Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
Anche nel vigore delle norme di cui agli artt. 942, 946 947 vecchio testo del codice civile (anteriormente, cioè, alla novella di cui alla legge 37/1994), le accessioni fluviali comportavano l'acquisto della proprietà da parte dei proprietari rivieraschi solo se determinate da eventi naturali, e non dall'opera artificiale dell'uomo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2002, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INDUSTRIA BERGAMASCA DEL QUARZO I.B.Q. Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. L. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO GNECCHI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 521/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 29/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Cosentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Amministrazione Finanziaria dello Stato conveniva davanti al Tribunale di Brescia con atto del 18 giugno 1984 la s.r.l. Industria Bergamasca del Quarzo (IBQ), per ottenere la convalida di un sequestro sui beni della stessa e la sua condanna al pagamento di L.
1.200.000.000 a titolo di risarcimento dei danni cagionati al Demanio da escavazioni non autorizzate nell'alveo abbandonato del fiume Brembo.
Precisava che per gli stessi fatti il Pretore penale aveva condannato il legale rappresentante delle convenuta per il delitto di furto.
La convenuta resisteva sostenendo tra l'altro che l'escavazione era avvenuta su area demaniale.
Il Tribunale accoglieva sostanzialmente la domanda della Amministrazione convalidando uno dei sequestri concessi. La s.r.l. IBQ in liquidazione proponeva appello al quale resisteva la Amministrazione Finanziaria. La Corte di Brescia accoglieva l'appello quanto alla entità delle somme dovute a titolo di risarcimento, giacché riteneva che alla specie dovesse essere applicata la prescrizione quinquennale. Confermava per il resto la prima decisione.
Per quanto rileva in questa sede la Corte di merito rilevava che la attività estrattiva era stata posta in essere in una zona già facente parte dell'alveo del fiume e quindi dal corso di questo abbandonata, anche a seguito di opere dell'uomo, quali la traversa di S. Orefice, poi diventa ENEL, i pennelli e le difese di sponda costruite dal Consorzio dell'Isola, ed infine le stesse opere di escavazione poste in essere dalla IBQ.
Riteneva quindi che alla stregua del vecchio testo dell'art. 947 c.c., applicabile ratione temporis alla controversia, non si potevano applicare le disposizioni di cui all'art. 946 c.c. e pertanto non si poteva ritenere realizzata a favore dell'escavatore alcuna fattispecie acquisitiva della proprietà della zona in questione a titolo originario.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione con due motivi la IPQ. Resiste con controricorso la Amministrazione dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 947 e 946 c.c.. Sostiene che il vecchio testo dell'art. 947 c.c., applicabile alla vicenda data la irretroattività della legge n. 37 del 1994 che ne ha modificato il testo originario, escludeva la realizzazione della accessione in capo ai rivieraschi sui terreni abbandonati dalle acque, solo se tale abbandono, oltre a non essere di origine naturale dipendeva tuttavia da opere dell'uomo strumentalmente volte a regolare il corso delle acque. Tale norma, secondo la ricorrente, aveva natura eccezionale e dunque doveva rimanere di stretta interpretazione, senza poter essere estesa analogicamente a casi non espressamente previsti, quale l'abbandono provocato, come nella specie accertato, dalle stesse opere di escavazione, le quali, rileva la ricorrente mancano del carattere di strumentalità rispetto alla regimentazione delle acque. 1a) Osserva il collegio che le norme degli artt. 941, 942 vecchio testo, 944 vecchio testo, 946 vecchio testo, c.c., disciplinavano anche anteriormente alla legge n. 37 del 1994, che pacificamente non viene in rilievo nella controversia, i fenomeni della accessione, della alluvione ed avulsione e dell'insula in flumine nata, secondo il principio romanistico essenzialmente mirato di dirimere i conflitti tra titoli di acquisto originario. In questa prospettiva i fenomeni naturali a seguito dei quali venivano ad aumentare le superfici dei terreni emersi, oppure emergevano terreni prima coperti dalle acque ovvero ancora si distaccavano dai terreni parti riconoscibili come tali, davano luogo a fattispecie acquisitive in favore di quel proprietario di fondi che caso per caso si trovava in una situazione ritenuta meritevole di rilevanza. Pertanto il vecchio testo dell'art. 946 c.c. disciplinava una forma di accessione in base alla quale il conflitto possibile tra due rivieraschi opposti in ordine alla proprietà del terreno lasciato libero dalle acque del fiume per essersi questo naturalmente formato un nuovo alveo, veniva risolto con la divisione del medesimo tra i predetti.
L'art. 947 vecchio testo quindi stabiliva che le norme di cui agli artt. 941, 942, 945, 946 c.c. non si dovevano applicare "nel caso in cui le alluvioni e i mutamenti del letto dei fiumi derivano da regolamento del loro corso, da bonifiche o da altre consimili cause".
La norma pertanto stabiliva in via di principio ovvero per tutte le fattispecie previste dalla legge e perciò anche per la accessione il presupposto della naturalità dell'evento causativo. In particolare quanto alla fattispecie di cui all'art. 946 c.c. si richiedeva la naturalità dell'abbandono da parte del fiume del vecchio letto (Cass. nn. 2140 del 1950 e 5454 del 1980). Essa dunque proprio in quanto diretta a regolare l'intero regime delle acque correnti non era portatrice di una regola eccezionale ma invece, sia pure nella forma della deroga, esprimeva il principio della esclusione dell'intervento antropico dal novero dei fatti costitutivi una fattispecie acquisitiva a titolo originario, (ancora cass. n. 5454 del 1980). La legge, in conclusione, poiché indicava accanto alle opere di regimentazione, "altre consimili cause" intendeva per l'appunto far rilevare, non già come sostiene la ricorrente, altre consimili opere, ma piuttosto altre ragioni dell'abbandono del letto da parte del fiume, consimili alle opere. Ragioni perciò risalenti alla attività dell'uomo, deve dedursi in via analogica, giacché tale tecnica esegetica, non impedita dalla natura della norma, è tale da assicurare un risultato conforme alla ratio iuris.
È peraltro il caso di notare, a riprova della esattezza della soluzione che si è indicata, che solo tale lettura della norma evita il paradosso cui allude la ricorrente, di premiare l'autore dell'intervento illecito con la attribuzione alla sua attività del carattere titolo acquisitivo della proprietà.
Le argomentazioni esposte sono sufficienti a rigettare il motivo indipendentemente dal rilievo della dimenticanza in cui è incorsa la ricorrente, che non nota che il giudice del merito ha accertato che tra le opere causative dell'abbandono del letto vi furono anzitutto quelle di bonifica e di regimentazione delle acque.
2) È infondato il secondo motivo con il quale la ricorrente allega la inadeguatezza della motivazione conseguente alla omessa valutazione della identità e della idoneità delle opere di escavazione. Le circostanze in questione sono state pienamente valutate.
3) Il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in L. 23.970 (Euro 12,38), oltre a L. 20.000.000 (Euro 10.329,13) per onorari. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002