CASS
Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10132 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SI UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG lette le conclusioni scritte del difensore di RI AL rappresentato dall'avv.to Giovanbattista Scordamaglia che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10132 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 13 Maggio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente DE SI UC in ragione della detenzione in custodia cautelare, patita in carcere per quattordici giorni e agli arresti domiciliari per ottantadue giorni, in relazione a due titoli cautelari concernenti il primo la cessione di 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a due giovani che venivano sottoposti ad arresto e il secondo per la detenzione presso la propria abitazione di circa 75 grammi di hashish di cui si assumeva la finalità di spaccio. Per entrambe le ipotesi era poi intervenuta sentenza assolutoria in quanto, per la ipotesi di cessione, non era stato provato che il DE SI fosse alla guida della Smart, osservata dalle forze dell'ordine ma non fermata, il cui conducente aveva perfezionato la cessione e, quanto alla ipotesi di detenzione, non vi era la prova della destinazione a terzi dello stupefacente. 2. Il giudice distrettuale escludeva il diritto alla riparazione per la ingiusta detenzione rilevando che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata a gravissima leggerezza e imprudenza in quanto, seppure assolto dai reati ascritti, aveva dato c( e causa alla misura custodiate in_p_p-nto, detenendo la sostanza stupefacente presso la propria abitazione in misura non trascurabile, da un lato aveva creato l'apparenza di impiegarla per finalità di cessione a terzi, e dall'altra avvalorava la prospettazione che ad esso fosse riconducibile la ipotesi di cessione di cui all'altra contestazione. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassa zione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, DE SI UC 1 deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine ad entrambi gli argomenti proposti dalla Corte di Appello per escludere il diritto all'indennizzo. Quanto alla condotta di detenzione dello stupefacente presso l'abitazione, la stessa non avrebbe potuto condurre alla inferenza di destinazione allo spaccio, atteso che lo stupefacente era di pessima qualità, il rinvenimento era stato del tutto occasionale, spontaneamente rivelato dallo stesso indagato e non accompagnato da alcun elemento sintomatico di una attività di spaccio in essere. Né il ritrovamento dello stupefacente poteva essere utilizzato come chiave di lettura dell'altro episodio di 1 cessione, in quanto lo stesso si era verificato oltre due anni prima e il substrato indiziario che aveva giustificato l'adozione della misura cautelare (possesso di veicolo Smart e riconoscimento personale) era stato ritenuto errato o comunque inadeguato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e incoerenti rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/0272014), Rv. 259082]. 2.1. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.4, 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Va poi evidenziato che, ai fini del riconoscimento della riparazione, rilevano esclusivamente le formule assolutorie indicate dall'art.314 cod.proc.pen., a nulla rilevando se a tale formula il giudice penale sia pervenuto raggiungendo la prova positiva di non colpevolezza, ovvero per insufficienza o contraddittorietà della prova, ovvero se l'assoluzione sia stata pronunciata sulla base del primo o del secondo comma dell'art.530 secondo comma cod.proc.pen. (sez.4, 30.3.2004, Min.Ec. e Fin, in proc.Zitello, Rv.228791 -01). 2 3.0rbene la motivazione della torte distrettuale risulta del tutto insufficiente e illogica nel riconoscimento della colpa ostativa in relazione alla ipotesi di detenzione dello stupefacente presso l'abitazione del DE SI, in assenza di qualsiasi valutazione sul carattere indiziante del possesso, tale da giustificare la inferenza che l'imputato intendesse destinarla alla cessione a terzi. Invero non ogni ipotesi di possesso di sostanza stupefacente può rappresentare causa ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione ma soltanto quel possesso che, in ragione del tempo, del luogo e delle circostanze dell'azione e delle caratteristic:he dello stupefacente, possa consentire all'autorità giudiziaria di apprezzare, con verosimile certezza, la sua destinazione allo spaccio. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo non minimo di sostanze stupefacenti, con elevato principio attivo e suddiviso in singoli involucri idonei alla cessione (sez.4, n.22486 del 16/04/2018, Calvio, Rv.273397). Nessun accertamento risulta essere stato compiuto a tale proposito risultando per converso che la detenzione dello stupefacente era domestica, lo stupefacente era stato consegnato dal ricorrente spontaneamente e che il possesso non era accompagnato da elementi sintomatici ricognitivi di una attività di spaccio. 4. Certamente illogica è poi la motivazione della sentenza impugnata laddove afferma che il possesso dello stupefacente, non accompagnato da indizi sintomatici dello spaccio e ritenuto dai giudici dell'assoluzione penalmente irrilevante, possa avere rappresentato elemento di riscontro alla misura cautelare applicata nei confronti del DE SI per fatti avvenuti oltre due anni prima per un episodio di cessione di hashish il cui patrimonio indiziario a carico del ricorrente era fondato su di un riconoscimento personale (Neirotti) e sul possesso di un autoveicolo (Smart) ;elementi che erano risultati esclusi nel giudizio di merito. Nessun rilievo eziologico ai fini dell'adozione della prima misura cautelare può pertanto essere attribuito a un comportamento extra processuale realizzato oltre due anni dopo i fatti oggetto di imputazione, atteso che il giudice della cautela non avrebbe neppure potuto apprezzarlo ai fini dell'adozione della cautela, tenuto altresì conto che il DE SI, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva escluso il proprio coinvolgimento nella vicenda, riferendo di non avere la disponibilità di un veicolo Smart e che la detenzione dello stupefacente nella propria abitazione avrebbe 3 potuto al massimo rappresentare un motivo per il mantenimento della misura disposta per l'altro episodio e non certo per l'adozione della misura stessa, a fronte di un quadro indiziario totalmente escluso dal giudice dell'assoluzione. 4. L'ordinanza impugnata, in ragione delle carenze motivazionali sopra indicate, deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame, che tenga conto dei principi sopra richiamati sia in ordine alla necessità di meglio individuare la eventuale condotta del ricorrente improntata a colpa, sia con riferimento all'efficienza causale rivestita da tale condotta colposa sulla privazione della libertà personale del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma il 2/02/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
lette le conclusioni del PG lette le conclusioni scritte del difensore di RI AL rappresentato dall'avv.to Giovanbattista Scordamaglia che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10132 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 13 Maggio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente DE SI UC in ragione della detenzione in custodia cautelare, patita in carcere per quattordici giorni e agli arresti domiciliari per ottantadue giorni, in relazione a due titoli cautelari concernenti il primo la cessione di 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish a due giovani che venivano sottoposti ad arresto e il secondo per la detenzione presso la propria abitazione di circa 75 grammi di hashish di cui si assumeva la finalità di spaccio. Per entrambe le ipotesi era poi intervenuta sentenza assolutoria in quanto, per la ipotesi di cessione, non era stato provato che il DE SI fosse alla guida della Smart, osservata dalle forze dell'ordine ma non fermata, il cui conducente aveva perfezionato la cessione e, quanto alla ipotesi di detenzione, non vi era la prova della destinazione a terzi dello stupefacente. 2. Il giudice distrettuale escludeva il diritto alla riparazione per la ingiusta detenzione rilevando che il ricorrente aveva concorso a dare causa alla detenzione in ragione di una condotta improntata a gravissima leggerezza e imprudenza in quanto, seppure assolto dai reati ascritti, aveva dato c( e causa alla misura custodiate in_p_p-nto, detenendo la sostanza stupefacente presso la propria abitazione in misura non trascurabile, da un lato aveva creato l'apparenza di impiegarla per finalità di cessione a terzi, e dall'altra avvalorava la prospettazione che ad esso fosse riconducibile la ipotesi di cessione di cui all'altra contestazione. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassa zione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, DE SI UC 1 deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine ad entrambi gli argomenti proposti dalla Corte di Appello per escludere il diritto all'indennizzo. Quanto alla condotta di detenzione dello stupefacente presso l'abitazione, la stessa non avrebbe potuto condurre alla inferenza di destinazione allo spaccio, atteso che lo stupefacente era di pessima qualità, il rinvenimento era stato del tutto occasionale, spontaneamente rivelato dallo stesso indagato e non accompagnato da alcun elemento sintomatico di una attività di spaccio in essere. Né il ritrovamento dello stupefacente poteva essere utilizzato come chiave di lettura dell'altro episodio di 1 cessione, in quanto lo stesso si era verificato oltre due anni prima e il substrato indiziario che aveva giustificato l'adozione della misura cautelare (possesso di veicolo Smart e riconoscimento personale) era stato ritenuto errato o comunque inadeguato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente minimali e incoerenti rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/0272014), Rv. 259082]. 2.1. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (sez.4, 15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Va poi evidenziato che, ai fini del riconoscimento della riparazione, rilevano esclusivamente le formule assolutorie indicate dall'art.314 cod.proc.pen., a nulla rilevando se a tale formula il giudice penale sia pervenuto raggiungendo la prova positiva di non colpevolezza, ovvero per insufficienza o contraddittorietà della prova, ovvero se l'assoluzione sia stata pronunciata sulla base del primo o del secondo comma dell'art.530 secondo comma cod.proc.pen. (sez.4, 30.3.2004, Min.Ec. e Fin, in proc.Zitello, Rv.228791 -01). 2 3.0rbene la motivazione della torte distrettuale risulta del tutto insufficiente e illogica nel riconoscimento della colpa ostativa in relazione alla ipotesi di detenzione dello stupefacente presso l'abitazione del DE SI, in assenza di qualsiasi valutazione sul carattere indiziante del possesso, tale da giustificare la inferenza che l'imputato intendesse destinarla alla cessione a terzi. Invero non ogni ipotesi di possesso di sostanza stupefacente può rappresentare causa ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione ma soltanto quel possesso che, in ragione del tempo, del luogo e delle circostanze dell'azione e delle caratteristic:he dello stupefacente, possa consentire all'autorità giudiziaria di apprezzare, con verosimile certezza, la sua destinazione allo spaccio. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo non minimo di sostanze stupefacenti, con elevato principio attivo e suddiviso in singoli involucri idonei alla cessione (sez.4, n.22486 del 16/04/2018, Calvio, Rv.273397). Nessun accertamento risulta essere stato compiuto a tale proposito risultando per converso che la detenzione dello stupefacente era domestica, lo stupefacente era stato consegnato dal ricorrente spontaneamente e che il possesso non era accompagnato da elementi sintomatici ricognitivi di una attività di spaccio. 4. Certamente illogica è poi la motivazione della sentenza impugnata laddove afferma che il possesso dello stupefacente, non accompagnato da indizi sintomatici dello spaccio e ritenuto dai giudici dell'assoluzione penalmente irrilevante, possa avere rappresentato elemento di riscontro alla misura cautelare applicata nei confronti del DE SI per fatti avvenuti oltre due anni prima per un episodio di cessione di hashish il cui patrimonio indiziario a carico del ricorrente era fondato su di un riconoscimento personale (Neirotti) e sul possesso di un autoveicolo (Smart) ;elementi che erano risultati esclusi nel giudizio di merito. Nessun rilievo eziologico ai fini dell'adozione della prima misura cautelare può pertanto essere attribuito a un comportamento extra processuale realizzato oltre due anni dopo i fatti oggetto di imputazione, atteso che il giudice della cautela non avrebbe neppure potuto apprezzarlo ai fini dell'adozione della cautela, tenuto altresì conto che il DE SI, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva escluso il proprio coinvolgimento nella vicenda, riferendo di non avere la disponibilità di un veicolo Smart e che la detenzione dello stupefacente nella propria abitazione avrebbe 3 potuto al massimo rappresentare un motivo per il mantenimento della misura disposta per l'altro episodio e non certo per l'adozione della misura stessa, a fronte di un quadro indiziario totalmente escluso dal giudice dell'assoluzione. 4. L'ordinanza impugnata, in ragione delle carenze motivazionali sopra indicate, deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame, che tenga conto dei principi sopra richiamati sia in ordine alla necessità di meglio individuare la eventuale condotta del ricorrente improntata a colpa, sia con riferimento all'efficienza causale rivestita da tale condotta colposa sulla privazione della libertà personale del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Torino. Così deciso in Roma il 2/02/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 7