Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2026, n. 19375
CASS
Sentenza 28 maggio 2026

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  • Rigettato
    Affermazione della responsabilità per partecipazione concorsuale

    La Corte ritiene che la condotta dell'AM non fosse di mera connivenza, ma un apporto positivo all'altrui proposito criminoso, dimostrato dal tentativo di occultare la sostanza stupefacente e dal possesso di appunti con nomi e cifre relative al traffico.

  • Accolto
    Violazione della regola di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen.

    La Corte rileva che l'aumento di pena inflitto per recidiva supera il cumulo delle pene precedenti (anni 3 e mesi 6 di reclusione ed € 5.600,00 di multa), configurando un'ipotesi di pena illegale. La sentenza viene annullata limitatamente alla recidiva.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    La Corte ritiene inammissibile la doglianza poiché gli elementi addotti (immobile non di proprietà, non colto in flagranza di spaccio, recidiva non ostativa) non sono significativi ai fini del riconoscimento. La Corte ha valorizzato il comportamento ostacolante e il profilo criminale dell'imputato.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione sulla esclusione della lieve entità del fatto

    La doglianza è inammissibile perché in caso di "doppia conforme" è legittimo il rinvio alla motivazione di primo grado. Il ricorrente non ha indicato quali argomenti a confutazione della motivazione di primo grado fossero stati omessi dal giudice di appello.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed eccessività della pena

    La Corte ritiene inammissibili le doglianze. La motivazione sull'esclusione della lieve entità è adeguata. La pena, pur prossima al minimo edittale, è contenuta entro il medio edittale e tiene conto della gravità dei fatti, del comportamento e della personalità dell'imputato. L'identica pena inflitta ad AM SA non implica valutazione promiscua.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore aggiunto

    La doglianza è infondata. Nel caso di difesa collegiale con difensore aggiunto, l'omessa notifica ad uno dei difensori configura una nullità a regime intermedio, sanata se non eccepita tempestivamente dal difensore presente. L'eccezione non risulta essere stata dedotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2026, n. 19375
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19375
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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