Sentenza 29 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2002, n. 11184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11184 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 11 84Composta dagli Ill.mi Sigg ri Magis rati 1 84 /02 Presidente Dott. Vincenzo MILEO 6 90/00 Rel. Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO 8860/00 Consigliere Cron.28791 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 30/05/02 Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
BORMIOLI METALPLAST SPA, BORMIOLI ROCCO MECCANICA SRL, BORMIOLI ROCCO & FIGLIO SPA;
2002 intimati e sul 2° ricorso n° 08860/00 proposto da: 2535 -1- BORMIOLI ROCCO & FIGLIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MARCONI 57, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INAIL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 172/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 26/11/99 R.G.N. 76/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato PIGNATARO;
udito l'Avvocato LORATO per delega CAFORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del primo e terzo motivo del ricorso principale assorbito il secondo e rigetto del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Parma, la s.p.a. MI ME, premesso di essere titolare di una posizione assicurativa Inail, deduceva che l'Istituto le aveva applicato per gli anni 1986, 1987 e 1988 tassi di premio assicurativo superiori al dovuto con aumenti inefficaci perché mai comunicati nelle forme prescritte, per cui chiedeva la condanna dell'Inail alla restituzione della somma versata in più. Avutasi la costituzione dell'Inail e di altre società collegate che in questa sede è irrilevante menzionare, il pretore accoglieva la domanda, disattendendo l'eccezione di prescrizione proposta dall'Inail, ritenendo che l'Istituto non si fosse costituito regolarmente in giudizio, in quanto la rappresentanza legale conferita dal presidente al direttore della sede di Parma era inefficace perché scaduta il 31 gennaio 1997, cioè in epoca anteriore all'inizio del giudizio. Avverso la sentenza pretorile l'Inail proponeva appello, ma il tribunale di Parma, con sentenza del 28 ottobre 1999 lo rigettava, condividendo la tesi pretorile circa la inefficacia della delega di cui si è detto, secondo la quale il direttore della sede di Parma era privo della rappresentanza legale dell'Istituto. Avverso la sentenza l'Inail ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. La società intimata ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale ed ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento l'Inail denuncia l'applicazione e falsa applicazione dell'art. 2 R.D.L. 6 luglio 1933, n. 1033, e successive modificazioni, rilevando che ha errato il tribunale nel ritenere il difetto della delega del direttore della sede di Parma, in quanto l'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72 ha attribuito ai dirigenti degli enti pubblici non economici la rappresentanza giuridica delle amministrazioni nei confronti dei terzi, ivi compresa la rappresentanza legale. Il motivo è fondato. Questa Corte con la sentenza n. 659 del 1988 e con altre conformi, sulla scorta anche della giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, ha ritenuto che il direttore della sede provinciale dell'Inail, ente pubblico non economico, indipendentemente dal provvedimento di delega del presidente dell'Ente di conferimento della rappresentanza dell'istituto nelle controversie concernenti l'assicurazione, rappresenta ex lege l'amministrazione nei confronti dei terzi nell'ambito delle attribuzioni spettantegli ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72. Conseguentemente la problematica che il pretore prima ed il tribunale poi si sono posti circa la limitazione temporale della delega presidenziale al direttore della sede di Parma è del tutto superflua ed il motivo va accolto. Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 102 c.p.c., deducendo che il giudice doveva comunque concedere termine al convenuto Inail per regolarizzare la демо ребено propria costituzione in giudizio, Fimane assorbito. Con il terzo motivo l'Inail denuncia vizi della motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. deducendo che ha errato il tribunale secondo il quale spettava all'Inail l'onere di provare di aver effettuato regolari comunicazioni circa l'aumento del premio assicurativo. Con la censura in esame l'Inail sostiene che comunque nella specie la comunicazione era pervenuta a destinazione ed aveva prodotto رconseguenza l'impugnazione. Al riguardo da operate the le determinazioni ate precedores, rispecto agli altri motivi, م 2 il mative ro dentamenta caminataLa Cassazivije u¤la voit Ɛa “pti m uu pititut.... rendo superfluo l'esame di questa censura, che ugualmente rimane assorbita. Con il ricorso incidentale la s.p.a. MI OC e figlio, deduce la violazione degli artt. 299, 328 e 330 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di appello, che risulta effettuata a MI presso l'avvocato De Goracuchi e che, addirittura l'appello non era stato proposto nei propri confronti. In proposito va osservato che la censura è correlata ad una vicenda societaria costituita dalla fusione per incorporazione di una società in un'altra del medesimo gruppo, vicenda di cui l'Inail dice di essere stata a conoscenza, tanto che nel giudizio di appello si ebbe un rinnovo della notifica della impugnazione. Il tribunale afferma nella sentenza che l'atto di appello era stato regolarmente notificato, affermazione che, certo, non priverebbe questa Corte del compito di controllare la esattezza del fatto. Ma in più vi è che dalla medesima sentenza emerge che la s.p.a ora ricorrente ebbe a costituirsi regolarmente nel giudizio di appello, senza rendere dichiarazione alcuna sulle suddette vicende societarie idonea a determinare la interruzione del giudizio e difendendosi nel merito;
per cui è indubbio che la notifica medesima raggiunse lo scopo cui era раджаю, предида destinata. Dep gravame Ja,
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso dell'Inail e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo del medesimo ricorso. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e rinvia ر پ la causa anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Bologna. %% 3 Roma, 30 maggio 2002 Il Cons. est. L Il Presidente Vincenzo Mills GANGE JES Zanco 5 3 3