Sentenza 8 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, integra il reato di cui agli artt. 6-ter e 8-ter della legge n. 401 del 1989 il possesso di fuochi artificiali o oggetti analoghi durante il tragitto necessario per il trasferimento da e verso i luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante il possesso di bombe carta a bordo di un pullman con il quale gli imputati stavano andando ad assistere ad un incontro di calcio, fermato dall'autorità di P.S. all'altezza di un casello autostradale sulle vie di accesso allo stadio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2014, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 08/10/2014
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2744
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - rel. Consigliere - N. 15621/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA;
nei confronti di:
TA OP N. IL 30/03/1989;
AR AT N. IL 01/07/1989;
EO MA N. IL 16/12/1982;
NT IS N. IL 20/03/1975;
LE UL N. IL 05/02/1990;
avverso la sentenza n. 467/2012 TRIBUNALE di VICENZA, del 18/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza del 18 febbraio 2013, il Tribunale di Vicenza ha assolto gli imputati, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in relazione alla violazione di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 6 ter, loro contestata perché, in occasione di un incontro di calcio, durante un controllo da parte della polizia sulle vie di accesso all'impianto sportivo e, in particolare, sull'autostrada A4 all'uscita del casello di Vicenza est, erano trovati in possesso di artifici pirotecnici e bombe carta, analiticamente elencati nell'imputazione.
2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, evidenziando l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, sul rilievo che la sentenza di proscioglimento era stata pronunciata tenendo conto del fatto che il possesso dei fuochi artificiali e delle bombe carta era stato accertato sull'autostrada a distanza di circa 8 km dallo stadio e, dunque, non nelle immediate adiacenze della manifestazione sportiva. Non si sarebbe tenuto conto del fatto che la disposizione (in combinato con il successivo art.
8- ter) sanziona anche i fatti commessi durante i trasferimenti verso i luoghi in cui si svolgono le manifestazioni in questione, anche se non nelle immediate adiacenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato.
La L. n. 401 del 1989, art. 6 ter, prevede che, "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 Euro".
Il successivo art. 8 ter specifica che "Le norme della presente legge", ivi compreso l'art. 6 ter, si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
Dal combinato disposto dei due articoli, si evince - per quanto rileva nel caso in esame - che il possesso di fuochi artificiali o oggetti analoghi è vietato, non solo nelle immediate adiacenze dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive o in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni stesse, ma anche durante i trasferimenti da e verso detti luoghi e, dunque, per tutto il tragitto necessario.
Nel caso in esame, gli imputati erano stati trovati sul pullman con il quale stavano andando ad assistere a un incontro di calcio e, cioè, nel tragitto verso lo stadio, in possesso di vari artifici pirotecnici, con la conseguenza che il loro comportamento rientra pienamente nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 6 ter richiamato.
4. - La sentenza deve essere, dunque, annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia perché proceda a nuovo giudizio sul punto, tenendo conto del principio di diritto appena enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2015