Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2003, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
) 5134, S / 4 / ( A T I E . REPUBBLICA ITALIANA R G U . I L P B . L R I D A /03 R L . A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T E S D D A I T E S A T 1 I N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 E N R 1 Oggetto S E E I . S E T A 15 N SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M Composta dagli Ill.m Sig, ri Magistrati: 4 01 Dott. Al 1 Presidence INOC. HARO R.G.N. 12735/9! Стоп, 3089 Consigliere MONACT Dont. Ste - Re Consigliere Do Vittorio G auco EBNER Rep. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 22/05/02 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere C.C. CORIE SUPREMA DI CASS/704 ha pronunciato 1. seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 65134 sul ricorso proposto da: REG. ENTRATE, in MINISTERO CELLE FINANZE DIREZIONE elettivamente persona del Ministro PIC tempore, PORTOGHESI 12, presso domiciliato in ROMA VIA DEI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente M
contro
PETRUCCI PAOLO NEM, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CONCA D'ORO 25, presso lo studio dell'avvocato RITA GRADARA, d: foso dagli avvocati GASPARE FALSITTA, SILVIA FANSIERI, giusta procura in caice;
2002
- controricorrente -
2289 nonchè
contro
LI LU;
- intimata avverso la sentenza 77. 55/98 della Commissione FIRENZE, depositata iltributaria regionale di 23/06/98; udita ia relazione delia causa svolta nella camera di consiglio il 22/05/02 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco ERNER: ai sensi deila legge 89/01; lette le conclus:.oni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESIIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Ufficio Distrettuale delle impose Dirette di Pisa notificava a TR OL, lavoratore alle dipendenze della Banca Commerciale Italiana,nonché al coniuge dichiarante,SO IA,tre avvisi di accertamento in rettifica del reddito di lavoro dipendente dichiarato per gli anni 1985,1986 e 1987con recupero di maggiore Irpef ed irrogazione delle conseguenti sanzioni.L'accertamento del maggior reddito riguardava degli emolumenti non dichiarati in ciascuno degli anni in contestazione, rappresentati dagli importi che il datore di lavoro aveva erogato al TR,quale contributo a fronte dei maggiori canoni di locazione pagati per effetto del trasferimento di sede,disposto d'ufficio. I ricorsi proposti dai coniugi TR/SO avverso tali atti impositivi venivano accolti dalla Commissione Tributaria di primo grado di Pisa con decisione n.125/1/1995,sul rilievo della natura non retributiva di siffatta erogazione ad avviso dei primi Giudici costituente solo un risarcimento del danno subito dal dipendente a seguito del trasferimento d'ufficio in altra località e della sopravvenuta necessità di corrispondere un canone di locazione superiore a quello corrisposto nella sede di provenienza. L'appello proposto dell'Ufficio avverso tale decisione veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n.55/12/98 depositata il 23.6.1998. I Giudici di secondo grado ritenevano -c come tale non trattarsi di emolumento di natura puramente risarcitoria imponibile essen do rivolto unicamente ad evitare una perdita finanziaria - ☑ al lavoratore trasferito in altra sede per autonoma determinazione del datore di lavoro. Ricorre percassazi one il Ministero delle Finanze,Direzione Regionale delle Entrate per la Toscana, deducendo violazione e falsa applicazione degli art.48 comma primo DPR 917/1986 e 12 delle preleggi nonché omessa o inadeguata motivazione su un punto decisivo della controversia. Si è costituito e resiste con controricorso il solo TR. Il resistente assume la correttezza della impugnata sentenza attesa la natura non reddituale delle somme corrisposte a titolo di contributo canoni di locazione,costituenti una mera refusione di spese sostenute nell'interesse esclusivo del dato e di lavoro, sottolinea poi l'erroneità del richiamo da parte dell'Amministrazione Finanziaria alla disciplina del DPR 917/1986, suo avviso invece napplicabile posto che le riprese a tassazione riguardano redditi dal 1985 al 1987.11 TR solleva poi con riguardo all'ipotesi in cui sia ritenuta assoggettabile ad irpef l'erogazione di somme a titolo di contributo per maggiori canoni di locazione pagati dal lavoratore - due eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art.48 comma primo DPR 597/1973,per violazione degli artt. 53 comma primo e 3 comma primo della Costituzione. In via subordinata,il TR chiede dichiararsi ai sensi dell'art.384 commi primo cpo e degli artt.8 D.Lgs.vo 546/1992 e 6 comma secondo D.Lgs.vc 472/1997 non applicabili le sanzioni irrogate, per obiettiva incertezza. sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali la violazione contestata si riferisce: incertezza resa manifesta dal contrasto giurisprudenziale formatosi in materia. i N Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria in data 30.1.2002, ha chiesto ai sensi dell'art.375 cpc l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza. Il controricorrente a depositato memoria ex art.378 cpe. Motivi della decisione - richiamandosi anche Il ricorrente Ministero delle Finanze all'orientamento fatto proprio dalla sentenza n.948/1996 di questa Corto(che si è pronunziata, con riguardo alla indennità di trasferimento corrisposta da una società concessionaria di servizio telefonico ai propri dipendenti,per la tassabilità del relativo emolumento: ndr) . assume la imponibilità del contributo erogato per differenza canoni di affitto,osservando che tale contributo rientra pur sempre tra gli emolumenti percepiti dal lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e che è da cscludere una funz one indennitaria del contributo stesso atteso che le spese per canoni di locazione afferenti l'abitazione del lavoratore nella nuova sede di servizio non vengono certo sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato. Va premesso che ai sensi dell'art.48 comma primo DPR 597/1973( norma applicabile ratione temporis,ex art. 136 DPR 917/1986, trattandosi nella specie di redditi cc nseguiti in data anteriore a quella - 1.1.1988 - di entrata in vigore di tale T.U:) il reddito da lavoro dipendente è costituito da "tutti i compensi ed emolumenti,comunque denominati,percepiti indipendenza del लाई lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità". Orbene, questa Corte, ha più volte avuto modo di affermare(Cass. Cass.7703,2611,22 12,2604,tutte del 2000)ed il relativo orientamento,che il Collegio condivide, si è poi consolidato che l'ampia nozione di reddito di 4 lavoro dipendente fatta propria dal legislatore tributario include, oltre alla retribuzione in senso stretto e cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, "ogni al ra erogazione che nel rapporto di lavoro trovi la propria ragion d'essere e che sia effettuata in funzione compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e delle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa (Cass.2604/2000): ivi compresi quindi i sussidi e le indennità con cui il datore di lavoro assuma su di sé,in tutto o in parte, gli oneri economici( per alloggio, vitto ed altro) che il lavoratore affronti per essere in grado di svolgere l'attività.. Vero è che l'art. 18 DPR 597/1973 cit.introduce al terzo comma delle eccezioni al principio della imponibilità di qualsivoglia compenso percepito in dipen lenza del rapporto di lavoro subordinato prevedendo una parziale esenzione per le indennità di trasferta. Tuttavia, trattandosi di eccezione ad un principio di ordine generale,non è consentito all'interprete di estendere il beneficio a situazioni – quale quella ora in esame diverse da quelle legislativamente previste;
nè comunque - può ritenersi l'indennità in esame assimilabile a quella di trasferta,stante la diversità dei relativi presupposti di fatto l'indennità di trasferta costituendo un'erogazione con nessa al temporaneo espletamento della prestazione di lavoro fuori del luogo abituale). Al riguardo,è da ri evare che solo in sede di riformulazione dell'art.48 DPR 917/1986(ex art 3 D.Lgs.vo 314/1997 cit.,peraltro con effetti dall' 1.1.1998), legislatore,ha ai commi quinto e settimo ampliato e articolatamente disciplinato le eccezioni alla integrale imponibilità delle erogazione fatte al lavoratore dipendente.Infatti, è stata prevista per quanto - qui interessa la parziale esenzione per le indennità di trasferimento,di prima sistemazion e quelle equipollenti ( tra le quali,per identità di ratio. deve farsi rientrare il contributo per differenza canoni di locazione al dipendente trasferito in altra sede). D'altro canto,con riguardo al caso in esame neppure è condivisibile - al fine di ritenere la on imponibilità dei contributi per canoni di locazione la configurabilità dello stesso contributo sub specie dell'indennizzo di un danno emergente, del recupero di un costo di produzione del reddito. Ciò, sia perchè le disponibilità occorrenti al lavoratore subordinato per la sistemazione abitativa nella ordinaria sede di lavoro costituiscono spesa propedeutica all'offerta della prestazione lavorativa e non certo un effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa o un danno provocato dal datore di lavoro, sia perché i relativi esborsi non sono qualificabili come costi di produzione del reddito,trattandosi piuttosto di un comune onere di sostentamento,per quanto connesso al tramutamento della sede di lavoro. A questa stregua ritiene la Corte in conformità all'orientamento di - legittimità reso manifesto dalle sentenze nn, 13482/2001; e 5 15048,3330,2604,1842: tutte del 2000 che sia anche da escludere il - fondamento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal controricorrente sotto il profilo che le somme in questione esprimerebbero una capacità contributiva fittizia o che si determinerebbe una disparità di trattamento tra reddito di lavoro autonomo e reddito di lavoro dipendente, venendosi ad includere in quest'ultimo delle somme aventi -come si è visto - natura risarcitoria. Invero,l'emolumento in questione ha carattere reddituale c non risarcitorio;
e,per altro verso,non risulta consentita per il lavoratore autonomo la deducibilità, dall'imponibile irpef,del canone di locazione corrisposto esclusivamente per la propria abitazione. In definitiva,deve affermarsi l'integrale assoggettamento a tassazione, ai fini dell'irpef,ne la normativa anteriore al D.Lgs.vo 314/1997, del contributo per differenza canoni di locazione corrisposto dall'istituto bancario al dipendente trasferito ad altra sede. Il ricorso deve essere pertanto accolto e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata. Peraltro,non esser do necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito,ai sensi dell'art. 384 comma primo cpc;
con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, per le ragioni tutte dianzi esposte c qui da intendersi integralmente richiamate. In ordine alla richiesta di esclusione delle sanzioni irrogate con l'atto impositivo,va rilevato che essa risulta proposta non ritualmente, per la prima volta, in questa sede di legittimità. Invero, la sentenza di appello,conclusiva del relativo giudizio, è stata pronunciata il 10.6.1998, in epoca cioè successiva alla data ( 1.4.1998) di entrata in vigore del D.Lgs.vo 472/1997, di riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei trit uti. Pertanto, siffatta richiesta ben poteva e dunque doveva essere tempestivamente proposta innanzi al Giudice del merito. La novità della do nanda preclude qualsiasi pronuncia al riguardo. Quanto alle spese dell'intero giudizio,sussistono giusti motivi per dichiararne la integrale compensazione,avuto anche riguardo alla esistenza di pregressi orientamenti giurisprudenziali, anche di legittimità( Cass.14006 e 13486, entrambe del 1999), favorevoli al ricorrente.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;
dichiara compensate le spese dell'intero giudizio. I Così deciso in Romna il 22 maggio 2002 Presidente Il Consigliere este isore DEPOSITANON CANCELLERIA IL CANIL CANCELLERE Oggi 3.0 GEN. 2003 sano IL W ELLIERE G 26 É malog Gauan N 19 ZIO / A 26 . TR . K .P.R IS - A G B D D E L. R EL R TE L A D A T SI SEN . U B SEN A IB E T -7- R 1 * 13 IA T R "