Sentenza 26 settembre 2008
Massime • 1
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione emessa in sede di appello, a seguito della quale è stata dichiarata la perdita di efficacia della misura coercitiva a norma dell'art. art. 305, comma quinto, cod. proc. pen., non è consentita l'applicazione di una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti, ancorché in primo grado sia stata emessa sentenza di condanna dell'imputato. (Conf. Sez. VI, nn. 38852, 38860, 38861, 38862, 38863 del 29 settembre 2008, dep. 15 ottobre 2008, non mass.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2008, n. 38858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38858 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 26/09/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2040
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 014098/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
1) TA ON SC, n. il 26/02/1961;
avverso ORDINANZA del 11/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SERPICO SC;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI V., intese al rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 9-5-2005, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GIP del Tribunale di Catania dichiarava, tra gli altri, TA ON SC, TA OL RI, CA IN, CA NZ, RI AN e EA IO, tutti colpevoli del reato di cui all'art. 416 bis c.p., per aver fatto parte, il TA ON SC con ruolo direttivo, di un'associazione di tipo mafioso, inserita nell'organizzazione di "Cosa nostra", attiva da epoca anteriore e prossima al giugno del 2000 in territorio di Cesarò, San Teodoro, Maniace e Bronte, nonché il EA ed il RI colpevoli anche di concorso nel tentato omicidio aggravato di tal NC ES e di violazione di legge sulle armi ed il TA OL SC ed il TA ON RI anche di concorso nel tentato omicidio aggravato di tal TI PP con connesse violazione di legge sulle armi e, infine, CI IN e CI NZ anche di violazione delle leggi sugli stupefacenti e condannava tutti i suddetti imputati alle pene ritenute rispettivamente di giustizia. Sull'appello degli imputati predetta la Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 12.01.2007, in riforma del giudizio di condanna, assolveva detti appellanti dai reati loro rispettivamente ascritti per non aver commesso il fatto "ritenuta l'inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni ambientali ed inidonei a giustificare la condanna gli altri elementi di reità indicati dall'accusa (dichiarazioni de relato di taluni collaboratori di giustizia, controlli di polizia).
Avverso la sentenza predetta proponeva ricorso per Cassazione il locale PG, sostenendo la piena legittimità delle intercettazioni eseguite e, comunque, l'inesistenza di irregolarità sanzionate da inutilizzabilità.
Questa Corte di legittimità, con sentenza in data 24-10-2007, annullava la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale catanese, ritenendo utilizzabili talune intercettazioni eseguite a Messina e rimettendo al giudice di rinvio valutazione e rilevanza probatoria di talune intercettazioni eseguite a Catania.
Nelle more del giudizio, di rinvio, su richiesta del locale PG, la Corte di Appello di Catania, con ordinanza in data 1.02.2088, ripristinava la misura custodiale in carcere nei confronti di tutti i predetti imputati, ritenendo "nella specie, analogicamente applicabile l'art. 307 c.p.p., comma 3, con la conseguente ritualità del ripristino della custodia coercitiva, dopo l'annullamento della sentenza di assoluzione in Appello in riforma della sentenza di condanna di 1^ grado, senza obbligo di nuovo interrogatorio. Sull'appello proposto da tutti i predetti imputati avverso tale decisione, il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza in data 11.03.2008, annullava l'ordinanza della locale Corte territoriale, disponendo l'immediata liberazione degli imputati se non detenuti p.a.c..
Ad avviso del Tribunale decidente,nel caso in esame trovava corretta applicazione il disposto dell'art. 300 c.p.p., comma 1, secondo cui, in caso di assoluzione, la misura cautelare perde immediatamente efficacia ed una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere disposta solo in seguito ad una successiva condanna e con riferimento alle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c).
Non essendo, nel caso in specie intervenuta alcuna condanna successiva alla pronuncia assolutoria ma "solo l'annullamento della sentenza di assoluzione da parte della Corte di Cassazione per motivi procedurali, con rinvio ad altra sezione della Corte" quest'ultima, ad avviso del Tribunale predetto "potrà assolvere l'imputato o condannarlo e solo in detto ultimo caso sarà possibile il ripristino della misura cautelare".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo a motivi del gravame la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b). Ad avviso dell'Ufficio ricorrente, il richiamo all'art. 300 c.p.p., comma 1, operato dai giudici del tribunale del riesame catanese, era errato, trattandosi di fatto diverso rispetto a quello ritenuto in detta ordinanza.
Infatti, secondo detto Ufficio, "il caso in questione...è diverso, perché la Suprema Corte ha annullato la sentenza di assoluzione, lasciando in vita la sentenza di condanna emessa dal giudice di 1^ grado;
sentenza che ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b), legittima il ripristino della misura cautelare in carcere "nei confronti degli imputati, fermo restando il comprovato pericolo di fuga,avuto riguardo all'entità della pena inflitta in 1^ grado ed al fatto che si procedeva per delitti di tipo mafioso,tentato omicidio ed armi e, per taluni, anche spaccio di cocaina. Corretto, pertanto, ad avviso del P.M. ricorrente, il ripristino della misura coercitiva disposto dalla Corte territoriale catanese senza la necessità di nuovo interrogatorio dell'imputato raggiunto da detta misura. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il pur "suggestivo" argomentare dell'Ufficio del P.M. ricorrente, trova insormontabile smentita dalla corretta e motivata decisione impugnata,in linea con l'indirizzo di questo giudice di legittimità, opportunamente richiamato dai giudici del Tribunale catanese (cfr. Cass. pen. sez. 5, 10.7.1995 n. 1919 Pandolfo) e che in questa sede si intende condividere.
Giova, infatti ribadire il principio di diritto secondo cui la misura cautelare perde immediatamente efficacia nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ed una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere disposta solo in seguito ad una successiva condanna e con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), come esattamente enunciato dall'art. 300 c.p.p., commi 1 e 5). Il richiamo in via meramente analogica all'art. 307 c.p.p., lett. b), comma 2, è inammissibile in questa sede attinente la libertà personale dell'imputato ed una eventuale lacuna legislativa non può essere "bypassata" con detto richiamo ma deve necessariamente trovare il supporto di una lettura in "bonam partem", quale quella offerta dall'art. 300 c.p.p., commi 1 e 5, salvo eventuale novella legislativa in materia in tema di ripristino della custodia cautelare nelle more del giudizio di rinvio dopo l'annullamento di una sentenza di assoluzione in appello, in riforma di una sentenza di condanna di 1^ grado.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso del PM è infondato e va rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008