Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2008, n. 38858
CASS
Sentenza 26 settembre 2008

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Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione emessa in sede di appello, a seguito della quale è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura coercitiva a norma dell'art. art. 305, comma quinto, cod. proc. pen., non è consentita l'applicazione di una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti, ancorché in primo grado sia stata emessa sentenza di condanna dell'imputato. (Conf. Sez. VI, nn. 38852, 38860, 38861, 38862, 38863 del 29 settembre 2008, dep. 15 ottobre 2008, non mass.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2008, n. 38858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38858
    Data del deposito : 26 settembre 2008

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