CASS
Sentenza 7 dicembre 2023
Sentenza 7 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2023, n. 48822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48822 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA - 7 WC 2023 sul ricorso proposto da rt- - TA US nato a [...] il [...]; hiana nel procedimento a carico di DR RD AN RI e altri;
avverso la ordinanza del 05/06/2023 del tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere US Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza resa in data 5 giugno 2023 il tribunale di Salerno adito, come indicato in ordinanza, nell'interesse di TA US e Il Sorriso Soc. Coop. Sociale, a mezzo del rispettivo rappresentante legale, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e in subordine per equivalente emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023, in relazione al reato di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 dichiarava inammissibile l'istanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 48822 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2023 2. Avverso l'ordinanza del tribunale TA US tramite il difensore di fiducia munito solo di procura speciale rilasciata dal TA in proprio quale indagato, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo si deduce vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. a fronte della mancata risposta del tribunale del riesame in ordine alla inefficacia del decreto genetico in ragione della mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame ai sensi degli artt. 324 commi e 3 e 7 cod. proc. pen. e 309 comma 10 cod. proc. pen. per cui in caso di mancata trasmissione ai sensi del comma 5 dell'art. 309 citato l'ordinanza che dispone la misura coercitiva è inefficace. 4. Con il secondo motivo deduce la carenza di indizi a carico del TA, sostenendo la effettiva effettuazione dei corsi di formazione contestati, a favore dei dipendenti della società gestita dal TA quale rappresentante legale. 5. Con il terzo motivo rappresenta la mancanza di "idonea motivazione sul periculum in mora" contestando la validità delle argomentazioni al riguardo formulate dal tribunale. E altresì contestando la fondatezza del rigetto - fondato sulla analitica lettura dei verbali di sequestro di denaro intervenuti - della richiesta di riconoscere il carattere ultroneo, rispetto al sequestro delle somme già ablate in danno delle società amministrate dal TA, dell'estensione della misura reale anche ad un automezzo del TA e a quote sociali di 5 società di cui il TA e' socio. 6. Con il quarto motivo rappresenta la violazione dell'art. 319 cod. proc. pen. per mancata pronunzia sui motivi aggiunti enunziati verbalmente in udienza con riguardo alla proposta, in subordine alle richieste di annullamento del sequestro, di offrire in cauzione la somma di tremila euro per ottenere la revoca del sequestro dell'automezzo del TA. Rinnovandosi in questa sede la medesima istanza. CONSIDERATO IN DIRI'TTO 1.Va premesso che il ricorso, alla luce del contenuto e anche della sola procura speciale allegata al ricorso e conferita in proprio dal TA, è circoscritto solo all'interesse di quest'ultimo; esso è quindi innanzitutto inammissibile per carenza di interesse limitatamente al sequestro afferente a somme di denaro di pertinenza delle società amministrate dal TA, trattandosi di beni non rientranti nella sua disponibilità. Per la restante parte del sequestro, per equivalente, inerente un automezzo e quote sociali ricondotte al TA, beni che siccome riconducibili al medesimo sono astrattamente a lui restituibili e quindi suffragano l'interesse ad impugnare, va osservato che il primo motivo è manifestamente ,',1 infondato, sia in virtù del principio per cui in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti. (Sez.
6 - n. 47883 del 25/09/2019 Rv. 277566 - 01); sia per la assoluta genericità del motivo, atteso che pur trattandosi di una questione procedurale che consente a questa Corte, quale giudice del fatto, di verificare il ritenuto vizio, direttamente compulsando gli atti a disposizione, risulta mancante la pur sempre necessaria specificazione del motivo, in tal caso sub specie della indicazione quantomeno della data in cui si ritiene sarebbero stati trasmessi gli atti. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Si premette che in questa sede è deducibile solo il vizio di violazione di legge, che sul piano motivazionale include solo quello di carenza o apparenza di motivazione. Con esclusione della illogicità o contraddittorietà della stessa. Né in via generale, come noto, è proponibile una rivalutazione dei dati disponibili. Ebbene, il ricorrente, senza specificare il vizio dedotto - già per ciò solo incorrendo in un inammissibile deficit di specificità (cfr. sul punto, Sez. 6^, s n. 32227 del 16 luglio 2010, Rv. n. 248037, T.; Sez. 6^, n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Rv. n. 251528; Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01) -, si è limitato a contestare il merito delle scelte motivazionali del tribunale, escludendo la fondatezza della tesi della insussistenza dei contestati corsi di formazione. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, relativo al periculum in mora. Sia perché si propone una rivisitazione del merito, opponendo alla motivazione del tribunale una personale lettura dei dati disponibili in ordine a tale argomento, sia perché il ricorrente si è altresì limitato a dedurre - esorbitando dai limiti di ammissibilità del ricorso in materia di misure cautelari reali, per cui, lo si ripete, esso è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, 3 completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli;
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - altresì, nella sostanza, al fine di sostenere anche il superamento del limite di valore del sequestro eseguibile, e quindi il carattere ultroneo del vincolo imposto anche su propri beni, per equivalente, il travisamento dei verbali di sequestro relativi alle somme sequestrate alle varie società amministrate dal TA, sostenendo che essi attesterebbero il pieno soddisfacimento dell'ammontare delle somme sequestrabili. Laddove il "travisamento" del fatto, come noto, si riconduce nell'ambito di un vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione e non di carenza della stessa, unico deficit motivazionale, si ribadisce, ammissibile in questa sede riguardo alle misure reali.. 4. Inammissibile è anche l'ultimo motivo: a prescindere dalla rinvenibilità, tra gli atti disponibili per questa Corte, di una tale domanda, il motivo in esame afferisce ad una istanza non deducibile dinnanzi al tribunale del riesame, e tantomeno in questa sede. Per cui nessun vizio può sollevarsi in termini di violazione di legge che sia rilevante, in termini tali da determinarne l'annullamento, rispetto all'ordinanza in esame. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 16.11.2023.
avverso la ordinanza del 05/06/2023 del tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere US Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Francesca Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Lette le conclusioni del difensore del ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza resa in data 5 giugno 2023 il tribunale di Salerno adito, come indicato in ordinanza, nell'interesse di TA US e Il Sorriso Soc. Coop. Sociale, a mezzo del rispettivo rappresentante legale, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e in subordine per equivalente emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14 marzo 2023, in relazione al reato di cui all'art. 10 quater del Dlgs. 74/2000 dichiarava inammissibile l'istanza. Penale Sent. Sez. 3 Num. 48822 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 16/11/2023 2. Avverso l'ordinanza del tribunale TA US tramite il difensore di fiducia munito solo di procura speciale rilasciata dal TA in proprio quale indagato, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo si deduce vizio ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. a fronte della mancata risposta del tribunale del riesame in ordine alla inefficacia del decreto genetico in ragione della mancata trasmissione degli atti al tribunale del riesame ai sensi degli artt. 324 commi e 3 e 7 cod. proc. pen. e 309 comma 10 cod. proc. pen. per cui in caso di mancata trasmissione ai sensi del comma 5 dell'art. 309 citato l'ordinanza che dispone la misura coercitiva è inefficace. 4. Con il secondo motivo deduce la carenza di indizi a carico del TA, sostenendo la effettiva effettuazione dei corsi di formazione contestati, a favore dei dipendenti della società gestita dal TA quale rappresentante legale. 5. Con il terzo motivo rappresenta la mancanza di "idonea motivazione sul periculum in mora" contestando la validità delle argomentazioni al riguardo formulate dal tribunale. E altresì contestando la fondatezza del rigetto - fondato sulla analitica lettura dei verbali di sequestro di denaro intervenuti - della richiesta di riconoscere il carattere ultroneo, rispetto al sequestro delle somme già ablate in danno delle società amministrate dal TA, dell'estensione della misura reale anche ad un automezzo del TA e a quote sociali di 5 società di cui il TA e' socio. 6. Con il quarto motivo rappresenta la violazione dell'art. 319 cod. proc. pen. per mancata pronunzia sui motivi aggiunti enunziati verbalmente in udienza con riguardo alla proposta, in subordine alle richieste di annullamento del sequestro, di offrire in cauzione la somma di tremila euro per ottenere la revoca del sequestro dell'automezzo del TA. Rinnovandosi in questa sede la medesima istanza. CONSIDERATO IN DIRI'TTO 1.Va premesso che il ricorso, alla luce del contenuto e anche della sola procura speciale allegata al ricorso e conferita in proprio dal TA, è circoscritto solo all'interesse di quest'ultimo; esso è quindi innanzitutto inammissibile per carenza di interesse limitatamente al sequestro afferente a somme di denaro di pertinenza delle società amministrate dal TA, trattandosi di beni non rientranti nella sua disponibilità. Per la restante parte del sequestro, per equivalente, inerente un automezzo e quote sociali ricondotte al TA, beni che siccome riconducibili al medesimo sono astrattamente a lui restituibili e quindi suffragano l'interesse ad impugnare, va osservato che il primo motivo è manifestamente ,',1 infondato, sia in virtù del principio per cui in tema di riesame di provvedimenti di sequestro, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria, per cui, nel caso di trasmissione frazionata degli atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti. (Sez.
6 - n. 47883 del 25/09/2019 Rv. 277566 - 01); sia per la assoluta genericità del motivo, atteso che pur trattandosi di una questione procedurale che consente a questa Corte, quale giudice del fatto, di verificare il ritenuto vizio, direttamente compulsando gli atti a disposizione, risulta mancante la pur sempre necessaria specificazione del motivo, in tal caso sub specie della indicazione quantomeno della data in cui si ritiene sarebbero stati trasmessi gli atti. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Si premette che in questa sede è deducibile solo il vizio di violazione di legge, che sul piano motivazionale include solo quello di carenza o apparenza di motivazione. Con esclusione della illogicità o contraddittorietà della stessa. Né in via generale, come noto, è proponibile una rivalutazione dei dati disponibili. Ebbene, il ricorrente, senza specificare il vizio dedotto - già per ciò solo incorrendo in un inammissibile deficit di specificità (cfr. sul punto, Sez. 6^, s n. 32227 del 16 luglio 2010, Rv. n. 248037, T.; Sez. 6^, n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Rv. n. 251528; Sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329; sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01) -, si è limitato a contestare il merito delle scelte motivazionali del tribunale, escludendo la fondatezza della tesi della insussistenza dei contestati corsi di formazione. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, relativo al periculum in mora. Sia perché si propone una rivisitazione del merito, opponendo alla motivazione del tribunale una personale lettura dei dati disponibili in ordine a tale argomento, sia perché il ricorrente si è altresì limitato a dedurre - esorbitando dai limiti di ammissibilità del ricorso in materia di misure cautelari reali, per cui, lo si ripete, esso è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, 3 completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli;
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - altresì, nella sostanza, al fine di sostenere anche il superamento del limite di valore del sequestro eseguibile, e quindi il carattere ultroneo del vincolo imposto anche su propri beni, per equivalente, il travisamento dei verbali di sequestro relativi alle somme sequestrate alle varie società amministrate dal TA, sostenendo che essi attesterebbero il pieno soddisfacimento dell'ammontare delle somme sequestrabili. Laddove il "travisamento" del fatto, come noto, si riconduce nell'ambito di un vizio di illogicità o contraddittorietà della motivazione e non di carenza della stessa, unico deficit motivazionale, si ribadisce, ammissibile in questa sede riguardo alle misure reali.. 4. Inammissibile è anche l'ultimo motivo: a prescindere dalla rinvenibilità, tra gli atti disponibili per questa Corte, di una tale domanda, il motivo in esame afferisce ad una istanza non deducibile dinnanzi al tribunale del riesame, e tantomeno in questa sede. Per cui nessun vizio può sollevarsi in termini di violazione di legge che sia rilevante, in termini tali da determinarne l'annullamento, rispetto all'ordinanza in esame. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 16.11.2023.