Sentenza 6 novembre 2000
Massime • 1
L'alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all'art. 478 cod.pen. (falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all'art. 476 cod. pen. in relazione all'art. 482 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l'alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull'autenticazione, che è atto pubblico originale. (Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto).-
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2000, n. 12731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12731 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 06/11/2000
Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE Consigliere N. 1674
Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 34220/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ninivaggi Pietro, n. ad Altamura il 10 giugno 1949
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza depositata il 31 maggio 2000 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Aniello Nappi Udite le conclusioni del P.M. Dr. A. Galasso che ha chiesto l'a.s.r. per prescrizione udito il difensore avv. M. Ingarrica
Motivi della decisione
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di falso per alterazione della copia notarile di un contratto di finanziamento. Propone quattro motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità delle sentenze di merito per violazione dell'art. 521 c.p.p., lamentando di essere stato tratto a giudizio come autore materiale della falsità contestatagli e di essere stato dichiarato colpevole, già in primo grado, di concorso morale in tale falsità.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce mancanza di prova circa il suo preteso apporto causale alla consumazione del delitto. Con il terzo motivo deduce che il fatto contestato non costituisce reato, perché non rientra nell'ambito di previsione dell'art. 478 c.p., richiamato nel capo d'imputazione, in quanto questa norma punisce la formazione della copia falsa non l'alterazione della copia autentica.
Con il quarto motivo, infine, deduce che il fatto contestato, essendo stato commesso in epoca antecedente il 14 ottobre 1991, è prescritto, in quanto punito dall'art. 478 c.p. con pena inferiore a cinque anni.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p., perché il ricorrente non aveva eccepito la dedotta violazione dell'art. 521 c.p.p. nei motivi d'appello. E nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che "il difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, non comporta nullità di ordine generale assoluta ed insanabile: ne consegue la sua indeducibilità per la prima volta in sede di legittimità ove il vizio concerna la sentenza di primo grado ed esso non sia stato denunciato in appello" (Cass., sez. I, 19 settembre 1995, Guarneri Ed Altri, m. 202536). Il secondo motivo è inammissibile ancora ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a prove legittimamente acquisite e plausibilmente valutate. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
Il terzo e il quarto motivo del ricorso sono infondati. In realtà è discussa in dottrina e in giurisprudenza la punibilità dell'alterazione di copie autentiche che non tengano luogo degli originali (art. 492 c.p.), la cui contraffazione è punita dall'art.478 c.p.. Secondo una parte della dottrina l'alterazione di questi documenti non è prevista da nessuna norma del codice penale, sicché si avrebbe una lacuna legislativa e dovrebbe escludersi la punibilità dell'alterazione delle copie autentiche, come degli attestati, posto che il secondo comma dell'art. 478 c.p. richiama la medesima condotta descritta nel primo.
Altri ritengono che debba considerarsi punibile a norma dell'art. 478 c.p. l'alterazione sia delle copie autentiche, per ragioni sistematiche (Cass., sez. III, 15 gennaio 1965, Candrilli, m. 099431), sia degli attestati, per la maggiore genericità del secondo comma (Cass., sez. V, 9 ottobre 1970, Badalini, m. 115848). Sembra preferibile, però, la tesi dottrinale e giurisprudenziale che riconduce all'art. 476 c.p. l'alterazione delle copie autentiche e, quindi, anche degli attestati del contenuto di atti (Cass., sez. III, 19 dicembre 1962, Borino, Riv. pen., 1984, p. 481), in quanto la seconda tesi si risolve in un'inammissibile interpretazione analogica, mentre la prima, cui si richiama il ricorrente, omette di considerare che, pur ritenendo esclusi dall'art. 476 gli atti derivativi, l'alterazione della copia dopo il rilascio in forma legale vi sarebbe comunque riconducibile, in quanto incide sull'autenticazione che è atto pubblico originale. Il reato cosi qualificato dovrebbe considerarsi aggravato ai sensi dell'art. 476 comma 2 c.p., essendo fidefacente l'atto di autenticazione della copia. Tuttavia tale aggravante non è contestata;
e, quindi, il reato risulta estinto per prescrizione, essendo applicabile la pena prevista dall'art. 482 c.p., inferiore ai cinque anni di reclusione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso quanto alle statuizioni civili della sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000