Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 1
Ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito complessivo valutabile ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non deve essere oggetto di separata allegazione, potendo essere contenuta nell'istanza stessa, per la quale non è richiesta una formale assunzione di responsabilità da parte del dichiarante. (In motivazione, la Corte ha precisato che il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è improntato alla semplicità delle forme ed è del tutto irrilevante che la dichiarazione sostitutiva non contenga alcun richiamo alle sanzioni previste per le dichiarazioni false o mendaci).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/05/2023, n. 22110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22110 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona dell'Avv. Gen. P. Gaeta che ha chiesto rigettarsi il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22110 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 14/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto n. 2137 del 30/06/2020 il magistrato di sorveglianza di Reg- IO IA dichiarava inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dall'odierno ricorrente AN TU, in relazione al proce- dimento n. 2020/3333 in materia di liberazione anticipata, per assenza della do- cumentazione prevista a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 79 lett. c) DPR. 115/2002 (in seguito TUSG). In data 2/7/2020 il difensore proponeva ricorso ai sensi dell'art. 99 TUSG eccependo in primo luogo la regolarità formale dell'istanza avanzata ed eviden- ziando in punto di ammissibilità che nel corpo della stessa erano contenute le autocertificazioni richieste dalla normativa di settore. Con ordinanza del 3/3/2022 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha riget- tato il ricorso ritenendo lo stesso infondato e, per contro, che il primo giudice avesse correttamente ritenuto che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse priva delle dichiarazioni richiesta dall'art. 79 TUSG, ritenendo non rituale che il contenuto di esse fosse trasfuso nella medesima istanza. Il Tribunale felsineo ha condiviso la tesi che l'autocertificazione, implicando l'assunzione di re- sponsabilità da parte del soggetto circa la veridicità di quanto contenuto nella di- chiarazione sostitutiva stessa, non potesse essere privata, come tale, della propria autonomia formale, ancorché il contenuto dichiarativo trasfuso nell'istanza ne ri- calcasse i contenuti. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'TU, denunciando violazione dell'art. 79 TUSG, sostenendo che, nell'istanza, l'espresso richiamo a tale disposizione rendesse del tutto equipollente il contenuto dichiarativo a quello dell'autocertificazione prevista;
che l'effetto dell'assunzione di responsabilità fosse comunque immanente al con- tenuto dell'istanza e che inoltre l'assunzione di responsabilità per il rilascio delle dichiarazioni mendaci e per la formazione e l'uso di atti falsi è prevista dall'art. 48 d.P.R. n. 445 del 2000 esclusivamente in tema di predisposizione di moduli din- nanzi alla pubblica Amministrazione ed è disposizione non richiamata dall'art. 79 TUSG. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Il PG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, il provvedimento im- pugnato va annullato con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. 2. Ed invero, erra il provvedimento impugnato laddove ritiene che la dichia- razione in ordine alla capacità reddituale del proprio nucleo familiare da parte dell'istante debba essere allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e non possa essere ricompresa al suo interno. Depone nel senso ritenuto da questa Corte la lettera dell'art. 79 secondo cui: "l. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: (...) c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repub- blica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76". Il sistema delineato è, dunque, oltremodo chiaro, per ciò che concerne la pro- spettazione formale: è contemplata un'istanza che "contiene" la dichiarazione red- dituale e familiare. Dichiarazione che, evidentemente, può anche essere richia- mata nell'istanza e ad essa allegata, ma che, in virtù del richiamo, diventa un tutt'uno con l'istanza stessa. In questo contesto va inquadrato l'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, dopo aver previsto al primo comma, che "verificata l'ammissibilità dell'istanza, il magistrato competente ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, let- tera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordi- nata". Così come va ricordato che, ai sensi dell'art. 96 TUSG, il medesimo magistrato competente (che, ai sensi dell'art. 96 TUSG è quello innanzi al quale pende il pro- cesso), che può respingere l'istanza "se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni perso- nali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte" può a tale fine, prima di provvedere, trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche. Norma che in quest'ultima parte, normalmente, viene azionata soprattutto allorquando l'istante dichiari di avere "reddito zero". 3 Il magistrato cui l'istanza è proposta può richiedere, a pena di inammissibilità, la produzione di documenti tesi a comprovare la veridicità di quanto indicato nell'istanza stessa. E solo in tal caso -che tuttavia non è quello che ci occupa- può essere richiesta una serie di allegazioni successive all'istanza che - nella forma dell'autocertificazione o della certificazione - ne comprovino i contenuti, 3. Nemmeno pare condivisibile, inoltre, la conclusione cui perviene il Presi- dente del Tribunale di Bologna secondo cui "nel caso di specie, non vi è alcuna assunzione di responsabilità, ma solo l'elencazione delle condizioni per l'accesso al beneficio". Così non è. Ed invero, non è in discussione che l'istante ebbe a dichiarare la sussistenza delle condizioni di reddito ex art. 79 TUSG per accedere al beneficio richiesto, di essere l'unico componente della propria famiglia e di avere reddito zero, quale risultante dalla propria ultima dichiarazione dei redditi. Ciò, in un sistema improntato alla semplicità delle forme, con l'esplicito ri- chiamo all'art. 79, comportava l'assunzione di responsabilità che nel provvedi- mento impugnato si reputa mancante. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che è del tutto irri- levante la circostanza che la dichiarazione sostitutiva non contenga alcun richiamo alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci (cfr. questa Sez. 4 n. 5790 del 4/12/2019 dep. 2020, Gentile, n. m.). Inoltre, come fondatamente rileva il ricorrente, l'espressa dicitura relativa all'assunzione di responsabilità per il rilascio delle dichiarazioni mendaci e per la formazione e l'uso di atti falsi è prevista dall'art. 48 d.P.R. n. 445 del 2000 esclu- sivamente in tema di predisposizione dei moduli dinanzi alla pubblica amministra- zione ed è disposizione non richiamata dall'art. 79 TUSG. (cfr. Sez. 4 n. 37546 del 9/6/2021, Benedetto, n. m.). 3. Va, dunque, qui ribadito che i requisiti che la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità sono fissati dall'art. 79 del TU n. 115 del 2002, che fa riferimento: a. al numero di procedi- mento per il quale si chiede l'ammissione; b. alle generalità del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali, i cui red- diti si cumulano ai fini della determinazione della soglia di reddito dell'istante nei termini indicati dall'art. 92; c. alla dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione; d. all'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia de- finito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente;
4 Il Cqnigliere esten re Il Pre e. alla sottoscrizione dell'interessato e, limitatamente al cittadino di Stati non ap- partenenti all'Unione europea, la certificazione dell'autorità consolare, tesa a com- provare la veridicità di quanto dichiarato;
f. all'allegazione dei documenti, solo in caso di specifica richiesta, a loro volta autocertificati, a riscontro di quanto dichia- rato. E, come più volte chiarito da questa Corte di legittimità non costituisce con- dizione di ammissibilità dell'istanza l'indicazione dell'insussistenza di condanne per i reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 magIO 2002, n. 115, im- plicanti la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo all'am- missione, essendo sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni previste da tale articolo (Sez. 4, Sentenza n. 38902 del 22/06/2017, Cannizzaro, Rv. 270724; conf. Sez. 4, n. 48972 del 13/7/2017, Carriero, Rv. 271516). Quanto al requisito sub c), ovvero alla dichiarazione della propria situazione reddituale "attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'am- missione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76" è lo stesso art. 79 a fare riferimento testuale al fatto che la dichiarazione sia resa "ai sensi dell'arti- colo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 di- cembre 2000, n. 445". Pertanto, se, come avvenuto nel caso che ci occupa, il richiedente richiama l'art. 79 TUSG, di fatto richiama anche la normativa in mate- ria di autocertificazioni. E ne assume la relativa responsabilità sanzionata ex art. 95 TUSG (cfr. la richiamata Sez. 4 n. 5790 del 4/12/2019 dep. 2020, Gentile, n. m.).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Bologna. Così deciso in Roma il 14 marzo 2023