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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2026, n. 19375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19375 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PE HA, nato a [...] il [...]; AM SA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 13441/25 della Corte di appello di Napoli del 20 giugno 2025; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentito, altresì, per l'imputato TR, ed, in sostituzione dell'avv. Onofrio ANNUNZIATA, del foro di Noia, anche per l'imputato AM, l'avv. Vincenzo BuONOCUNTO, del foro di Napoli, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19375 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 21/11/2025 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunziata in data 20 giugno 2025, ha confermato la sentenza con la quale, in data 21 gennaio 2025, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato TR HA e AM SA responsabili dei reati loro contestati, aventi ad oggetto la detenzione a fine di spaccio, di complessivi gr 794 di sostanza stupefacente del tipo hashish e di gr 13 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e li aveva pertanto condannati, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta la recidiva contestata a carico dei prevenuti, qualificata come reiterata ed infraquinquennale ma non specifica quanto all'AM ed, invece, come reiterata, specifica ed infraquinquennale quanto al TR, alla complessiva pena di anni 8 di reclusione ciascuno ed C 36.000,00 di multa più accessori. Avverso tale sentenza hanno interposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati, affidando le proprie lagnanze l'AM a tre motivi di censura, il TR, che ha presentato due diversi ricorsi per cassazione, a tre motivi articolati con il primo ricorso ed ad un unico motivo sviluppato con il secondo ricorso. Con il primo motivo del ricorso, a firma dell'avv. Onofrio Annunziata, presentato nel suo interesse, l'AM si è doluto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione in relazione alla affermazione della sua partecipazione concorsuale al reato commesso dal TR, all'interno della cui abitazione era stato rinvenuto il compendio di sostanze stupefacenti di cui alla contestazione;
ad avviso del ricorrente i giudici del merito avrebbero fatto discendere la sua responsabilità esclusivamente da un atteggiamento del ricorrente e dal fatto che questi detenesse dei foglietti il cui contenuto è stato ritenuto indiziante solo sulla base di una congettura operata dai giudici del merito. Il successivo secondo motivo di impugnazione riguarda il vizio di motivazione e di violazione di legge sia in relazione alla affermazione della ritenuta recidiva riguardo alla posizione dell'AM sia in ordine alla violazione della regola di cui al comma quinto (recte: sesto) dell'art. 99 cod. pen. essendo stata aggravata la pena inflitta al ricorrente per effetto della recidiva in misura superiore al cumulo delle pene già in precedenza irrogate a carico dello stesso;
ha, infatti, rilevato il ricorrente come il coacervo delle sanzioni a lui in passato inflitte era pari ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 2 5.800,00 di multa, mentre l'aumento di pena inflittogli per effetto della ritenuta recidiva è stato pari ad anni 4 di reclusione ed € 18.000,00 di multa. Infine con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato il fatto che il giudice di secondo grado non abbia ritenuto riconoscibile, senza che fosse adeguatamente esplicitata la ragione a ciò ostativa, il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Come accennato TR HA ha presentato due distinti ricorsi;
il primo, sottoscritto anch'esso ALavv. Annunziata, consta di tre motivi di impugnazione;
di essi il primo concerne la omessa motivazione in relazione al motivo di gravame riguardante la qualificazione del fatto a luì ascritto nell'ambito applicativo del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Il secondo motivo, logicamente connesso al precedente, attiene al vizio di violazione di legge, oltre che di motivazione, per non avere operato la Corte territoriale, in accoglimento del predetto motivo di ricorso in appello, la riqualificazione, stante la entità del compendio di sostanza stupefacente nella cui detenzione si trovava il prevenuto;
né ostativa a tale qualificazione poteva ritenersi, ad avviso del ricorrente, la presenza di quelle che i giudici del merito hanno definito "strutture" asservite all'attività di spaccio, peraltro neppure dimostrata né contestata al ricorrente. Con il terzo motivo contenuto nel primo ricorso la difesa del TR ha dichiaratamente censurato la •sentenza impugnata per non essere state riconosciute in favore del predetto le circostanze attenuanti generiche, senza che siano state indicate la ragioni, tratte ALesame degli indici dettati ALart. 133 cod. pen., che escludevano il godimento del beneficio, deducendo, in realtà la eccessività della pena inflitta. Con un secondo ricorso, a firma dell'avv. Vincenzo Buonocunto, è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per non essere stato notificato l'avviso di udienza di fronte alla Corte territoriale al predetto difensore del prevenuto, sebbene questo fosse stato regolarmente nominato, con atto del 18 marzo 2025 reso mentre il TR era detenuto presso la Casa circondariale di Napoli Poggioreale. La circostanza che il predetto difensore non abbia ricevuto la notificazione dell'avviso di celebrazione del processo di fronte alla Corte territoriale mina inguaribilmente lo svolgimento di esso e la sentenza pronunziata in esito al medesimo, che, pertanto, dovrebbe essere annullata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Mentre il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato AM è, sia pure parzialmente, fondato, comportando, pertanto, il suo accoglimento il parziale annullamento della sentenza censurata, i ricorsi proposti nell'interesse dell'altro imputato, TR HA, sono entrambi inammissibili, con le derivanti conseguenze a carico del ricorrente. Inammissibile sono, in realtà, anche il primo ed il terzo dei motivi di doglianza proposti nell'interesse di AM SA: infatti, quanto al primo osserva il Collegio che la Corte di appello ha inteso qualificare la condotta posta in essere ALimputato in termini di partecipazione concorsuale alla condotta illecita posta in essere dal TR attestandosi su di una interpretazione giuridica dell'attività del ricorrente del tutto compatibile con la ordinaria interpretazione normativa della fattispecie concorsuale. E', infatti, ius receptum che la diagnosi differenziale fra la condotta di concorso nel reato e la mera connivenza, in particolare in tema di reati connessi al traffico degli stupefacenti, è ricavabile dal fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 gennaio 2025, n. 544, rv 287403). Che nel caso in esame la condotta dell'AM non potesse essere considerata rappresentativa della mera connivenza è stato dimostrato dal fatto, coerentemente valorizzato dalla Corte partenopea, che questi, unitamente al TR, si è adoperato per sottrarre alla disponibilità degli agenti di polizia giudiziaria che erano entrati nella abitazione occupata dal TR e, in quel momento, ALAM (oltre che da una terza persona rimasta non identificata), una ampia parte della sostanza stupefacente ivi detenuta gettandola verso l'esterno dell'appartamento, unitamente ad un bilancino di precisione, da un terrazzino dell'appartamento medesimo;
altro dato che "inchioda" l'AM - in un'ottica di plausibile (e, pertanto, non suscettibile di rivisitazione critica da parte di questa Corte della legittimità) ricostruzione fattuale - alla propria responsabilità concorsuale, esulando all'evidenza la sua condotta dalla inoperosa ed inefficace passività che deve connotare la mera connivenza, è il dato che addosso al predetto siano stati 4 rinvenuti degli appunti manoscritti, riportanti nomi e cifre riferibili, in termini che non sono stati oggetto di una diversa ricostruzione, alle generalità di coloro i quali erano entrati in contatto per motivi legati al traffico degli stupefacenti con i due prevenuti ed agli importi relativi alle transazioni in tale modo intervenute con i medesimi. La doglianza avente ad oggetto la scarsa pregnanza sintomatica di tali rilievi è indubbiamente questione di mero fatto, non proponibile in questa sede;
essa, infatti, non è certamente idonea ad assurgere efficacemente a contestazione della manifesta illogicità - tanto più nella assenza di qualsivoglia prospettazìone riguardante una possibile ricostruzione alternativa della inferenza ricostruttiva operata in sede di merito. Passando al terzo motivo di doglianza articolato dalla difesa dell'AM - momentaneamente accantonato il secondo - che ha ad oggetto il mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato, onde evidenziare la inammissibilità della censura, che, sebbene corrisponda al dettato legislativo che, in sede di giudizio di gravame, sia consentito, anche al di la del devoluto, al giudice di secondo grado riconoscere in favore dell'imputato condannato il beneficio, anche, delle circostanze attenuanti generiche (in tale senso, infatti, milita espressamente il dettato dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.), ciò non vuol dire che - laddove siffatto beneficio non sia stato riconosciuto - non costituisca onere di chi lamenti di fronte al questa Corte di legittimità siffatta mancanza evidenziare quali fossero state le ragioni, sottoposte all'esame del giudice del gravame o comunque da questo conosciute, che avrebbero dovuto giustificare, invece, il riconoscimento delle attenuanti generiche. Nel caso che interessai la difesa dell'AM si è limitata a segnalare: il dato che l'abitazione all'interno della quale era detenuta la sostanza stupefacente era di proprietà del TR e non dell'AM, che non ne aveva, pertanto, la esclusiva disponibilità; che il ricorrente non era stato colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente e che la ritenuta recidiva gravante sul ricorrente non è fattore ostativo alla attribuzione del beneficio de quo. Si tratta, come è chiaro, di elementi non significativi ai fini del sollecitato riconoscimento;
infatti, va ribadito che nella materia in discorso non è necessario che il giudice del merito prenda in considerazione tutti gli elementi di giudizio che siano stati prospettati, essendo sufficiente che egli espliciti le ragioni che gli hanno fatto ritenere, fra i dati sottoposti al suo A V 5 esame, quali egli ha tenuto in considerazione per assumere la propria decisione (in tale senso, anche qui, ex multis: Corte di cassazione, Sezione II penale, 12 agosto 2020, n. 23903, rv 2789509-02); nel presente caso sì rileva che la Corte ha correttamente valorizzato sia il comportamento dei prevenuti, fra i quali quindi anche l'AM, al momento in cui sono intervenuti gli agenti operanti, volto ad ostacolare l'attività investigativa di questi, sia il fatto che il ricorrente già presentasse un non encomiabile profilo criminale, tale da far ritenere a suo carico l'esistenza della aggravante della recidiva, sia pure non specifica (nel senso della valorizzabilità di tale dato personologico ai fini della esclusione delle circostanze attenuanti generiche si veda per tutte: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 5 maggio 2019, n. 20808, rv 275319). Va, peraltro, segnalato come nel caso in esame i dati posti in evidenza dalla ricorrente difesa fossero del tutto insignificanti;
nessun particolare rilievo può essere attribuito al fatto che il luogo di detenzione dello stupefacente fosse costituito da un'abitazione immediatamente riconducibile sotto il profilo dominicale solamente al correo;
così come nessun elemento a favore del ricorrente può essere tratto dal fatto che lo stesso non è stato colto nell'atto di tenere materialmente condotte di spaccio di stupefacenti, sol che si consideri che la imputazione a lui contestata ha ad oggetto non la cessione o altre condotte di trasferimento delle sostanze in questione ma esclusivamente la condotta di detenzione a fine di spaccio della droga;
quanto alla recidiva ed alla sua valenza già si è detto come si tratti di fattore di per sé legittimamente valorizzabile ai fini della esclusione delle attenuanti in esame. Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso. Invero, secondo la espressa previsione normativa di cui all'art. 99, comma sesto (erroneamente indicato dal ricorrente come comma quinto), cod. pen., l'aumento di pena dipendente dalla ritenuta recidiva non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne irrogate precedentemente alla commissione del reato in relazione al quale la recidiva sia stata considerata. Nel caso in esame rileva la Corte - non senza avere considerato che l'eventuale "sforamento" rispetto al limite quantitativo fissata ALart. 99, comma sesto, cod. pen., costituendo esso il limite normativo di operatività della aggravante in questione, integra un'ipotesi di pena illegale (Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 maggio 2023, n. 21426, rv 284716), come tale rilevabile anche di ufficio e per la prima volta nel corso del giudizio di 6 fronte alla Corte di cassazione (in argomento si veda, infatti, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 novembre 2024, n. 40505, rv 287226) poiché la disposizione in questione non contiene la disciplina del metodo di determinazione della pena in concreto ma fissa, in combinato disposto con la previsione della cosiddetta "forcella edittale" riferita ad ogni singolo reato, la quantità di pena che può essere inflitta in relazione ad una determinata condotta costituente reato ove posta in essere da un soggetto recidivo - che il corredo penale gravante sull'AM ha comportato a suo carico l'irrogazione, nel tempo, di sanzioni per delitti non colposi che cumulate fra loro portano ad una pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed € 5.600,00 di multa. Questa pena risulta essere inferiore all'aumento di pena disposto a carico del prevenuto per effetto della ritenuta recidiva. Al riguardo si segnala come non valga ad eludere la descritta previsione il fatto che (Si rileva, peraltro, che al riguardo la sentenza della Corte di appello non è particolarmente chiara non essendo stato precisato in quale misura abbia inciso sul trattamento sanzionatorio l'art. 81 cod. pen.) sia stata contestata, in apparente regime di concorso formale, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per appartenere queste a tipologie fra loro diverse, integra la commissione di distinti reati. Invero il richiamo contenuto nella sentenza impugnata al disposto di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., il quale disciplina sotto il profilo sanzionatorio, la ipotesi del reato continuato - ovvero, come parrebbe più pertinente alla fattispecie, quella del concorso formale di reati - commesso da soggetto gravato da recidiva qualificata, deve ritenersi frutto di un'erronea applicazione normativa. Deve, infatti, affermarsi la generale prevalenza sul contenuto della disposizione ora richiamata del disposto di cui al comma sesto dell'art. 99 cod. proc. pen., essendo detta prevalenza resa palese ALutilizzo da parte del legislatore della inequivoca espressione "In nessun caso" con cui si apre il citato comma sesto dell'art. 99 cod. pen. Si tratta, infatti, di sintagma verbale che non pare ammettere deroghe di sorta alla operatività del limite in essa dettato. Nei limiti, pertanto, della avvenuta determinazione dell'aumento di pena derivante dalla ritenuta recidiva, la quale, per l'AM va confermata come 7 reiterata ed infraquinquennale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà, tenendo conto dei principi dettati con la presente sentenza - considerata la definitività dell'accertamento della responsabilità dell'imputato - alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a lui riservato. Venendo, a questo punto ai due ricorsi redatti nell'interesse dell'imputato TR, ritiene il Collegio di dovere esaminare, stante la sua evidente pregiudizialità il motivo che costituisce il contenuto del ricorso sottoscritto ALavv. Buonocunto. Con esso è stata dedotta la nullità assolurkdell'intero procedimento che ha condotto alla adozione del provvedimento, ora impugnato, conclusivo del giudizio in grado di appello, in quanto sarebbe stata omessa la notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello ad uno dei due difensori nominati dal TR. La doglianza non coglie affatto nel segno, non avendo la difesa del ricorrente preso in adeguato esame le specificità del caso. E', infatti, pacifico (è invero lo stesso ricorrente che nell'atto introduttivo del presente giudizio assevera una siffatta evidenza), che nel giudizio di fronte alla Corte di appello il TR avesse "espressamente nominato un difensore aggiunto", in persona dell'avv. Buonocunto, al fine di essere meglio tutelato nei propri diritti in tale grado di giudizio da due avvocati;
ALuso della testuale espressione "un difensore aggiunto" deve inequivocabilmente desumersi che con la nomina del predetto professionista il TR non aveva inteso revocare la precedente nomina fatta in favore anche di altro professionista (non avrebbe, infatti, senso altrimenti parlare di "difensore aggiunto"), di tal che deve concludersi che lo stesso fosse difeso in grado di appello da due distinti professionisti. Deve, pertanto ritenersi, essendo stata sollevata la eccezione da uno solo di costoro, che nei confronti dell'altro difensore la notificazione dell'avviso di udienza sia stata regolarmente eseguita. La fattispecie deve, pertanto, intendersi regolata non in guisa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., come preteso dalla ricorrente difesa, ma alla stregua di una ipotesi di nullità assoluta a regime intermedio suscettibile di essere sanata se non tempestivamente dedotta. 8 Come infatti questa Corte ha già osservato, con orientamento che ora convintamente si condivide, in caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime Intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 dicembre 2018, n. 55800, rv 274620; analogamente anche: Corte di Cassazione, Sezione I penale, 2 aprile 2020, n. 11232, rv 278815); eccezione che nella occasione non risulta che sia stata dedotta. Del tutto fuori fuoco è il richiamo operato dalla difesa del ricorrente ai due precedenti costituiti dalle recenti sentenze n. 20253 e n. 19040 entrambe del 2025 di questa Corte;
infatti in siffatte occasioni, diversamente da quanto risulta essere avvenuto nel caso che ora interessa, la difesa dell'imputato non era di carattere collegiale, di tal che la omessa notificazione dell'avviso di udienza aveva riguardato non uno dei due difensori dell'imputato - essendo, pertanto, l'altro in condizione di fare presente, nell'attuazione del suo mandato defensionale, l'esistenza del lamentato vizio (che, proprio a cagione della omissione di tale attendibile incombente, deve intendersi, quanto alla fattispecie, sanato) - ma l'unico difensore dell'imputato; sicché, nelle occasioni oggetto dei precedenti richiamati, non poteva attendersi, come invece era legittimo fare nel caso ora in discorso, la diligente deduzione del vizio verificatosi. Per queste ragioni la doglianza dell'avv. Buonocunto non ha pregio. Venendo, a questo punto, al secondo dei ricorsi redatti nell'interesse del TR, si rileva che il primo dei motivi con esso sviluppati è stato lamentato il vizio di motivazione e di violazione di legge per non avere la Corte di appello autonomamente argomentato le ragioni per le quali era stata confermata la decisione assunta già in primo grado di escludere la possibilità di qualificare il fatto commesso dal ricorrente alla stregua dalla ipotesi di lieve entità disciplinata ALart. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, avendo essa rimandato alla conclusioni sul punto già prese dal Tribunale. Si tratta di doglianza inammissibile. Premesso, infatti, che in caso di "doppia conforme" è perfettamente legittimo che il giudice del secondo grado rimandi alla motivazione della sentenza di primo grado, sarebbe stato onere del ricorrente, laddove avesse voluto vantaggiosamente fare valere una inadeguatezza motivazionale della 9 sentenza emessa dal giudice del gravame, segnalare quali argomenti egli avesse indicato a confutazione della motivazione emessa in primo grado che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare e "rintuzzare". Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a dedurre una pretesa conformità della sentenza emessa dalla Corte territoriale rispetto a quella precedentemente pronunziata dal Tribunale di Napoli, senza illustrare affatto in che modo, per effetto di tale rimando, erano rimaste senza risposta le doglianze rivolte in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado volte a far valere una diversa qualificazione giuridica dei fatti ascritti al ricorrente. Per effetto di tale mancanza argomentativa il ricorso si palesa sul punto del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di doglianza articolato ALavv. Annunziata nell'interesse del TR;
con esso è censurato, secondo quanto riportato nella "intestazione" del motivo di ricorso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma nel, sintetico, svolgimento del medesimo la ritenuta inadeguatezza è riferita per eccesso alla determinazione dell à pena irrogata in danno del ricorrente. Le ragioni di tale inadeguatezza sarebbero riconducibili per un verso alla mancata considerazione che la maggior parte del compendio drogante rinvenuto nella disponibilità del prevenuto è costituito da hashish mentre solo una minor parte è costituita da cocaina e per altro verso alla mancanza di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, essendo stato questo irrogato nella stessa misura a carico di entrambi i correi, senza che fosse analizzato il diverso loro apporto alla commissione dei reati in contestazione. Si tratta, come accennato, di doglianze inammissibili;
quanto alla prima, sebbene sia pur vero che dal punto di vista quantitativo fosse maggiore l'entità ponderale della sostanza stupefacente di tipo hashish in detenzione anche al TR, si tratta, infatti, di quasi 800 gr, rispetto alla quantità di cocaina detenuta, poco più di 13 gr, la Corte territoriale ha, con motivazione più che adeguata, escluso anche in relazione a tale tipologia di sostanza drogante la ipotesi di lieve entità, di tal che non può sottacersi che la dosimetria sanzionatoria - calcolata con riferimento, in relazione alla pena base, alla ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, in misura evidentemente prossima al minimo edittale di sei anni di reclusione ed € 26.000,00 di multa posto che la pena concretamente irrogata di anni 8 di reclusione e di € 36.000,00 di multa è il frutto della sommatoria della pena 10 Il Presidente relativa alla detenzione della cocaina, aumentata per effetto della ritenuta recidiva ed ulteriormente aumentata stante la continuazione con il reato di cui all'art. 73, comma 4, del citato dPR n. 309 del 1990 - appare ampiamente contenuta entro il medio edittale, sicché la sua determinazione, peraltro operata tenuto conto della gravità dei fatti, desumibile anche dal comportamento tenuto dal TR al momento del controllo da parte delle forze dell'ordine, e della allarmante personalità del medesimo, gravato da diversi precedenti penali anche specifici, non necessitava, sotto il profilo motivazionale di specifica illustrazione, essendo sufficiente l'avvenuto richiamo alla sua equa congruità (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968, rv 276288). Quanto al profilo relativo alla mancata individualizzazione della pena, è sufficiente rilevare che il Collegio di merito ha, invece, tenuto conto delle condotte del TR dosando la pena proprio con riferimento a quella che è risultata essere la sua condotta in esito alla attività processuale svolta;
il fatto che la pena sia stata irrogata in misura identica a quella dell'AM non è indubbiamente fattore che consenta di ritenere, come invece parrebbe sostenere la ricorrente difesa, che le due posizioni siano state promiscua mente valutate. I ricorsi di TR HA debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AM AT limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di TR HA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2025
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi;
sentito, altresì, per l'imputato TR, ed, in sostituzione dell'avv. Onofrio ANNUNZIATA, del foro di Noia, anche per l'imputato AM, l'avv. Vincenzo BuONOCUNTO, del foro di Napoli, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 19375 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 21/11/2025 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunziata in data 20 giugno 2025, ha confermato la sentenza con la quale, in data 21 gennaio 2025, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato TR HA e AM SA responsabili dei reati loro contestati, aventi ad oggetto la detenzione a fine di spaccio, di complessivi gr 794 di sostanza stupefacente del tipo hashish e di gr 13 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e li aveva pertanto condannati, unificati i reati contestati sotto il vincolo della continuazione e ritenuta la recidiva contestata a carico dei prevenuti, qualificata come reiterata ed infraquinquennale ma non specifica quanto all'AM ed, invece, come reiterata, specifica ed infraquinquennale quanto al TR, alla complessiva pena di anni 8 di reclusione ciascuno ed C 36.000,00 di multa più accessori. Avverso tale sentenza hanno interposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati, affidando le proprie lagnanze l'AM a tre motivi di censura, il TR, che ha presentato due diversi ricorsi per cassazione, a tre motivi articolati con il primo ricorso ed ad un unico motivo sviluppato con il secondo ricorso. Con il primo motivo del ricorso, a firma dell'avv. Onofrio Annunziata, presentato nel suo interesse, l'AM si è doluto, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione in relazione alla affermazione della sua partecipazione concorsuale al reato commesso dal TR, all'interno della cui abitazione era stato rinvenuto il compendio di sostanze stupefacenti di cui alla contestazione;
ad avviso del ricorrente i giudici del merito avrebbero fatto discendere la sua responsabilità esclusivamente da un atteggiamento del ricorrente e dal fatto che questi detenesse dei foglietti il cui contenuto è stato ritenuto indiziante solo sulla base di una congettura operata dai giudici del merito. Il successivo secondo motivo di impugnazione riguarda il vizio di motivazione e di violazione di legge sia in relazione alla affermazione della ritenuta recidiva riguardo alla posizione dell'AM sia in ordine alla violazione della regola di cui al comma quinto (recte: sesto) dell'art. 99 cod. pen. essendo stata aggravata la pena inflitta al ricorrente per effetto della recidiva in misura superiore al cumulo delle pene già in precedenza irrogate a carico dello stesso;
ha, infatti, rilevato il ricorrente come il coacervo delle sanzioni a lui in passato inflitte era pari ad anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 2 5.800,00 di multa, mentre l'aumento di pena inflittogli per effetto della ritenuta recidiva è stato pari ad anni 4 di reclusione ed € 18.000,00 di multa. Infine con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato il fatto che il giudice di secondo grado non abbia ritenuto riconoscibile, senza che fosse adeguatamente esplicitata la ragione a ciò ostativa, il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Come accennato TR HA ha presentato due distinti ricorsi;
il primo, sottoscritto anch'esso ALavv. Annunziata, consta di tre motivi di impugnazione;
di essi il primo concerne la omessa motivazione in relazione al motivo di gravame riguardante la qualificazione del fatto a luì ascritto nell'ambito applicativo del comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. Il secondo motivo, logicamente connesso al precedente, attiene al vizio di violazione di legge, oltre che di motivazione, per non avere operato la Corte territoriale, in accoglimento del predetto motivo di ricorso in appello, la riqualificazione, stante la entità del compendio di sostanza stupefacente nella cui detenzione si trovava il prevenuto;
né ostativa a tale qualificazione poteva ritenersi, ad avviso del ricorrente, la presenza di quelle che i giudici del merito hanno definito "strutture" asservite all'attività di spaccio, peraltro neppure dimostrata né contestata al ricorrente. Con il terzo motivo contenuto nel primo ricorso la difesa del TR ha dichiaratamente censurato la •sentenza impugnata per non essere state riconosciute in favore del predetto le circostanze attenuanti generiche, senza che siano state indicate la ragioni, tratte ALesame degli indici dettati ALart. 133 cod. pen., che escludevano il godimento del beneficio, deducendo, in realtà la eccessività della pena inflitta. Con un secondo ricorso, a firma dell'avv. Vincenzo Buonocunto, è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per non essere stato notificato l'avviso di udienza di fronte alla Corte territoriale al predetto difensore del prevenuto, sebbene questo fosse stato regolarmente nominato, con atto del 18 marzo 2025 reso mentre il TR era detenuto presso la Casa circondariale di Napoli Poggioreale. La circostanza che il predetto difensore non abbia ricevuto la notificazione dell'avviso di celebrazione del processo di fronte alla Corte territoriale mina inguaribilmente lo svolgimento di esso e la sentenza pronunziata in esito al medesimo, che, pertanto, dovrebbe essere annullata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Mentre il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato AM è, sia pure parzialmente, fondato, comportando, pertanto, il suo accoglimento il parziale annullamento della sentenza censurata, i ricorsi proposti nell'interesse dell'altro imputato, TR HA, sono entrambi inammissibili, con le derivanti conseguenze a carico del ricorrente. Inammissibile sono, in realtà, anche il primo ed il terzo dei motivi di doglianza proposti nell'interesse di AM SA: infatti, quanto al primo osserva il Collegio che la Corte di appello ha inteso qualificare la condotta posta in essere ALimputato in termini di partecipazione concorsuale alla condotta illecita posta in essere dal TR attestandosi su di una interpretazione giuridica dell'attività del ricorrente del tutto compatibile con la ordinaria interpretazione normativa della fattispecie concorsuale. E', infatti, ius receptum che la diagnosi differenziale fra la condotta di concorso nel reato e la mera connivenza, in particolare in tema di reati connessi al traffico degli stupefacenti, è ricavabile dal fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto (così, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 gennaio 2025, n. 544, rv 287403). Che nel caso in esame la condotta dell'AM non potesse essere considerata rappresentativa della mera connivenza è stato dimostrato dal fatto, coerentemente valorizzato dalla Corte partenopea, che questi, unitamente al TR, si è adoperato per sottrarre alla disponibilità degli agenti di polizia giudiziaria che erano entrati nella abitazione occupata dal TR e, in quel momento, ALAM (oltre che da una terza persona rimasta non identificata), una ampia parte della sostanza stupefacente ivi detenuta gettandola verso l'esterno dell'appartamento, unitamente ad un bilancino di precisione, da un terrazzino dell'appartamento medesimo;
altro dato che "inchioda" l'AM - in un'ottica di plausibile (e, pertanto, non suscettibile di rivisitazione critica da parte di questa Corte della legittimità) ricostruzione fattuale - alla propria responsabilità concorsuale, esulando all'evidenza la sua condotta dalla inoperosa ed inefficace passività che deve connotare la mera connivenza, è il dato che addosso al predetto siano stati 4 rinvenuti degli appunti manoscritti, riportanti nomi e cifre riferibili, in termini che non sono stati oggetto di una diversa ricostruzione, alle generalità di coloro i quali erano entrati in contatto per motivi legati al traffico degli stupefacenti con i due prevenuti ed agli importi relativi alle transazioni in tale modo intervenute con i medesimi. La doglianza avente ad oggetto la scarsa pregnanza sintomatica di tali rilievi è indubbiamente questione di mero fatto, non proponibile in questa sede;
essa, infatti, non è certamente idonea ad assurgere efficacemente a contestazione della manifesta illogicità - tanto più nella assenza di qualsivoglia prospettazìone riguardante una possibile ricostruzione alternativa della inferenza ricostruttiva operata in sede di merito. Passando al terzo motivo di doglianza articolato dalla difesa dell'AM - momentaneamente accantonato il secondo - che ha ad oggetto il mancato riconoscimento in favore del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche, va ricordato, onde evidenziare la inammissibilità della censura, che, sebbene corrisponda al dettato legislativo che, in sede di giudizio di gravame, sia consentito, anche al di la del devoluto, al giudice di secondo grado riconoscere in favore dell'imputato condannato il beneficio, anche, delle circostanze attenuanti generiche (in tale senso, infatti, milita espressamente il dettato dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.), ciò non vuol dire che - laddove siffatto beneficio non sia stato riconosciuto - non costituisca onere di chi lamenti di fronte al questa Corte di legittimità siffatta mancanza evidenziare quali fossero state le ragioni, sottoposte all'esame del giudice del gravame o comunque da questo conosciute, che avrebbero dovuto giustificare, invece, il riconoscimento delle attenuanti generiche. Nel caso che interessai la difesa dell'AM si è limitata a segnalare: il dato che l'abitazione all'interno della quale era detenuta la sostanza stupefacente era di proprietà del TR e non dell'AM, che non ne aveva, pertanto, la esclusiva disponibilità; che il ricorrente non era stato colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente e che la ritenuta recidiva gravante sul ricorrente non è fattore ostativo alla attribuzione del beneficio de quo. Si tratta, come è chiaro, di elementi non significativi ai fini del sollecitato riconoscimento;
infatti, va ribadito che nella materia in discorso non è necessario che il giudice del merito prenda in considerazione tutti gli elementi di giudizio che siano stati prospettati, essendo sufficiente che egli espliciti le ragioni che gli hanno fatto ritenere, fra i dati sottoposti al suo A V 5 esame, quali egli ha tenuto in considerazione per assumere la propria decisione (in tale senso, anche qui, ex multis: Corte di cassazione, Sezione II penale, 12 agosto 2020, n. 23903, rv 2789509-02); nel presente caso sì rileva che la Corte ha correttamente valorizzato sia il comportamento dei prevenuti, fra i quali quindi anche l'AM, al momento in cui sono intervenuti gli agenti operanti, volto ad ostacolare l'attività investigativa di questi, sia il fatto che il ricorrente già presentasse un non encomiabile profilo criminale, tale da far ritenere a suo carico l'esistenza della aggravante della recidiva, sia pure non specifica (nel senso della valorizzabilità di tale dato personologico ai fini della esclusione delle circostanze attenuanti generiche si veda per tutte: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 5 maggio 2019, n. 20808, rv 275319). Va, peraltro, segnalato come nel caso in esame i dati posti in evidenza dalla ricorrente difesa fossero del tutto insignificanti;
nessun particolare rilievo può essere attribuito al fatto che il luogo di detenzione dello stupefacente fosse costituito da un'abitazione immediatamente riconducibile sotto il profilo dominicale solamente al correo;
così come nessun elemento a favore del ricorrente può essere tratto dal fatto che lo stesso non è stato colto nell'atto di tenere materialmente condotte di spaccio di stupefacenti, sol che si consideri che la imputazione a lui contestata ha ad oggetto non la cessione o altre condotte di trasferimento delle sostanze in questione ma esclusivamente la condotta di detenzione a fine di spaccio della droga;
quanto alla recidiva ed alla sua valenza già si è detto come si tratti di fattore di per sé legittimamente valorizzabile ai fini della esclusione delle attenuanti in esame. Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso. Invero, secondo la espressa previsione normativa di cui all'art. 99, comma sesto (erroneamente indicato dal ricorrente come comma quinto), cod. pen., l'aumento di pena dipendente dalla ritenuta recidiva non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne irrogate precedentemente alla commissione del reato in relazione al quale la recidiva sia stata considerata. Nel caso in esame rileva la Corte - non senza avere considerato che l'eventuale "sforamento" rispetto al limite quantitativo fissata ALart. 99, comma sesto, cod. pen., costituendo esso il limite normativo di operatività della aggravante in questione, integra un'ipotesi di pena illegale (Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 maggio 2023, n. 21426, rv 284716), come tale rilevabile anche di ufficio e per la prima volta nel corso del giudizio di 6 fronte alla Corte di cassazione (in argomento si veda, infatti, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 novembre 2024, n. 40505, rv 287226) poiché la disposizione in questione non contiene la disciplina del metodo di determinazione della pena in concreto ma fissa, in combinato disposto con la previsione della cosiddetta "forcella edittale" riferita ad ogni singolo reato, la quantità di pena che può essere inflitta in relazione ad una determinata condotta costituente reato ove posta in essere da un soggetto recidivo - che il corredo penale gravante sull'AM ha comportato a suo carico l'irrogazione, nel tempo, di sanzioni per delitti non colposi che cumulate fra loro portano ad una pena complessiva di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed € 5.600,00 di multa. Questa pena risulta essere inferiore all'aumento di pena disposto a carico del prevenuto per effetto della ritenuta recidiva. Al riguardo si segnala come non valga ad eludere la descritta previsione il fatto che (Si rileva, peraltro, che al riguardo la sentenza della Corte di appello non è particolarmente chiara non essendo stato precisato in quale misura abbia inciso sul trattamento sanzionatorio l'art. 81 cod. pen.) sia stata contestata, in apparente regime di concorso formale, la detenzione di sostanze stupefacenti che, per appartenere queste a tipologie fra loro diverse, integra la commissione di distinti reati. Invero il richiamo contenuto nella sentenza impugnata al disposto di cui all'art. 81, comma quarto, cod. pen., il quale disciplina sotto il profilo sanzionatorio, la ipotesi del reato continuato - ovvero, come parrebbe più pertinente alla fattispecie, quella del concorso formale di reati - commesso da soggetto gravato da recidiva qualificata, deve ritenersi frutto di un'erronea applicazione normativa. Deve, infatti, affermarsi la generale prevalenza sul contenuto della disposizione ora richiamata del disposto di cui al comma sesto dell'art. 99 cod. proc. pen., essendo detta prevalenza resa palese ALutilizzo da parte del legislatore della inequivoca espressione "In nessun caso" con cui si apre il citato comma sesto dell'art. 99 cod. pen. Si tratta, infatti, di sintagma verbale che non pare ammettere deroghe di sorta alla operatività del limite in essa dettato. Nei limiti, pertanto, della avvenuta determinazione dell'aumento di pena derivante dalla ritenuta recidiva, la quale, per l'AM va confermata come 7 reiterata ed infraquinquennale, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che provvederà, tenendo conto dei principi dettati con la presente sentenza - considerata la definitività dell'accertamento della responsabilità dell'imputato - alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio a lui riservato. Venendo, a questo punto ai due ricorsi redatti nell'interesse dell'imputato TR, ritiene il Collegio di dovere esaminare, stante la sua evidente pregiudizialità il motivo che costituisce il contenuto del ricorso sottoscritto ALavv. Buonocunto. Con esso è stata dedotta la nullità assolurkdell'intero procedimento che ha condotto alla adozione del provvedimento, ora impugnato, conclusivo del giudizio in grado di appello, in quanto sarebbe stata omessa la notificazione dell'avviso di udienza di fronte alla Corte di appello ad uno dei due difensori nominati dal TR. La doglianza non coglie affatto nel segno, non avendo la difesa del ricorrente preso in adeguato esame le specificità del caso. E', infatti, pacifico (è invero lo stesso ricorrente che nell'atto introduttivo del presente giudizio assevera una siffatta evidenza), che nel giudizio di fronte alla Corte di appello il TR avesse "espressamente nominato un difensore aggiunto", in persona dell'avv. Buonocunto, al fine di essere meglio tutelato nei propri diritti in tale grado di giudizio da due avvocati;
ALuso della testuale espressione "un difensore aggiunto" deve inequivocabilmente desumersi che con la nomina del predetto professionista il TR non aveva inteso revocare la precedente nomina fatta in favore anche di altro professionista (non avrebbe, infatti, senso altrimenti parlare di "difensore aggiunto"), di tal che deve concludersi che lo stesso fosse difeso in grado di appello da due distinti professionisti. Deve, pertanto ritenersi, essendo stata sollevata la eccezione da uno solo di costoro, che nei confronti dell'altro difensore la notificazione dell'avviso di udienza sia stata regolarmente eseguita. La fattispecie deve, pertanto, intendersi regolata non in guisa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., come preteso dalla ricorrente difesa, ma alla stregua di una ipotesi di nullità assoluta a regime intermedio suscettibile di essere sanata se non tempestivamente dedotta. 8 Come infatti questa Corte ha già osservato, con orientamento che ora convintamente si condivide, in caso di omesso avviso di fissazione udienza ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime Intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 dicembre 2018, n. 55800, rv 274620; analogamente anche: Corte di Cassazione, Sezione I penale, 2 aprile 2020, n. 11232, rv 278815); eccezione che nella occasione non risulta che sia stata dedotta. Del tutto fuori fuoco è il richiamo operato dalla difesa del ricorrente ai due precedenti costituiti dalle recenti sentenze n. 20253 e n. 19040 entrambe del 2025 di questa Corte;
infatti in siffatte occasioni, diversamente da quanto risulta essere avvenuto nel caso che ora interessa, la difesa dell'imputato non era di carattere collegiale, di tal che la omessa notificazione dell'avviso di udienza aveva riguardato non uno dei due difensori dell'imputato - essendo, pertanto, l'altro in condizione di fare presente, nell'attuazione del suo mandato defensionale, l'esistenza del lamentato vizio (che, proprio a cagione della omissione di tale attendibile incombente, deve intendersi, quanto alla fattispecie, sanato) - ma l'unico difensore dell'imputato; sicché, nelle occasioni oggetto dei precedenti richiamati, non poteva attendersi, come invece era legittimo fare nel caso ora in discorso, la diligente deduzione del vizio verificatosi. Per queste ragioni la doglianza dell'avv. Buonocunto non ha pregio. Venendo, a questo punto, al secondo dei ricorsi redatti nell'interesse del TR, si rileva che il primo dei motivi con esso sviluppati è stato lamentato il vizio di motivazione e di violazione di legge per non avere la Corte di appello autonomamente argomentato le ragioni per le quali era stata confermata la decisione assunta già in primo grado di escludere la possibilità di qualificare il fatto commesso dal ricorrente alla stregua dalla ipotesi di lieve entità disciplinata ALart. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, avendo essa rimandato alla conclusioni sul punto già prese dal Tribunale. Si tratta di doglianza inammissibile. Premesso, infatti, che in caso di "doppia conforme" è perfettamente legittimo che il giudice del secondo grado rimandi alla motivazione della sentenza di primo grado, sarebbe stato onere del ricorrente, laddove avesse voluto vantaggiosamente fare valere una inadeguatezza motivazionale della 9 sentenza emessa dal giudice del gravame, segnalare quali argomenti egli avesse indicato a confutazione della motivazione emessa in primo grado che il giudice del gravame aveva omesso di esaminare e "rintuzzare". Nel caso in esame il ricorrente si è limitato a dedurre una pretesa conformità della sentenza emessa dalla Corte territoriale rispetto a quella precedentemente pronunziata dal Tribunale di Napoli, senza illustrare affatto in che modo, per effetto di tale rimando, erano rimaste senza risposta le doglianze rivolte in sede di gravame avverso la sentenza di primo grado volte a far valere una diversa qualificazione giuridica dei fatti ascritti al ricorrente. Per effetto di tale mancanza argomentativa il ricorso si palesa sul punto del tutto generico e, di conseguenza, inammissibile. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di doglianza articolato ALavv. Annunziata nell'interesse del TR;
con esso è censurato, secondo quanto riportato nella "intestazione" del motivo di ricorso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma nel, sintetico, svolgimento del medesimo la ritenuta inadeguatezza è riferita per eccesso alla determinazione dell à pena irrogata in danno del ricorrente. Le ragioni di tale inadeguatezza sarebbero riconducibili per un verso alla mancata considerazione che la maggior parte del compendio drogante rinvenuto nella disponibilità del prevenuto è costituito da hashish mentre solo una minor parte è costituita da cocaina e per altro verso alla mancanza di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, essendo stato questo irrogato nella stessa misura a carico di entrambi i correi, senza che fosse analizzato il diverso loro apporto alla commissione dei reati in contestazione. Si tratta, come accennato, di doglianze inammissibili;
quanto alla prima, sebbene sia pur vero che dal punto di vista quantitativo fosse maggiore l'entità ponderale della sostanza stupefacente di tipo hashish in detenzione anche al TR, si tratta, infatti, di quasi 800 gr, rispetto alla quantità di cocaina detenuta, poco più di 13 gr, la Corte territoriale ha, con motivazione più che adeguata, escluso anche in relazione a tale tipologia di sostanza drogante la ipotesi di lieve entità, di tal che non può sottacersi che la dosimetria sanzionatoria - calcolata con riferimento, in relazione alla pena base, alla ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, in misura evidentemente prossima al minimo edittale di sei anni di reclusione ed € 26.000,00 di multa posto che la pena concretamente irrogata di anni 8 di reclusione e di € 36.000,00 di multa è il frutto della sommatoria della pena 10 Il Presidente relativa alla detenzione della cocaina, aumentata per effetto della ritenuta recidiva ed ulteriormente aumentata stante la continuazione con il reato di cui all'art. 73, comma 4, del citato dPR n. 309 del 1990 - appare ampiamente contenuta entro il medio edittale, sicché la sua determinazione, peraltro operata tenuto conto della gravità dei fatti, desumibile anche dal comportamento tenuto dal TR al momento del controllo da parte delle forze dell'ordine, e della allarmante personalità del medesimo, gravato da diversi precedenti penali anche specifici, non necessitava, sotto il profilo motivazionale di specifica illustrazione, essendo sufficiente l'avvenuto richiamo alla sua equa congruità (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 luglio 2019, n. 29968, rv 276288). Quanto al profilo relativo alla mancata individualizzazione della pena, è sufficiente rilevare che il Collegio di merito ha, invece, tenuto conto delle condotte del TR dosando la pena proprio con riferimento a quella che è risultata essere la sua condotta in esito alla attività processuale svolta;
il fatto che la pena sia stata irrogata in misura identica a quella dell'AM non è indubbiamente fattore che consenta di ritenere, come invece parrebbe sostenere la ricorrente difesa, che le due posizioni siano state promiscua mente valutate. I ricorsi di TR HA debbono, pertanto, essere dichiarati inammissibili ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AM AT limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Dichiara inammissibili i ricorsi di TR HA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2025