Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019
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Art. 133
(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)
1. Ferma restando la responsabilita' di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 , e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Il giudizio e' promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.
3. Copia del ricorso ((, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,)) e' notificata alla parte a cura del pubblico ministero.
4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, ((e il decreto di fissazione dell'udienza camerale,)) entro dieci giorni dalla notificazione ((dei medesimi))
5. La parte puo' costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.
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- 1. Prescrizione e decadenza nell’esercizio del potere sanzionatorio. Profili di responsabilità erarialeAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 16 maggio 2023 · 2.3234305
Giurisprudenza • 142
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 06/04/2021, n. 82Provvedimento: […] Con decreto n. 3 del 2019, da ritenersi interamente richiamato e trascritto, il giudice designato ai sensi dell'art. 133 codice di giustizia contabile rigettava il ricorso proposto dalla Procura regionale nei confronti di ER MP, AN PA, HR NC e IV RE - rispettivamente sindaco, assessore al bilancio, responsabile del servizio finanziario ed organo di revisione del comune di Sant'RO (TE) - per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ex articoli 248, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 e 31, comma 31, della legge n. 183 del 2011.Leggi di più...
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