Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
L'art. 656, comma nono, cod. proc. pen., vieta la sospensione delle pene detentive brevi nei confronti dei soggetti condannati per i reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 16741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16741 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 996
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 027804/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
nei confronti di:
1) US AN, N. IL 20/12/1958;
avverso ORDINANZA del 05/07/2007 GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Iacoviello chiedeva l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Il GIP del Tribunale di S. Maria C. Vetere, quale giudice dell'esecuzione dichiarava l'inefficacia dell'ordine di esecuzione emesso dal P.M. nei confronti di SS CE, in quanto, poiché il condannato si trovava in stato di arresti domiciliari, a lui doveva applicarsi comunque la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 10, anche se il reato per cui era detenuto rientrava tra quelli ostativi individuati dall'art. 4 bis O.P..
Avverso al decisione presentava ricorso il P.M. e deduceva inosservanza di norme penali, visto che il condannato era agli arresti domiciliari per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, rientrante tra quelli ostativi ai sensi dell'art. 4
bis O.P., in relazione ai quali non è consentita la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656 c.p.p., commi 9 e 10, e, pertanto, il giudice dell'esecuzione non poteva dichiarare l'inefficacia dell'ordine di esecuzione. La giurisprudenza di legittimità, citata dal giudice, era l'unica emessa in tal senso e del tutto minoritaria rispetto a quella, unanime e recente, di senso contrario.
La Corte ritiene che l'ordinanza debba essere annullata senza rinvio. La decisione citata dal giudice dell'esecuzione, in senso favorevole alla sospensione dell'esecuzione anche per reati contemplati dall'art. 4 bis O.P., è l'unica emessa dalla Suprema Corte nel 2000 (Sez. 2, 18 gennaio 2000 n. 287, rv. 215557) e ad essa sono seguite solo pronunce difformi e tutte unanimi nel ritenere che l'art. 656 c.p.p., comma 9, vieta la sospensione delle pene detentive brevi nei confronti di soggetti condannati per reati ostativi di cui all'art. 4 bis O.P. (Sez. 1, 10 ottobre 2001 n. 45638, rv. 220369; Sez. 2, 20 settembre 2001 n. 36764, rv. 219612). A ciò aggiungasi che le Sezioni Unite della Corte avevano affermato tale principio incidentalmente nella decisione n. 20 del 13 luglio 1998, rv. 211467, con la quale si era ritenuto che la sospensione dell'esecuzione era concedibile anche al detenuto in stato di arresti domiciliari, purché non sussistesse una delle condizioni ostative di cui all'art.656 c.p.p., comma 9.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnate. Si comunichi al P.M. presso il Tribunale di Sante Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008