CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30558 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AT ST, nato a Sant'Angelo in [...] il [...], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro in data 16/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL Gargiulo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza depositata in data 3/12/2022, ST AT aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva di 2 anni di reclusione, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro in data 14/11/2017, con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 -bis, legge n. 689 del 1981, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia). Con ordinanza in data 16/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza «perché la riforma Cartabia non è ad oggi applicabile». Penale Sent. Sez. 1 Num. 30558 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 25/05/2023 2. AT ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Lucio Monaco, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 e dell'art. 6, dl. n. 152 del 2022, nonché la mancanza della motivazione. Il provvedimento si sarebbe limitato a sostenere «l'invalidità», al momento della decisione, dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, e a considerare, a tal fine, i soli criteri disciplinanti la validità temporale della legislazione ordinaria «senza in alcun modo considerare la necessaria incidenza a tale fine dei superiori principi della Costituzione o costituzionalmente rilevanti (quale il canone del favor rei)». Ritenere implicitamente motivata l'infondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati rispetto al combinato disposto degli artt. 95, d.lgs. n. 152 del 2022 e 6, d.l. n. 152 del 2022 in forza di argomenti esclusivamente riferiti alla legge ordinaria significherebbe subordinare il dettato costituzionale alla leg -ge ordinaria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la omessa motivazione in relazione alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, dl. n. 152 del 2022, per violazione degli artt. 73, terzo comma, 77, secondo e terzo comma e 117, primo comma, Cost. La richiesta di sollevare incidente di costituzionalità configurerebbe una questione di diritto del tutto autonoma da quelle sottoposte alla valutazione del Giudice compente. Anche a ritenere applicabile, al caso di specie, la legislazione ordinaria che dispone il prolungamento della vacatio del d.lgs. n. 150 del 2022, rimarrebbe impregiudicato il diverso problema della compatibilità dell'art. 6, d.l. n. 152 del 2022 con i superiori principi fissati dagli artt. 73, terzo comma, 77, secondo e terzo comma e 117, primo comma, Cost. 3. In data 15/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 71, comma 1, lett. a), digs. n. 150 del 2022 ha sostituito l'art. 53, n. 689 del 1981, ampliando i limiti di applicabilità delle sanzioni sostitutive alla detenzione carceraria e ridefinendone il catalogo. Contestualmente, all'art. 95, 2 comma 1, ha espressamente introdotto una norma transitoria, in forza della quale le nuove disposizioni, in quanto più favorevoli, trovano applicazione nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado al momento dell'entrata in vigore delle legge stessa (cioè il 30 dicembre 2022), mentre per quelli pendenti in cassazione, l'interessato dovrà, nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, proporre apposita istanza di applicazione di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, come osservato dal provvedimento impugnato, al momento della richiesta formulata dalla difesa di AT (il 3/12/2022) la disciplina in questione non era ancora entrata in vigore, tenuto conto del fatto che l'art. 6, d.l. n. 162 del 2022 ha prorogato il relativo termine. Donde la corretta declaratoria di inammissibilità della richiesta della parte ad opera del Giudice dell'esecuzione. 3. Con il secondo motivo, il ricorso lamenta il mancato scrutinio della questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento al regime transitorio, che afferendo a modifiche sostanziali del sistema sanzionatorio, dovrebbe essere suscettibile di applicazione retroattiva, in quanto più favorevole all'interessato. Tuttavia, le prospettazioni difensive sono manifestamente infondate, sicché le odierne censure sulla omessa pronuncia non possono essere accolte. Invero, nel caso di specie non si fa questione della applicazione retroattiva della disciplina di nuovo conio, la quale, proprio in virtù della normativa transitoria di cui si è detto, è destinata a trovare un'applicazione non soltanto retroattiva, ma finanche derogatoria dei principi dettati dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., essendo possibile, come detto, sia pure per i soli procedimenti pendenti in cassazione, l'applicazione della stessa anche dopo la formazione del giudicato. Nel caso in esame, invece, la questione posta riguarda, semmai, la possibilità di ritenere applicabile una disciplina di favore non ancora entrata in vigore al momento della relativa richiesta;
questione rispetto alla quale inconferenti o, comunque, non perspicui sono i richiami ai parametri costituzionali indicati nel ricorso. Così, quanto al riferimento all'art. 73 Cost., va ribadito che nella specie non viene affatto in rilievo un problema di vacatio della nuova disciplina, ma di spostamento (in avanti) dell'entrata in vigore della normativa stabilita dal d.lgs. n. 150 del 2022 per effetto di una nuova fonte, il decreto legge n. 160 del 2022, che ne ha posticipato l'entrata in vigore. Quanto, poi, al richiamo all'art. 77 Cost., il ricorso non spiega in alcun modo sotto quale profilo possa venire in rilievo la relativa censura di costituzionalità. E altrettanto è dirsi, infine, con riguardo al generico riferimento all'art. 117 Cost. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL Gargiulo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza depositata in data 3/12/2022, ST AT aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva di 2 anni di reclusione, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro in data 14/11/2017, con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 -bis, legge n. 689 del 1981, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia). Con ordinanza in data 16/12/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza «perché la riforma Cartabia non è ad oggi applicabile». Penale Sent. Sez. 1 Num. 30558 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 25/05/2023 2. AT ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Lucio Monaco, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022 e dell'art. 6, dl. n. 152 del 2022, nonché la mancanza della motivazione. Il provvedimento si sarebbe limitato a sostenere «l'invalidità», al momento della decisione, dell'art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022, e a considerare, a tal fine, i soli criteri disciplinanti la validità temporale della legislazione ordinaria «senza in alcun modo considerare la necessaria incidenza a tale fine dei superiori principi della Costituzione o costituzionalmente rilevanti (quale il canone del favor rei)». Ritenere implicitamente motivata l'infondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati rispetto al combinato disposto degli artt. 95, d.lgs. n. 152 del 2022 e 6, d.l. n. 152 del 2022 in forza di argomenti esclusivamente riferiti alla legge ordinaria significherebbe subordinare il dettato costituzionale alla leg -ge ordinaria. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la omessa motivazione in relazione alla dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, dl. n. 152 del 2022, per violazione degli artt. 73, terzo comma, 77, secondo e terzo comma e 117, primo comma, Cost. La richiesta di sollevare incidente di costituzionalità configurerebbe una questione di diritto del tutto autonoma da quelle sottoposte alla valutazione del Giudice compente. Anche a ritenere applicabile, al caso di specie, la legislazione ordinaria che dispone il prolungamento della vacatio del d.lgs. n. 150 del 2022, rimarrebbe impregiudicato il diverso problema della compatibilità dell'art. 6, d.l. n. 152 del 2022 con i superiori principi fissati dagli artt. 73, terzo comma, 77, secondo e terzo comma e 117, primo comma, Cost. 3. In data 15/04/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 71, comma 1, lett. a), digs. n. 150 del 2022 ha sostituito l'art. 53, n. 689 del 1981, ampliando i limiti di applicabilità delle sanzioni sostitutive alla detenzione carceraria e ridefinendone il catalogo. Contestualmente, all'art. 95, 2 comma 1, ha espressamente introdotto una norma transitoria, in forza della quale le nuove disposizioni, in quanto più favorevoli, trovano applicazione nei procedimenti pendenti in primo e secondo grado al momento dell'entrata in vigore delle legge stessa (cioè il 30 dicembre 2022), mentre per quelli pendenti in cassazione, l'interessato dovrà, nel termine di 30 giorni dalla irrevocabilità della sentenza, proporre apposita istanza di applicazione di pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione. Tuttavia, come osservato dal provvedimento impugnato, al momento della richiesta formulata dalla difesa di AT (il 3/12/2022) la disciplina in questione non era ancora entrata in vigore, tenuto conto del fatto che l'art. 6, d.l. n. 162 del 2022 ha prorogato il relativo termine. Donde la corretta declaratoria di inammissibilità della richiesta della parte ad opera del Giudice dell'esecuzione. 3. Con il secondo motivo, il ricorso lamenta il mancato scrutinio della questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento al regime transitorio, che afferendo a modifiche sostanziali del sistema sanzionatorio, dovrebbe essere suscettibile di applicazione retroattiva, in quanto più favorevole all'interessato. Tuttavia, le prospettazioni difensive sono manifestamente infondate, sicché le odierne censure sulla omessa pronuncia non possono essere accolte. Invero, nel caso di specie non si fa questione della applicazione retroattiva della disciplina di nuovo conio, la quale, proprio in virtù della normativa transitoria di cui si è detto, è destinata a trovare un'applicazione non soltanto retroattiva, ma finanche derogatoria dei principi dettati dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., essendo possibile, come detto, sia pure per i soli procedimenti pendenti in cassazione, l'applicazione della stessa anche dopo la formazione del giudicato. Nel caso in esame, invece, la questione posta riguarda, semmai, la possibilità di ritenere applicabile una disciplina di favore non ancora entrata in vigore al momento della relativa richiesta;
questione rispetto alla quale inconferenti o, comunque, non perspicui sono i richiami ai parametri costituzionali indicati nel ricorso. Così, quanto al riferimento all'art. 73 Cost., va ribadito che nella specie non viene affatto in rilievo un problema di vacatio della nuova disciplina, ma di spostamento (in avanti) dell'entrata in vigore della normativa stabilita dal d.lgs. n. 150 del 2022 per effetto di una nuova fonte, il decreto legge n. 160 del 2022, che ne ha posticipato l'entrata in vigore. Quanto, poi, al richiamo all'art. 77 Cost., il ricorso non spiega in alcun modo sotto quale profilo possa venire in rilievo la relativa censura di costituzionalità. E altrettanto è dirsi, infine, con riguardo al generico riferimento all'art. 117 Cost. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25/05/2023