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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG 15178/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice IS EN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione Civile
Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa IS EN, lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15178 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
c.f. nata in [...], in data [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo nella via Malaspina 27 presso lo studio dell'Avv. UB Ruvolo ( , che la rappresenta e difende per Email_1
procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ricorrente
CONTRO
P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Generale A. Cantore n.5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Liberto , che la rappresenta e Email_2
difende per procura allegata alla Comparsa di costituzione e risposta resistente
E
residente in [...] CP_2
resistente contumace
OGGETTO: Lesione personale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.23 ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e per sentirli condannare al CP_1 CP_2
risarcimento dei danni da lei subiti in occasione del sinistro occorso in Palermo in data 9.10.2022.
La ricorrente ha esposto in dettaglio che in data 09.10.2022, alle ore 11.00 circa, ella si trovava a bordo, nella qualità di trasportata , del motoveicolo Yamaha 250, tg.
AH84267, condotto da , di proprietà di ed Controparte_3 CP_2
assicurato presso allorquando, mentre stavano percorrendo la via Paladini CP_1
di Palermo, un'autovettura modello suv di colore nero, che stava procedendo sulla medesima via, durante l'esecuzione di una curva a sinistra, aveva tagliato la strada al motoveicolo, cagionando la sua caduta al suolo;
l'autovettura poi si era dileguata rimanendo non identificata.
Parte ricorrente ha poi rappresentato di avere in quell'occasione, a causa della caduta, subito lesioni, per le quali era stata condotta presso l'“Azienda Ospedaliera
Villa Sofia Cervello” ove le era stato refertato “trauma facciale con lesione protesi dentaria, trauma rachide cervico-dorsale, trauma spalla dx con lussazione ridotta, trauma contusivo ginocchio dx”, oltre a danni odontoiatrici. In conseguenza del sinistro, erano residuati postumi non emendabili del 30%, come da CT , avendo ella patito anche un danno non patrimoniale e alla vita di relazione.
La , quindi evidenziando come il sinistro fosse imputabile alla condotta del Pt_1
conducente della vettura rimasta sconosciuta e del che aveva perso il CP_3
controllo del motociclo, ha concluso ( cfr conclusioni così come precisate in comparsa conclusionale ): Ritenere e dichiarare che A) che in data 9 Ottobre 2022 in
Palermo, h 11,00 nella via Paladini si verificava un sinistro tra il motoveicolo
Yamaha tg.AH 84267 garantito per la rca da ed un autoveicolo modello suv, CP_1
e B) A bordo del motoveicolo Yamaha tg. AH 84267 garantito per la rca da CP_1
era trasportata la sig.ra e conseguentemente Ritenere Parte_1
normativamente obbligata ex art 141 D. Lgs 209/2005 al risarcimento dei danni la
e per l'effetto Condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al CP_4
risarcimento in favore di della complessiva somma di € 20.986,10 Parte_1
per le specifiche causali sopradescritte. E ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza e sino all'integrale soddisfo”.
Con comparsa di risposta del 28.02.24 si è costituita l'impresa convenuta, contestando la verificazione del sinistro nonché la dinamica dei fatti così come riferita dalla e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Pt_1
La Compagnia ha rilevato, in particolare, che :
- vi erano evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni rese dal conducente del modulo CAI – ove l'autovettura veniva indicata come intenta a svoltare a destra - e la dinamica descritta in atto di citazione , nel contesto del quale si era rappresentato che il Suv fosse intento a svoltare a sinistra;
- nonostante l'affermata gravità dei danni non era intervenuta alcuna autorità;
- il conducente , sentito dall'accertatore, non aveva saputo indicare né il luogo del sinistro né se vi fosse stato o meno uno scontro;
- non vi era compatibilità né tra i danni al mezzo e la dinamica del sinistro né tra quest'ultima e i postumi riportati dalla donna;
- I danni erano sovrastimati e, in ogni caso, quelli odontoiatrici non erano compatibili con l'uso del casco.
Sulla base di tali premesse, la resistente ha concluso chiedendo di : “dichiarare il difetto di legittimazione passiva e l'estraneità assoluta e radicale ai fatti per cui è processo sia dell'odierna comparente che dei Sigg.ri e CP_2 [...]
, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Rigettare tutte le domande CP_3
spiegate dalla ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso, rigettare le domande risarcitorie riferite a tutti i danni di natura odontoiatrica, al danno psichico, al c.d. danno alla vita di relazione e al cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi, per tutti i motivi dedotti in narrativa, cui si rinvia”; con vittoria di spese.
è rimasta contumace sebbene ritualmente citata. CP_2
La causa, istruita a mezzo di prova orale e CTU medica, è stata decisa all'udienza del 27.11.25
****
Tanto premesso, preliminarmente deve darsi atto della proponibilità della domanda, avendo parte attrice inviato all'impresa assicuratrice richiesta risarcitoria ed invitato alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, intraprendendo il giudizio tenuto conto della volontà della società di non aderire alla stessa.
****
Venendo al merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Va premesso che, dalla lettura dell'atto introduttivo, emerge che parte attrice ha agito ex art 141 del CdA nei confronti della impresa assicuratrice del veicolo sul quale si trovava trasportato nonché nei confronti del proprietario del veicolo ( litisconsorte necessario).
Come è noto, l'art. 141 del CdA prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale questi era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione – condivisa da questo giudice – “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art.
141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.” (in termini la massi-ma di Cass. 16181/2015; n.10410/2016).
Ciò premesso, nella specie, la qualifica di terzo trasportato della e la Pt_1
verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in atto di citazione risultano provati in giudizio.
La versione dei fatti riferita dall'attrice, infatti, risulta confermata pienamente dalla dichiarazione di , testimone oculare del sinistro. Testimone_1
Il ha infatti affermato “…quel giorno io mi trovavo sul marciapiedi che Tes_1
costeggia la via Paladino e ho visto che i due mezzi stavano erano già sulla rotatoria ivi presente;
il motociclo stava in realtà precorrendo la rotatoria con svolta verso destra, quando all'improvviso è arrivato da dietro il suv, dalla sinistra, tagliando la strada al veicolo motociclo… Ca c confermo sono caduti sulla destra…”; il teste ha poi continuato affermando che “La via Paladini è una traversa di viale
MI ; i due mezzi quindi percorrevano la rotatoria proprio direzione viale
MI; Il suv ha urtato il motociclo che ha perso il controllo ed è caduto;
il
Suv ha colpito con la parte anteriore la parte posteriore e sinistra del veicolo” ed ancora “Ho sentito un rumore di frenata;
il suv andava a velocità sostenuta;
il motociclo stava effettuando la curva quindi non stava andando forte” (cfr verbale di escussione teste).
Il teste ha anche riferito delle lesioni patite dalla in occasione della caduta , Pt_1
precisando che “ …Cap d confermo;
infatti io mi sono avvicinato per questo motivo;
Il suv non si è fermato e se ne è andato via;
quindi io mi sono avvicinato anche perché la donna perdeva sangue dalla bocca;
in quel frangente l'uomo che era alla guida del motociclo mi ha chiesto il numero di telefono per una eventuale testimonianza…. Non sono venuti né l'ambulanza né i vigili;
si è fermata una persona che li ha accompagnati al PP credo;
la signora perdeva tanto sangue quindi ritengo non abbiamo voluto attendere l'arrivo di una ambulanza avendo trovato un passaggio…” (cf verbale prova orale del 30.10.24).
Il teste oculare, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare non avendo egli alcun legame di parentela con le parti e tenuto conto della precisione e coerenza del racconto , ha, dunque, confermato: il verificarsi del sinistro , la qualità di terza trasportata dell'attrice al momento del sinistro (cfr capitolo c dell'articolato in ricorso), nonché le lesioni fisiche subite dalla a cagione dell'occorso. Pt_1
Pers Del resto, la prova del sinistro si trae anche dal modulo compilato e sottoscritto dal conducente del motociclo, ove la è indicata quale trasportata e ferita, Pt_1
poi condotta al PS (seppur inserendo i nominativi nella colonna sbagliata relativa al mezzo investitore B - cfr modello CAI in allegato al ricorso introduttivo del giudizio).
Nello stesso senso depone il verbale di PS dell'Ospedale Villa Sofia Cervello nella cui anamnesi si legge “riferito trauma della strada auto moto paz passeggera in moto
…” (cfr verbale n 047791 in atti).
Irrilevante, invece, ai fini del decidere è la circostanza che, la difesa dell'attrice abbia riportato in ricorso che il Suv investitore avrebbe svoltato sul lato “sinistro” (e non già invece su quello destro).
Tale incongruenza, infatti, evidenziata dalla compagnia convenuta, è facilmente superabile valorizzando le risultanze delle prove orali, alla luce delle quali è logico ritenere che nell'atto introduttivo del giudizio sia presente un mero errore materiale.
Come spiegato chiaramente dal teste escusso, infatti, il motociclo sul quale viaggiava la stava percorrendo la rotatoria con svolta verso destra, quando Pt_1
all'improvviso, dalla sinistra ( ovvero dal lato sinistro rispetto al veicolo) , è sopraggiunto , da tergo, il suv che ha tagliato la strada al facendolo cadere CP_3
sulla destra, insieme alla trasportata (cfr testimonianza resa all'udienza del 30.10.24).
Sicché il riferimento contenuto in atto di citazione all'espletamento da parte del SUV di una curva a sinistra deve ritenersi frutto di una imprecisione descrittiva posto che l'autovettura stava procedendo alla svolta a destra ma si trovava sulla sinistra del motociclo .
Del resto, tale dinamica è chiaramente rappresentata anche nello schizzo redatto dal conducente del motociclo, in seno al modulo CAI versato in atti, dal quale si evince che la vettura SUV (contrassegnata dalla lettera B) ha effettuato la svolta sulla destra, tagliando la strada al motociclo (contrassegnato dalla lettera A) (cfr modello CAI e relative “freccette di direzione” all'uopo disegnate – allegato semplice al ricorso introduttivo).
La testimonianza chiara e dettagliata resa dal , dunque, valutata unitamente Tes_1
alle altre risultanze istruttorie, consente di superare la pur presente imprecisione dedotta dalla compagnia.
Ed ancora, a riscontro delle dichiarazioni testimoniali , devono menzionarsi, oltre al
CAI e al referto dell'ospedale, anche l'esame dei danni riportati al mezzo;
invero , contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia, i danni da scivolata rinvenuti sulla parte destra del motociclo sono del tutto compatibili con la dinamica. Infatti, a seguito dell'urto , avvenuto “ tra la parte anteriore del suv e la parte posteriore e sinistra del veicolo” , il motociclo è caduto sulla destra ( cfr dep ). Tes_1
Infine, non appare affatto inusuale che ,
- il conducente non abbia saputo indicare la strada del sinistro né il quartiere posto che come emerge dal C.a.i. egli risiede a Balestrate
- le dichiarazioni del conducente , comunque non verbalizzate ma riportate in sintesi dall'accertatore - non appaiono affatto incompatibili con la dinamica del sinistro emersa dall'istruttoria posto che egli ha dichiarato che l'autovettura gli aveva tagliato la strada;
- non appare inusuale il mancato intervento delle autorità, tenuto conto della tipologia dei postumi ( non certamente gravi ) e di quanto riferito del teste in ordine al tentativo di contattare il 118 e alla decisone di accettare il passaggio verso l'ospedale da un passante .
In definitiva , può, dunque, ampiamente ritenersi provato il verificarsi del sinistro e la circostanza che, al momento dell'incidente , l'attrice si trovasse quale terza trasportata a bordo del motociclo assicurato con . CP_1
Oltre al fatto storico, deve ritenersi pure provato il nesso causale tra sinistro e lesioni,
Al riguardo, va rilevato che il nesso eziologico tra le lesioni patite dall'attrice e l'incidente stradale, oltre ad essere emerso in sede di prova orale (“Cap d confermo;
infatti io mi sono avvicinato per questo motivo;
Il suv non si è fermato e se ne è andato via;
quindi io mi sono avvicinato anche perché la donna perdeva sangue dalla bocca;
in quel frangente l'uomo che era alla guida del motociclo mi ha chiesto il numero di telefono per una eventuale testimonianza…. Non sono venuti né
l'ambulanza né i vigili;
si è fermata una persona che li ha accompagnati al PP credo;
la signora perdeva tanto sangue quindi ritengo non abbiamo voluto attendere
l'arrivo di una ambulanza avendo trovato un passaggio…” (cf verbale prova orale del 30.10.24) è stato altresì ampiamente riconosciuto dalla ctu svolta nel corso del giudizio, a firma del Dott. (cfr relazione di CTU pag. 9 “Si è trattato Persona_2
di un trauma …compatibile con la dinamica descritta”).
Ciò posto, passando alla disamina dei danni riportati dall'attrice è stato ampiamente provato nel corso del giudizio che, cadendo in occasione del sinistro, la ha Pt_1
riportato lesioni fisiche consistenti in “trauma facciale con lesione della protesi dentaria incisivi centrali superiori, trauma rachide cervico dorsale, lussazione spalla destra e trauma contusivo ginocchio destro”. (cfr relazione di CTU in atti oltre a documentazione medica allegata da parte attrice).
Il CTU, con argomentazioni logiche, ampiamente condivise da questo Giudice, ha accertato la sussistenza in capo alla di danni permanenti nella misura del 7 Pt_1 %, con ITP al 75% per giorni dieci, ITP al 50%, per giorni venti ed ITP al 25% per giorni trenta.
In merito alla rottura della protesi dentaria degli incisivi centrali superiori dell'attrice, il perito ha poi ritenuto che “questa deve essere ricostruita ex novo anche in considerazione della condizione anteriore del 21 (incisivo centrale superiore sinistro), che riflette l'attuale necessità di dovere eseguire una propedeutica terapia canalare. Naturalmente, non è possibile considerare alcun spesa relativa al rifacimento futuro delle capsule del 11 e 21 per la ragione che la lesione non ha riguardato dei denti sani ma le relative capsule che già erano soggette a rifacimenti.
Le voci che possono essere considerate sono quelle della terapia canalare del 21
(euro 250,00); ricostruzione perno 21 (euro 150,00); capsule provvisorie e definitive del 11 e 21 (euro 1350,00). Eccessiva appare la spesa della visita (250,00) e della relazione (250,00) poiché da considerarsi un unicum. Assenza di alcuna patologia post-traumatica correlata alla prescrizione del bite e quindi della stessa necessità di rifacimenti futuri. Si ritiene equa una spesa odontoiatrica pari a 1750,00 euro che consente l'acquisto di una protesi identica a quella precedente i fatti di causa”. (cfr relazione di CTU pag 10).
Il CTU ha, infine, ritenuto congrue spese mediche documentate per € 767,00.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass.
n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lg. n. 209 del 2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass. civ. n.
12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal decreto ministeriale aggiornato al 18.09.2025 (valore del primo punto di invalidità € 803,79), spetta a a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità Parte_1
del 7%, del coefficiente moltiplicatore applicato al punto percentuale dell' 7% (1,9), dell'età del soggetto all'epoca del sinistro ( 49 anni compiuti) e della percentuale di riduzione per l'età ( 20%) sicché si applica il valore punto di euro 963,40), la somma complessiva di € 10.314,64 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 56,18 al giorno prevista dal citato D.M. su menzionato , per un totale di € 1404,50.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla
Tabelle del codice di assicurazione , in difetto di qualsiasi allegazione e prova neppure presuntiva sul punto.
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attuale, ad €
11.719,14 .
Il danno patrimoniale emergente ascende invece ad € 767,00 per spese mediche, comprensive anche della visita odontoiatrica del Dott. Di Liberto congrua anche per la relazione odontoiatrica.
Si perviene alla somma complessiva di euro 12.486,14 in valori attuali.
A tale somma va poi aggiunta la cifra di Euro 1.750,00 per spese odontoiatriche future (acquisto protesi identica a quella precedente i fatti di causa- crf relazione di
CTU pag 10 ”) per un totale di Euro 14.236,14 .
Va al riguardo evidenziato che, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa . Cass. Civ sent. n 1260/21 Cass. civ. 23 gennaio 2006, n.
1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495).
Ora , nel caso di specie vanno riconosciute le spese mediche future tenuto conto di quanto emerge dalla CTu in ordine alla necessità della terapia canalare .
Quanto all' asserita interruzione del nesso causale tra detti danni e il mancato uso del casco va evidenziato come il Ctu abbia rilevato che anche ipotizzando l'uso del casco i danni si sarebbero potuti verificare, tenuto conto della tipologia del danno ( rottura dei due incisivi ), compatibile con l'urto della parte anteriore del viso lasciata scoperta del casco tipo jet.
In definitiva ,a parte attrice a riconosciuta a titolo risarcitorio la somma pari a complessivi euro 14.236,14 : trattasi di somme liquidate all'attualità sicchè non è necessaria rivalutazione. Sulle somme riconosciute e liquidate all'attualità non spettano, invece, gli interessi c.d. compensativi
Invero, come è noto , «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n. 22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023).
«Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attrice non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico, nulla avendo allegato, prima ancora che provato sul punto.
Dalla pronuncia della sentenza, per effetto della trasformazione del debito di valore in debito di valuta , sono dovuti gli interessi al tasso legale ,che reputa il Tribunale debba individuarsi in quello di cui all'art. 1284 c 4 cc tenuto conto che:
- gli interessi dovuti dalla sentenza non hanno natura compensativa ma corrispettiva a;
- la somma è esigibile e liquida;
- la condanna è conforme alla ratio deflattiva della norma( quantomeno nella prospettiva del giudizio di secondo grado) .
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti in solido e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, scaglione da € 5.201-26.000 abbattuti del 20% tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda e della semplicità delle questioni trattate con riferimento alla predetta domanda e della semplicità delle questioni trattate disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Anche le spese di CTU vanno poste a carico dei soccombenti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo Sezione III Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di in accoglimento della domanda attrice: CP_2 - Condanna in persona del legale rapp. pt e in solido al CP_1 CP_2
pagamento in favore di 14.236,14 , oltre a interessi al tasso di cui Parte_1
all'art 1284 c 4 cc dalla data della pronuncia sino soddisfo;
- Condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in euro 4.062,00 oltre spese generali Parte_1
del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti, con distrazione delle spese liquidate in favore della al di lei procuratore dichiaratosi antistatario avv Pt_1
UB Ruvolo.
- Pone definitivamente le spese di ctu a carico de e in CP_1 CP_2
solido.
Così deciso, in Palermo in data 27.11.25
Il Giudice
IS EN
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IS EN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Giudice lette le note di trattazione scritta si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice IS EN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione Civile
Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa IS EN, lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 15178 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente
TRA
c.f. nata in [...], in data [...] Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo nella via Malaspina 27 presso lo studio dell'Avv. UB Ruvolo ( , che la rappresenta e difende per Email_1
procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ricorrente
CONTRO
P.IVA in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Generale A. Cantore n.5, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Di Liberto , che la rappresenta e Email_2
difende per procura allegata alla Comparsa di costituzione e risposta resistente
E
residente in [...] CP_2
resistente contumace
OGGETTO: Lesione personale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 6.12.23 ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e per sentirli condannare al CP_1 CP_2
risarcimento dei danni da lei subiti in occasione del sinistro occorso in Palermo in data 9.10.2022.
La ricorrente ha esposto in dettaglio che in data 09.10.2022, alle ore 11.00 circa, ella si trovava a bordo, nella qualità di trasportata , del motoveicolo Yamaha 250, tg.
AH84267, condotto da , di proprietà di ed Controparte_3 CP_2
assicurato presso allorquando, mentre stavano percorrendo la via Paladini CP_1
di Palermo, un'autovettura modello suv di colore nero, che stava procedendo sulla medesima via, durante l'esecuzione di una curva a sinistra, aveva tagliato la strada al motoveicolo, cagionando la sua caduta al suolo;
l'autovettura poi si era dileguata rimanendo non identificata.
Parte ricorrente ha poi rappresentato di avere in quell'occasione, a causa della caduta, subito lesioni, per le quali era stata condotta presso l'“Azienda Ospedaliera
Villa Sofia Cervello” ove le era stato refertato “trauma facciale con lesione protesi dentaria, trauma rachide cervico-dorsale, trauma spalla dx con lussazione ridotta, trauma contusivo ginocchio dx”, oltre a danni odontoiatrici. In conseguenza del sinistro, erano residuati postumi non emendabili del 30%, come da CT , avendo ella patito anche un danno non patrimoniale e alla vita di relazione.
La , quindi evidenziando come il sinistro fosse imputabile alla condotta del Pt_1
conducente della vettura rimasta sconosciuta e del che aveva perso il CP_3
controllo del motociclo, ha concluso ( cfr conclusioni così come precisate in comparsa conclusionale ): Ritenere e dichiarare che A) che in data 9 Ottobre 2022 in
Palermo, h 11,00 nella via Paladini si verificava un sinistro tra il motoveicolo
Yamaha tg.AH 84267 garantito per la rca da ed un autoveicolo modello suv, CP_1
e B) A bordo del motoveicolo Yamaha tg. AH 84267 garantito per la rca da CP_1
era trasportata la sig.ra e conseguentemente Ritenere Parte_1
normativamente obbligata ex art 141 D. Lgs 209/2005 al risarcimento dei danni la
e per l'effetto Condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al CP_4
risarcimento in favore di della complessiva somma di € 20.986,10 Parte_1
per le specifiche causali sopradescritte. E ciò oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza e sino all'integrale soddisfo”.
Con comparsa di risposta del 28.02.24 si è costituita l'impresa convenuta, contestando la verificazione del sinistro nonché la dinamica dei fatti così come riferita dalla e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Pt_1
La Compagnia ha rilevato, in particolare, che :
- vi erano evidenti contraddizioni tra le dichiarazioni rese dal conducente del modulo CAI – ove l'autovettura veniva indicata come intenta a svoltare a destra - e la dinamica descritta in atto di citazione , nel contesto del quale si era rappresentato che il Suv fosse intento a svoltare a sinistra;
- nonostante l'affermata gravità dei danni non era intervenuta alcuna autorità;
- il conducente , sentito dall'accertatore, non aveva saputo indicare né il luogo del sinistro né se vi fosse stato o meno uno scontro;
- non vi era compatibilità né tra i danni al mezzo e la dinamica del sinistro né tra quest'ultima e i postumi riportati dalla donna;
- I danni erano sovrastimati e, in ogni caso, quelli odontoiatrici non erano compatibili con l'uso del casco.
Sulla base di tali premesse, la resistente ha concluso chiedendo di : “dichiarare il difetto di legittimazione passiva e l'estraneità assoluta e radicale ai fatti per cui è processo sia dell'odierna comparente che dei Sigg.ri e CP_2 [...]
, per tutti i motivi esposti in narrativa;
Rigettare tutte le domande CP_3
spiegate dalla ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto;
In ogni caso, rigettare le domande risarcitorie riferite a tutti i danni di natura odontoiatrica, al danno psichico, al c.d. danno alla vita di relazione e al cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi, per tutti i motivi dedotti in narrativa, cui si rinvia”; con vittoria di spese.
è rimasta contumace sebbene ritualmente citata. CP_2
La causa, istruita a mezzo di prova orale e CTU medica, è stata decisa all'udienza del 27.11.25
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Tanto premesso, preliminarmente deve darsi atto della proponibilità della domanda, avendo parte attrice inviato all'impresa assicuratrice richiesta risarcitoria ed invitato alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, intraprendendo il giudizio tenuto conto della volontà della società di non aderire alla stessa.
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Venendo al merito, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Va premesso che, dalla lettura dell'atto introduttivo, emerge che parte attrice ha agito ex art 141 del CdA nei confronti della impresa assicuratrice del veicolo sul quale si trovava trasportato nonché nei confronti del proprietario del veicolo ( litisconsorte necessario).
Come è noto, l'art. 141 del CdA prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale questi era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione – condivisa da questo giudice – “Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art.
141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141 cit.” (in termini la massi-ma di Cass. 16181/2015; n.10410/2016).
Ciò premesso, nella specie, la qualifica di terzo trasportato della e la Pt_1
verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in atto di citazione risultano provati in giudizio.
La versione dei fatti riferita dall'attrice, infatti, risulta confermata pienamente dalla dichiarazione di , testimone oculare del sinistro. Testimone_1
Il ha infatti affermato “…quel giorno io mi trovavo sul marciapiedi che Tes_1
costeggia la via Paladino e ho visto che i due mezzi stavano erano già sulla rotatoria ivi presente;
il motociclo stava in realtà precorrendo la rotatoria con svolta verso destra, quando all'improvviso è arrivato da dietro il suv, dalla sinistra, tagliando la strada al veicolo motociclo… Ca c confermo sono caduti sulla destra…”; il teste ha poi continuato affermando che “La via Paladini è una traversa di viale
MI ; i due mezzi quindi percorrevano la rotatoria proprio direzione viale
MI; Il suv ha urtato il motociclo che ha perso il controllo ed è caduto;
il
Suv ha colpito con la parte anteriore la parte posteriore e sinistra del veicolo” ed ancora “Ho sentito un rumore di frenata;
il suv andava a velocità sostenuta;
il motociclo stava effettuando la curva quindi non stava andando forte” (cfr verbale di escussione teste).
Il teste ha anche riferito delle lesioni patite dalla in occasione della caduta , Pt_1
precisando che “ …Cap d confermo;
infatti io mi sono avvicinato per questo motivo;
Il suv non si è fermato e se ne è andato via;
quindi io mi sono avvicinato anche perché la donna perdeva sangue dalla bocca;
in quel frangente l'uomo che era alla guida del motociclo mi ha chiesto il numero di telefono per una eventuale testimonianza…. Non sono venuti né l'ambulanza né i vigili;
si è fermata una persona che li ha accompagnati al PP credo;
la signora perdeva tanto sangue quindi ritengo non abbiamo voluto attendere l'arrivo di una ambulanza avendo trovato un passaggio…” (cf verbale prova orale del 30.10.24).
Il teste oculare, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare non avendo egli alcun legame di parentela con le parti e tenuto conto della precisione e coerenza del racconto , ha, dunque, confermato: il verificarsi del sinistro , la qualità di terza trasportata dell'attrice al momento del sinistro (cfr capitolo c dell'articolato in ricorso), nonché le lesioni fisiche subite dalla a cagione dell'occorso. Pt_1
Pers Del resto, la prova del sinistro si trae anche dal modulo compilato e sottoscritto dal conducente del motociclo, ove la è indicata quale trasportata e ferita, Pt_1
poi condotta al PS (seppur inserendo i nominativi nella colonna sbagliata relativa al mezzo investitore B - cfr modello CAI in allegato al ricorso introduttivo del giudizio).
Nello stesso senso depone il verbale di PS dell'Ospedale Villa Sofia Cervello nella cui anamnesi si legge “riferito trauma della strada auto moto paz passeggera in moto
…” (cfr verbale n 047791 in atti).
Irrilevante, invece, ai fini del decidere è la circostanza che, la difesa dell'attrice abbia riportato in ricorso che il Suv investitore avrebbe svoltato sul lato “sinistro” (e non già invece su quello destro).
Tale incongruenza, infatti, evidenziata dalla compagnia convenuta, è facilmente superabile valorizzando le risultanze delle prove orali, alla luce delle quali è logico ritenere che nell'atto introduttivo del giudizio sia presente un mero errore materiale.
Come spiegato chiaramente dal teste escusso, infatti, il motociclo sul quale viaggiava la stava percorrendo la rotatoria con svolta verso destra, quando Pt_1
all'improvviso, dalla sinistra ( ovvero dal lato sinistro rispetto al veicolo) , è sopraggiunto , da tergo, il suv che ha tagliato la strada al facendolo cadere CP_3
sulla destra, insieme alla trasportata (cfr testimonianza resa all'udienza del 30.10.24).
Sicché il riferimento contenuto in atto di citazione all'espletamento da parte del SUV di una curva a sinistra deve ritenersi frutto di una imprecisione descrittiva posto che l'autovettura stava procedendo alla svolta a destra ma si trovava sulla sinistra del motociclo .
Del resto, tale dinamica è chiaramente rappresentata anche nello schizzo redatto dal conducente del motociclo, in seno al modulo CAI versato in atti, dal quale si evince che la vettura SUV (contrassegnata dalla lettera B) ha effettuato la svolta sulla destra, tagliando la strada al motociclo (contrassegnato dalla lettera A) (cfr modello CAI e relative “freccette di direzione” all'uopo disegnate – allegato semplice al ricorso introduttivo).
La testimonianza chiara e dettagliata resa dal , dunque, valutata unitamente Tes_1
alle altre risultanze istruttorie, consente di superare la pur presente imprecisione dedotta dalla compagnia.
Ed ancora, a riscontro delle dichiarazioni testimoniali , devono menzionarsi, oltre al
CAI e al referto dell'ospedale, anche l'esame dei danni riportati al mezzo;
invero , contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia, i danni da scivolata rinvenuti sulla parte destra del motociclo sono del tutto compatibili con la dinamica. Infatti, a seguito dell'urto , avvenuto “ tra la parte anteriore del suv e la parte posteriore e sinistra del veicolo” , il motociclo è caduto sulla destra ( cfr dep ). Tes_1
Infine, non appare affatto inusuale che ,
- il conducente non abbia saputo indicare la strada del sinistro né il quartiere posto che come emerge dal C.a.i. egli risiede a Balestrate
- le dichiarazioni del conducente , comunque non verbalizzate ma riportate in sintesi dall'accertatore - non appaiono affatto incompatibili con la dinamica del sinistro emersa dall'istruttoria posto che egli ha dichiarato che l'autovettura gli aveva tagliato la strada;
- non appare inusuale il mancato intervento delle autorità, tenuto conto della tipologia dei postumi ( non certamente gravi ) e di quanto riferito del teste in ordine al tentativo di contattare il 118 e alla decisone di accettare il passaggio verso l'ospedale da un passante .
In definitiva , può, dunque, ampiamente ritenersi provato il verificarsi del sinistro e la circostanza che, al momento dell'incidente , l'attrice si trovasse quale terza trasportata a bordo del motociclo assicurato con . CP_1
Oltre al fatto storico, deve ritenersi pure provato il nesso causale tra sinistro e lesioni,
Al riguardo, va rilevato che il nesso eziologico tra le lesioni patite dall'attrice e l'incidente stradale, oltre ad essere emerso in sede di prova orale (“Cap d confermo;
infatti io mi sono avvicinato per questo motivo;
Il suv non si è fermato e se ne è andato via;
quindi io mi sono avvicinato anche perché la donna perdeva sangue dalla bocca;
in quel frangente l'uomo che era alla guida del motociclo mi ha chiesto il numero di telefono per una eventuale testimonianza…. Non sono venuti né
l'ambulanza né i vigili;
si è fermata una persona che li ha accompagnati al PP credo;
la signora perdeva tanto sangue quindi ritengo non abbiamo voluto attendere
l'arrivo di una ambulanza avendo trovato un passaggio…” (cf verbale prova orale del 30.10.24) è stato altresì ampiamente riconosciuto dalla ctu svolta nel corso del giudizio, a firma del Dott. (cfr relazione di CTU pag. 9 “Si è trattato Persona_2
di un trauma …compatibile con la dinamica descritta”).
Ciò posto, passando alla disamina dei danni riportati dall'attrice è stato ampiamente provato nel corso del giudizio che, cadendo in occasione del sinistro, la ha Pt_1
riportato lesioni fisiche consistenti in “trauma facciale con lesione della protesi dentaria incisivi centrali superiori, trauma rachide cervico dorsale, lussazione spalla destra e trauma contusivo ginocchio destro”. (cfr relazione di CTU in atti oltre a documentazione medica allegata da parte attrice).
Il CTU, con argomentazioni logiche, ampiamente condivise da questo Giudice, ha accertato la sussistenza in capo alla di danni permanenti nella misura del 7 Pt_1 %, con ITP al 75% per giorni dieci, ITP al 50%, per giorni venti ed ITP al 25% per giorni trenta.
In merito alla rottura della protesi dentaria degli incisivi centrali superiori dell'attrice, il perito ha poi ritenuto che “questa deve essere ricostruita ex novo anche in considerazione della condizione anteriore del 21 (incisivo centrale superiore sinistro), che riflette l'attuale necessità di dovere eseguire una propedeutica terapia canalare. Naturalmente, non è possibile considerare alcun spesa relativa al rifacimento futuro delle capsule del 11 e 21 per la ragione che la lesione non ha riguardato dei denti sani ma le relative capsule che già erano soggette a rifacimenti.
Le voci che possono essere considerate sono quelle della terapia canalare del 21
(euro 250,00); ricostruzione perno 21 (euro 150,00); capsule provvisorie e definitive del 11 e 21 (euro 1350,00). Eccessiva appare la spesa della visita (250,00) e della relazione (250,00) poiché da considerarsi un unicum. Assenza di alcuna patologia post-traumatica correlata alla prescrizione del bite e quindi della stessa necessità di rifacimenti futuri. Si ritiene equa una spesa odontoiatrica pari a 1750,00 euro che consente l'acquisto di una protesi identica a quella precedente i fatti di causa”. (cfr relazione di CTU pag 10).
Il CTU ha, infine, ritenuto congrue spese mediche documentate per € 767,00.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass.
n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lg. n. 209 del 2005), salvo l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” (Cass. civ. n.
12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal decreto ministeriale aggiornato al 18.09.2025 (valore del primo punto di invalidità € 803,79), spetta a a titolo di danno biologico permanente, tenuto conto della invalidità Parte_1
del 7%, del coefficiente moltiplicatore applicato al punto percentuale dell' 7% (1,9), dell'età del soggetto all'epoca del sinistro ( 49 anni compiuti) e della percentuale di riduzione per l'età ( 20%) sicché si applica il valore punto di euro 963,40), la somma complessiva di € 10.314,64 secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 56,18 al giorno prevista dal citato D.M. su menzionato , per un totale di € 1404,50.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla
Tabelle del codice di assicurazione , in difetto di qualsiasi allegazione e prova neppure presuntiva sul punto.
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attuale, ad €
11.719,14 .
Il danno patrimoniale emergente ascende invece ad € 767,00 per spese mediche, comprensive anche della visita odontoiatrica del Dott. Di Liberto congrua anche per la relazione odontoiatrica.
Si perviene alla somma complessiva di euro 12.486,14 in valori attuali.
A tale somma va poi aggiunta la cifra di Euro 1.750,00 per spese odontoiatriche future (acquisto protesi identica a quella precedente i fatti di causa- crf relazione di
CTU pag 10 ”) per un totale di Euro 14.236,14 .
Va al riguardo evidenziato che, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa . Cass. Civ sent. n 1260/21 Cass. civ. 23 gennaio 2006, n.
1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495).
Ora , nel caso di specie vanno riconosciute le spese mediche future tenuto conto di quanto emerge dalla CTu in ordine alla necessità della terapia canalare .
Quanto all' asserita interruzione del nesso causale tra detti danni e il mancato uso del casco va evidenziato come il Ctu abbia rilevato che anche ipotizzando l'uso del casco i danni si sarebbero potuti verificare, tenuto conto della tipologia del danno ( rottura dei due incisivi ), compatibile con l'urto della parte anteriore del viso lasciata scoperta del casco tipo jet.
In definitiva ,a parte attrice a riconosciuta a titolo risarcitorio la somma pari a complessivi euro 14.236,14 : trattasi di somme liquidate all'attualità sicchè non è necessaria rivalutazione. Sulle somme riconosciute e liquidate all'attualità non spettano, invece, gli interessi c.d. compensativi
Invero, come è noto , «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n. 22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023).
«Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attrice non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico, nulla avendo allegato, prima ancora che provato sul punto.
Dalla pronuncia della sentenza, per effetto della trasformazione del debito di valore in debito di valuta , sono dovuti gli interessi al tasso legale ,che reputa il Tribunale debba individuarsi in quello di cui all'art. 1284 c 4 cc tenuto conto che:
- gli interessi dovuti dalla sentenza non hanno natura compensativa ma corrispettiva a;
- la somma è esigibile e liquida;
- la condanna è conforme alla ratio deflattiva della norma( quantomeno nella prospettiva del giudizio di secondo grado) .
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dei convenuti in solido e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, scaglione da € 5.201-26.000 abbattuti del 20% tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda e della semplicità delle questioni trattate con riferimento alla predetta domanda e della semplicità delle questioni trattate disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Anche le spese di CTU vanno poste a carico dei soccombenti in solido
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo Sezione III Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nella contumacia di in accoglimento della domanda attrice: CP_2 - Condanna in persona del legale rapp. pt e in solido al CP_1 CP_2
pagamento in favore di 14.236,14 , oltre a interessi al tasso di cui Parte_1
all'art 1284 c 4 cc dalla data della pronuncia sino soddisfo;
- Condanna e in solido al pagamento in favore di CP_1 CP_2
delle spese di lite che liquida in euro 4.062,00 oltre spese generali Parte_1
del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge se dovuti, con distrazione delle spese liquidate in favore della al di lei procuratore dichiaratosi antistatario avv Pt_1
UB Ruvolo.
- Pone definitivamente le spese di ctu a carico de e in CP_1 CP_2
solido.
Così deciso, in Palermo in data 27.11.25
Il Giudice
IS EN
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. IS EN, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.