Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7185
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Sentenza 12 maggio 2003

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Poiché la prelazione urbana e la prelazione agraria rispondono a finalità diverse, essendo la prima posta a tutela dell'avviamento commerciale mentre la seconda persegue la finalità di unificare nella stessa persona la titolarità dell'impresa agraria e la proprietà del fondo destinato all'attività imprenditoriale, e poiché la prelazione urbana trova una propria disciplina nell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, la quale individua nella stretta coincidenza tra bene locato e bene venduto un presupposto essenziale per l'esercizio del relativo diritto da parte del conduttore, deve escludersi la possibilità di applicare, in via analogica, alla prelazione urbana la disciplina propria della prelazione agraria, posto che il ricorso all'analogia legis presuppone che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice non sia prevista e disciplinata da alcuna norma. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda della attrice, locataria di due unità immobiliari destinate ad uso commerciale facenti parte di un immobile alienato nella sua interezza a terzi, volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita e il trasferimento, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, della intera unità immobiliare per il prezzo indicato nell'atto di vendita).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7185
    Data del deposito : 12 maggio 2003

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