Art. 32. Formazione dei plichi
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede consegnate al seggio e non adoperate;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
Il plico di cui alla lettera a) deve essere allegato, insieme con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) dovra' essere depositato nella Cancelleria della Pretura ai sensi del quinto comma dell'art. 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
c) del plico contenente le schede consegnate al seggio e non adoperate;
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
Il plico di cui alla lettera a) deve essere allegato, insieme con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.
Il plico di cui alla lettera d) dovra' essere depositato nella Cancelleria della Pretura ai sensi del quinto comma dell'art. 53 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 , e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.