti per la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. Il ricorrente, tuttavia, evidenzia che: il d.lgs. n. 150 del 2022 ha riformato l'art. 131-bis cod. pen., estendendone l'applicazione ai reati con minimo edittale non superiore a due anni di pena detentiva;
a seguito della riforma, la fattispecie prevista dall'art. 495 cod. pen. rientra nei limiti edittali previsti dal nuovo art. 131- bis cod. pen., essendo punita con la reclusione da uno a sei anni. Tanto premesso, sostiene che, nel caso in esame, ricorrerebbero tutti i requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., atteso che, dall'ordinanza cautelare e dalla sentenza di primo grado, emergerebbe la particolare tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo corretta la qualificazione giuridica del fatto. Invero, «integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.» (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nonostante, in astratto, sarebbe possibile un'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen. Come noto, la disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole «primo comma», quelle «anche in considerazione della condotta susseguente». L'effetto di tale riscrittura è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essendo oggi l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi a una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva pari o inferiore a due anni;
ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare anche la condotta che l'imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell'illecito. La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. in tale "nuova versione" è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislaltive a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data (dunque, anche al delitto accertato a carico dell'odierna ricorrente, chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 495 cod. pen., punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo inferiore a due anni). A tale quesito, questa Corte ritiene che debba darsi una risposta favorevole, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della 3 Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando venne definita in senso positivo la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione, in quanto norma afferente a un istituto di diritto penale sostanziale: con conseguente applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, aventi a oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, il motivo si presenta privo della necessaria specificità, atteso che il ricorrente si limita a riportarsi, genericamente, a quanto sarebbe desumibile dalla sentenza di primo grado e dall'ordinanza cautelare, senza però indicare quali sarebbero gli elementi concreti dai quali si dovrebbe desumere la non gravità del fatto e la non abitualità della condotta. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugno 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 novembre 2022 dalla Corte di appello di Genova, che ha riformato - riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena - la sentenza del Tribunale di Genova che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato D'NO RA per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37743 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 21/06/2023 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputata avrebbe reso false dichiarazioni sulla propria identità personale agli agenti della polizia stradale che stavano procedendo alla sua identificazione, mentre era alla guida di un'autovettura. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 495 cod. pen. Contesta la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che esso andrebbe ricondotto nell'ambito applicativo dell'art. 496 cod. pen., atteso che l'imputata non avrebbe reso «false generalità nell'ambito di un atto fidefacente», ma si sarebbe «limitata ad attribuirsi ..., nella fase precedente alla stesura del verbale di identificazione, un falso nome». 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Rappresenta che: il giudice di primo grado avevo escluso la particolare tenuità del fatto, in ragione delle «modalità della condotta delittuosa, ritenuta chiaramente volta a celare la propria identità nel corso di un'operazione di polizia» e dei precedenti penali per rapina e dei precedenti di polizia per reati contro il patrimonio;
la Corte di appello l'aveva esclusa in considerazione dei limiti di edittali previsti per la fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. Il ricorrente, tuttavia, evidenzia che: il d.lgs. n. 150 del 2022 ha riformato l'art. 131-bis cod. pen., estendendone l'applicazione ai reati con minimo edittale non superiore a due anni di pena detentiva;
a seguito della riforma, la fattispecie prevista dall'art. 495 cod. pen. rientra nei limiti edittali previsti dal nuovo art. 131- bis cod. pen., essendo punita con la reclusione da uno a sei anni. Tanto premesso, sostiene che, nel caso in esame, ricorrerebbero tutti i requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., atteso che, dall'ordinanza cautelare e dalla sentenza di primo grado, emergerebbe la particolare tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, essendo corretta la qualificazione giuridica del fatto. Invero, «integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.» (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, Sdiri, Rv. 262658; Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, nonostante, in astratto, sarebbe possibile un'applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen. Come noto, la disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità, nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole «primo comma», quelle «anche in considerazione della condotta susseguente». L'effetto di tale riscrittura è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., essendo oggi l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi a una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva pari o inferiore a due anni;
ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell'offesa, il giudice debba considerare anche la condotta che l'imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell'illecito. La disposizione dettata dall'art. 131-bis cod. pen. in tale "nuova versione" è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell'art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislaltive a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data (dunque, anche al delitto accertato a carico dell'odierna ricorrente, chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 495 cod. pen., punito con la pena della reclusione nel massimo superiore a cinque anni, ma nel minimo inferiore a due anni). A tale quesito, questa Corte ritiene che debba darsi una risposta favorevole, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della 3 Cassazione in occasione dell'entrata in vigore del nuovo istituto, quando venne definita in senso positivo la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione, in quanto norma afferente a un istituto di diritto penale sostanziale: con conseguente applicazione retroattiva dell'art. 131-bis cod. pen., ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, aventi a oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, il motivo si presenta privo della necessaria specificità, atteso che il ricorrente si limita a riportarsi, genericamente, a quanto sarebbe desumibile dalla sentenza di primo grado e dall'ordinanza cautelare, senza però indicare quali sarebbero gli elementi concreti dai quali si dovrebbe desumere la non gravità del fatto e la non abitualità della condotta. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 21 giugno 2023.