Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2000, n. 12731
CASS
Sentenza 6 novembre 2000

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L'alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all'art. 478 cod.pen. (falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all'art. 476 cod. pen. in relazione all'art. 482 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l'alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull'autenticazione, che è atto pubblico originale. (Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto).-

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2000, n. 12731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12731
    Data del deposito : 6 novembre 2000

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