Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2481 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
2 7 - O / 02 EPUBBLICA ITALIANA 0 L IN NOME DEL POPO TALIA0 24 8 1 1 - L 6 O 2 B L R E I D D U 2 4 A 6 C T ORTE SUPREMACI SSAZIONE S . . Oggetto P O . p R D s E B OPPOSIZIONE . I l SEZIONE PRIMA CIVILE l E ALL'INDENNITA' a A . DI D b a OCCUPAZIONE t .ri Magistrati: E .mi Sigg Composta dagli Ill 2 T 3 N . t E r S R.G.N. 22233/99 a E Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. MA Gabriella LUCCIOLI Consigliere 5994 Cron. Dott. Mario ADAMO Consigliere 667 Rep. Dott. Salvatore SALVAGO ->Rel. Consigliere Ud. 25/10/2001 Consigliere Dott. Angelo SPIRITO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirittiti L.
1.55. di FEB 2002 D'AQUILA EFISIO, in proprio e nella qualità IL CANCELLIERE procuratore generale di TA RI Ved. D'AQUILA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO SACCHETTI 155 L3000 CANCELLERIA 10, presso l'avvocato FRANCESCO DE BENEDETTA, GIANNI SPISSU,rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura a margine del ricorso;
DG721156 ricorrente
contro
COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, l'avvocato BELARDINI QUINZIO LESTI ISABELLA,2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO MELIS e 2211 GENZIANA FARCI, giusta procura а margine del controricorso;
- controricorrente
contro
D'AQUILA UGO;
intimato - avverso la sentenza n. 290/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata 1'11/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato De Benedetta, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito prt il resistente, l'Avvocato Melis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo%;B l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 17 ottobre 1989, il Tribunale di Cagliari respinse la domanda di risarcimento del danno proposta da TR IN D'AQ per l'occupazione espropriativa da parte del comune di Cagliari di un'area di sua proprietà estesa mq.97 e riportata in 2 catasto al fg.25,mapp. 38, inclusa nei lavori di costru- zione della locale via Ghibli, perché l'azione si era prescritta essendo inutilmente decorsi i 5 anni di cui all'art. 2947 cod.civ. dalla data dell'irreversibile trasformazione dell'immobile (12 giugno 1978), allorchè l'attore aveva inviato la prima richiesta di risarci- mento all'ente pubblico. L'impugnazione di MA GO e di IO D'AQ, quali eredi di TR IN D'AQ nelle more deceduto, nonché di GO D'AQ, intervenuto in giudizio, è stata rigettata dalla Corte d appello di Cagliari, la quale, con sentenza dell'11 settembre 1998 ha osservato: a) che era fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva degli eredi D'AQ ripropo- sta dal comune in grado di appello perché il terreno si apparteneva a detto ente fin dall'anno 1964 in cui era stato acquistato con atto pubblico del 9 novembre 1964 da LV ON;
b) che di contro gli eredi D'AQ non avevano dimostrato di avere acquistato la superfi- cie in contestazione né in seguito all'atto di compra- vendita del 1950 stipulato con ON e GI Con- giu, da essi invocato, né per effetto di usucapione ven- V tennale;
c) che in ogni caso la via Ghibli, comprendente la part.38, era stata realizzata in epoca antecedente al 1975, sicchè l'azione di risarcimento del danno era CO- 3 munque prescritta. Per la cassazione della sentenza IO D'AQ, anche n.q. di procuratore generale di MA GO ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resiste il comune di Cagliari con controricorso nel quale ha eccepi- to, altresì, l'inammissibilità dell'impugnazione. Motivi della decisione Il Collegio deve anzitutto rilevare che il ricorso è ammissibile, essendo stato proposto nel termine di un anno e 46 giorni previsto dal combinato disposto degli art.327 cod. proc. civ. ed 1 della legge 742 del 1969, decorrente dal 16 settembre 1998, essendo stata la sentenza impugnata depositata 1'11 settembre preceden- te, durante il periodo feriale. Vero è che tale termine nel caso spirava, come de- dotto dal comune, il 31 ottobre 1999; ma è pur vero che tale giorno cadeva di domenica ed era perciò festi- vo, così come era festivo il successivo 1° novembre, sicchè trova nel caso applicazione l'art.155,4°comma cod. proc. civ., per cui in tal caso la scadenza è proro- gata di diritto al primo giorno seguente non festivo, che nella fattispecie era proprio il 2 novembre 1999, in cui il ricorso stato notificato all'amministrazione comunale. Con il terzo motivo del ricorso, da esaminare con 4 precedenza per evidenti ragioni di logica giuridica,il D'AQ, denunciando violazione degli art. 950 e 2697 cod. civ., in materia di regolamento di confini, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto di proprietà del comune il terreno impugnato in base alle sole ri- sultanze catastali, nel caso contraddittorie e superabi- li dalla sola rettifica catastale operata da esso ri- corrente;
e per avere totalmente omesso di considerare le risultanze degli atti prodotti nonché delle prove testimoniali espletate che documentavano il suo acqui- sto anche per intervenuta usucapione dell'area in con- testazione. Il motivo è parte inammissibile, parte infondato. Nessuna delle parti nei precedenti gradi del giudi- zio ha sollevato questioni di regolamento di confi- ni, perciò non esaminate dai giudici di merito, i quali invece hanno respinto entrambi, l'azione di risarcimento del danno avanzata dai D'AQ sul presupposto di es- sere proprietari di un'area di mq.97, riportata in ca- tasto al fg.25,part.38 ag occupata senza titolo ed ir- reversibilmente trasformata dall'amministrazione comu- nale per la realizzazione della locale via Ghibli. Più in particolare, la sentenza impugnata ha accolto l'eccezione di difetto di titolarità da parte dei D'AQ del diritto dominicale controverso, riproposta 5 ex art.346 cod.proc. civ. dal comune di Cagliari in gra- do di appello, non certamente in base alle risultanze catastali favorevoli a detta amministrazione, ma in quanto: a) quest'ultima aveva acquistato detta area fin dal 1964 per atto di compravendita concluso con LV ON, che comprendeva espressamente il trasferimento al comune della part.26 sub d, allora inglobante l'attuale part.38 ag;
b) detta particella, come accertato dai consulenti tecnici, era sorta proprio per effetto del frazionamento seguito all'atto pubblico in questio- ne, approvato dall'U.T.E. di Cagliari il 30 settembre 1964 ed allegato all'atto pubblico onde costituirne parte integrante;
c)per converso, i D'AQ non aveva- no provato di averla acquistata con l'invocato atto di compravendita del 20 giugno 1950 perché non prodot- to;
sicchè a tale carenza di prova non poteva porsi ri- medio, per il noto divieto di cui all'art. 1350 n.1 cod. civ. circa gli atti che possono provarsi solo per iscritto, mediante le risultanze della prova testimo- niale;
né tanto meno attraverso la nota di voltura n.199 compiuta dall'originario attore anche perché la stessa conteneva la precisazione di essere eseguita senza pre- giudizio di alcuna ragione e diritto proprio sulla su- perficie in contesazione;
d) la prova testimoniale po- teva invece esaminarsi in relazione all'intervenuta 6 eccepita dagli eredi usucapione di detta area, D'AQ:e tuttavia,la stessa era ad essi sfavorevo- le, perché un teste non era stato in grado di individua- re le particelle possedute dal loro dante causa, mentre altro teste più qualificato, aveva ricordato che l'area in questione aveva sempre fatto parte della via Ghi- bli, già nel 1964 aperta al pubblico e soggetta al pub- blico transito;
così come erano sfavorevoli ai ricorren- ti i numerosi documenti prodotti dal comune e compro- vanti che nel quinquennio 1971-1975 lungo la via Ghibli erano sorte numerose palazzine, aventi tutte accessO dalla strada pubblica sudetta;
che nel 1975 era stata definitivamente inserita nell'elenco delle strade comu- nali. Questa ricostruzione dell'assetto reale della part.38 ag non è stata contestata dal ricorren- te, neppure con riferimento alla valenza probatoria dei singoli elementi sui quali la sentenza impugnata l'ha fondata essendosi il D'AQ limitato nel ricorso ad addebitare genericamente alla Corte di appello di aver trascurato l'esame di imprecisati atti da lui prodotti a sostegno dell'acquisito diritto dominicale, nonché delle risultanze della prova testimoniale comprovante l'avvenuta usucapione dell'area:in palese violazione del principio per cui il ricorso per Cassazione deve contenere l'esposizione dei motivi per i quali si ri- chiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata;
sicchè non è consentito far rinvio ad atti difensivi о a risultanze dei gradi di merito, anche perché solo la loro specificazione consen- alla quale è precluso,te alla Corte di Cassazione salva la denunzia di "error in procedendo", l'esame di- retto dei fatti di causa di delibare la decisività delle risultanze non valutate. Né è possibile ricavarne il contenuto dal contesto 2° motivo del ricorso laddove il D'AQ nel cen- del surare il capo della sentenza impugnata che ha confer- mato in ogni caso l'avvenuta prescrizione dell'eventuale azione di risarcimento del danno già di- chiarata dal Tribunale, ha contestato che l'area in esa- me fosse divenuta via pubblica in epoca antecedente al decreto di esproprio (27 dicembre 1977) di altri terre- ni necessari per la costruzione di servizi e strade della zona:in quanto il ricorrente oltre ad aver ripor- tato solo parte di deposizioni dei testi escus- si, isolate dalle proposizioni in cui sono contenute e perciò stesso inidonee a venir collegate con le circo- stanze che si intendeva dimostrare, si è limitato a for- mulare conclusioni apodittiche di segno contrario a 8 quelle raggiunte dalla Corte di appello circa l'area acquistata dall'amministrazione, la sua utilizzazione nel tempo,il pubblico transito su di essa e l'epoca di realizzazione della via Ghibli. E perché le stesse pos- sono al più valere come doglianze relative alla valuta- zione delle medesime risultanze da parte della Corte territoriale, nel caso inammissibili perché nessuna de- nuncia degli errori di diritto o dei vizi della motiva- zione in merito ad esse è stata formulata dal ricorren- te;
il quale in definitiva tende a provocarne in questa sede una nuova valutazione, del pari inammissibile per- ché preclusa al giudice di legittimità. Le considerazioni svolte circa le ragioni per cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta risarci- toria dei ricorrenti comportano la declaratoria di inammissibilità, per la loro inconferenza, del primo e del secondo motivo del ricorso rivolti a censurare le ragioni addotte dalla sentenza impugnata a conferma in ogni caso della (già dichiarata) prescrizione del loro diritto al risarcimento del danno: trattandosi di affer- mazioni ad abundantiam e perciò prive di efficacia de- terminante in ordine alla decisione adottata ancorata non già sull'accertata titolarità in capo ai D'AQ risarcitoria, ma sul contrario presuppostodell'azione che siffatta azione ad essi non spettava perché l'area in contestazione, occupata ed utilizzata per la costru- zione della menzionata strada pubblica era sempre ap- partenuta, almeno a decorrere dal 1964 all'amministrazione comunale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e D si C liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Comune di Cagliari in complessive ₤. 3768 000 di cui £.
3.500.000 per diritti ed onorario di difesa. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Salvago Rosario De Musis ретру Kopinie be upurisКорнія CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Give Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinett! FEB. 2002 IL CANCELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 4 data 4.611 200 Bode Registrato in 34146 129.11 versato C. ala CENTOVENTI VE/1 (euro p. Dirigent Servizi (Dott.ssa Mara ( DI FILIPPO) Il Responsabile servicio Atti Giudiziari (D RAGCICHIN') 0 0 2