CASS
Sentenza 10 luglio 2023
Sentenza 10 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2023, n. 29956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29956 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da P.m. presso Tribunale di Terni Nei confronti di PO TI, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 14/02/2023 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/02/2023 (il provvedimento reca l'erronea data del 02/03/2021)11 Tribunale di Perugia ha annullato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Terni in data 27/01/2023, con cui era stata applicata la misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 29956 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 23/05/2023 cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni nei confronti di TI PO in relazione al reato di cui all'art.
6-bis, comma 1, legge 401 del 1989, e nei confronti di IO RA in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., fatti avvenuti in occasione dell'incontro di calcio tra AN e NO, disputatosi il 22/10/2022. 2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Terni. 2.1. Con riguardo alla posizione di PO deduce omessa valutazione di elementi di • prova decisivi e vizio della motivazione. Il Tribunale aveva escluso la gravità indiziaria sulla base di un frame estratto da una videoripresa, staticamente interpretato, ma omettendo di considerare il video integrale, pur presente agli atti, da cui risultava che PO non aveva solo alzato in aria l'asta che teneva in mano, ma l'aveva brandita in tono di minaccia all'indirizzo di tifosi della squadra avversaria unendo al movimento dell'asta anche il gesto di invito ad avvicinarsi rivolto alle persone che intendeva provocare. Nel contempo il Tribunale aveva reso una motivazione contraddittoria, dando atto del contesto di concitazione ma senza approfondire la dinamica dell'intera condotta. 2.2. Con riguardo alla posizione di RA il ricorrente deduce mancata e contraddittoria valutazione di prova presente agli atti e violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. Il Tribunale, pur dando conto della valutazione del filmato, aveva nel contempo omesso di considerare elementi di prova decisivi, arrestando l'analisi ad una prima fase, senza considerare quella successiva in cui il gruppo di tifosi di cui faceva patte l'indagato dopo l'iniziale arretramento, aveva ripreso ad avanzare contro gli agenti, tanto che uno degli operatori era stato spinto indietro. Inoltre, il Tribunale era incorso in violazione di legge prospettando una resistenza passiva, ma in contrasto con il principio per cui è configurabile il delitto di resistenza allorché la condotta si traduca in un atteggiamento anche implicito ma percepibile volto ad impedire, intralciare o compromettere la regolarità del compimento dell'atto di ufficio, come avvenuto nella specie, in cui il gruppo si era spinto contro gli operatori di polizia. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e genericamente formulato. 2. Quanto alla posizione di PO, si rileva che al predetto era contestato il reato di cui all'art.
6 -bis, comma 1, legge 401 del 1989, con riguardo all'utilizzo di bastone così da creare concreto pericolo. Il Tribunale ha rilevato che da un ifframet/estrapolato da un filmato risultava che il predetto teneva in mano una bandiera della squadra del NO e aveva alzato le braccia. La replica formulata nel ricorso si incentra sullo sviluppo della videoripresa, che in chiave dinamica darebbe conto dell'azione del PO consistita nell'agitare la bandiera a mo' di minaccia con invito alla tifoseria della squadra della AN ad avvicinarsi. Al di là della genericità della deduzione, incentrata su profili probatori di cui non si comprova ai fini in esame il travisamento per omessa valutazione, deve rilevarsi come la stessa prospettazione del P.m. ricorrente risulti inidonea a suffragare la dedotta gravità indiziaria: non è sufficiente/ infatti/ ai fini dell'integrazione dei reato il mero fatto di brandire una bandiera, quand'anche la stessa possa intendersi alla stregua di un bastone, ma occorre che tale oggetto sia lanciato o utilizzato e che da tale utilizzo discenda concreto pericolo, mentre, nel caso di specie, non si spiega in alcun modo come il fatto di agitare la bandiera di per sé potesse determinare tale quadro di pericolo, non astrattamente inteso, ma valutato nella sua concretezza, tanto meno in assenza di ulteriori, specifici riferimenti di contesto, riferiti anche alla posizione e ai movimenti della tifoseria antagonista. 3. Quanto alla posizione di RA, raggiunto dalla contestazione provvisoria di resistenza ex artt. 110, 337, 339, comma 1, 61, comma primo, n. 1 cod. pen., il Tribunale ha rilevato che il predetto, risalendo dalle retrovie del gruppo, di cui faceva parte, si era spostato verso il cordone degli agenti, ma poi all'avanzare di questi ultimi era di nuovo arretrato, fino a collocarsi ai margini del gruppo. Il P.m. ricorrente ha prospettato che il filmato utilizzato consentiva di rilevare che di seguito il gruppo era di nuovo avanzato verso gli agenti, tanto che uno di questi era stato spinto all'indietro. E' agevole in questo caso rilevare la genericità del motivo di ricorso, che non dà conto dello specifico contegno di RA, dopo che il predetto era arretrato, ,7) 3 ponendosi ai margini: la circostanza che il gruppo fosse avanzato non implica di per sé che anche RA avesse fornito in quella fase un contributo eziologicamente rilevante, tale da rendere anche a lui attribuibile, a titolo di concorso morale o materiale, la condotta tenuta da coloro che componevano il gruppo e che si erano spinti in avanti, non essendo a tal fine sufficiente il fatto che RA si trovasse insieme a quel gruppo di individui. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/02/2023 (il provvedimento reca l'erronea data del 02/03/2021)11 Tribunale di Perugia ha annullato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Terni in data 27/01/2023, con cui era stata applicata la misura Penale Sent. Sez. 6 Num. 29956 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 23/05/2023 cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni nei confronti di TI PO in relazione al reato di cui all'art.
6-bis, comma 1, legge 401 del 1989, e nei confronti di IO RA in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., fatti avvenuti in occasione dell'incontro di calcio tra AN e NO, disputatosi il 22/10/2022. 2. Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Terni. 2.1. Con riguardo alla posizione di PO deduce omessa valutazione di elementi di • prova decisivi e vizio della motivazione. Il Tribunale aveva escluso la gravità indiziaria sulla base di un frame estratto da una videoripresa, staticamente interpretato, ma omettendo di considerare il video integrale, pur presente agli atti, da cui risultava che PO non aveva solo alzato in aria l'asta che teneva in mano, ma l'aveva brandita in tono di minaccia all'indirizzo di tifosi della squadra avversaria unendo al movimento dell'asta anche il gesto di invito ad avvicinarsi rivolto alle persone che intendeva provocare. Nel contempo il Tribunale aveva reso una motivazione contraddittoria, dando atto del contesto di concitazione ma senza approfondire la dinamica dell'intera condotta. 2.2. Con riguardo alla posizione di RA il ricorrente deduce mancata e contraddittoria valutazione di prova presente agli atti e violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen. Il Tribunale, pur dando conto della valutazione del filmato, aveva nel contempo omesso di considerare elementi di prova decisivi, arrestando l'analisi ad una prima fase, senza considerare quella successiva in cui il gruppo di tifosi di cui faceva patte l'indagato dopo l'iniziale arretramento, aveva ripreso ad avanzare contro gli agenti, tanto che uno degli operatori era stato spinto indietro. Inoltre, il Tribunale era incorso in violazione di legge prospettando una resistenza passiva, ma in contrasto con il principio per cui è configurabile il delitto di resistenza allorché la condotta si traduca in un atteggiamento anche implicito ma percepibile volto ad impedire, intralciare o compromettere la regolarità del compimento dell'atto di ufficio, come avvenuto nella specie, in cui il gruppo si era spinto contro gli operatori di polizia. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art.
5-duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e genericamente formulato. 2. Quanto alla posizione di PO, si rileva che al predetto era contestato il reato di cui all'art.
6 -bis, comma 1, legge 401 del 1989, con riguardo all'utilizzo di bastone così da creare concreto pericolo. Il Tribunale ha rilevato che da un ifframet/estrapolato da un filmato risultava che il predetto teneva in mano una bandiera della squadra del NO e aveva alzato le braccia. La replica formulata nel ricorso si incentra sullo sviluppo della videoripresa, che in chiave dinamica darebbe conto dell'azione del PO consistita nell'agitare la bandiera a mo' di minaccia con invito alla tifoseria della squadra della AN ad avvicinarsi. Al di là della genericità della deduzione, incentrata su profili probatori di cui non si comprova ai fini in esame il travisamento per omessa valutazione, deve rilevarsi come la stessa prospettazione del P.m. ricorrente risulti inidonea a suffragare la dedotta gravità indiziaria: non è sufficiente/ infatti/ ai fini dell'integrazione dei reato il mero fatto di brandire una bandiera, quand'anche la stessa possa intendersi alla stregua di un bastone, ma occorre che tale oggetto sia lanciato o utilizzato e che da tale utilizzo discenda concreto pericolo, mentre, nel caso di specie, non si spiega in alcun modo come il fatto di agitare la bandiera di per sé potesse determinare tale quadro di pericolo, non astrattamente inteso, ma valutato nella sua concretezza, tanto meno in assenza di ulteriori, specifici riferimenti di contesto, riferiti anche alla posizione e ai movimenti della tifoseria antagonista. 3. Quanto alla posizione di RA, raggiunto dalla contestazione provvisoria di resistenza ex artt. 110, 337, 339, comma 1, 61, comma primo, n. 1 cod. pen., il Tribunale ha rilevato che il predetto, risalendo dalle retrovie del gruppo, di cui faceva parte, si era spostato verso il cordone degli agenti, ma poi all'avanzare di questi ultimi era di nuovo arretrato, fino a collocarsi ai margini del gruppo. Il P.m. ricorrente ha prospettato che il filmato utilizzato consentiva di rilevare che di seguito il gruppo era di nuovo avanzato verso gli agenti, tanto che uno di questi era stato spinto all'indietro. E' agevole in questo caso rilevare la genericità del motivo di ricorso, che non dà conto dello specifico contegno di RA, dopo che il predetto era arretrato, ,7) 3 ponendosi ai margini: la circostanza che il gruppo fosse avanzato non implica di per sé che anche RA avesse fornito in quella fase un contributo eziologicamente rilevante, tale da rendere anche a lui attribuibile, a titolo di concorso morale o materiale, la condotta tenuta da coloro che componevano il gruppo e che si erano spinti in avanti, non essendo a tal fine sufficiente il fatto che RA si trovasse insieme a quel gruppo di individui. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/05/2023