Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 218
(Procedimento)
1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
2. Unitamente al ricorso e' depositata in copia autentica la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita';
b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina le modalita' esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
d) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza, anche su richiesta del commissario.
8. I provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza sono impugnabili secondo quanto previsto dalla Parte VI del presente codice.
Commentari • 6
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 24 luglio 2026 · 1
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Giurisprudenza • 214
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 10/11/2020, n. 401Provvedimento: […] Non ha documentato di aver rivolto apposita diffida ad adempiere come previsto dal citato art. 218 del codice di giustizia contabile, né ha provato di aver notificato il ricorso in esame, prima del deposito presso quella Sezione, alle amministrazioni tenute all'esecuzione del provvedimento stesso.Leggi di più...
- art. 218 D.Lgs. 174/2016·
- esecuzione sentenza pensionistica·
- improcedibilità·
- diffida ad adempiere·
- spese giudiziarie·
- notifica ricorso·
- ricorso in ottemperanza·
- mancata costituzione in giudizio