Sentenza 15 maggio 2003
Massime • 1
Nel caso in cui l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno abbia affidato in concessione l'esecuzione di opere, da essa programmate e finanziate, a consorzi di enti locali, con il compito, per questi ultimi, di curare, per conto della concedente Agenzia ma in nome proprio, il piano particellare di esproprio e l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, si versa nell'ambito dell'istituto della delegazione amministrativa intesoggettiva, essendo funzioni e potestà proprie dell'ente espropriante trasferite al concessionario, che agisce così quale organo indiretto dell'Amministrazione, divenendo unico titolare delle obbligazioni che discendono dal rapporto espropriativo. Da ciò consegue che, essendo al delegato direttamente imputabili gli atti posti in essere in attuazione della delega, solo esso (e non già anche od unicamente il delegante) deve ritenersi passivamente legittimato nel giudizio promosso dai proprietari degli immobili espropriati, sia per il pagamento delle relative indennità che per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2003, n. 7511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7511 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DI ASCOLI PICENO, ORA DELLE VALLI DEL TRONTO, DELL'ASO E DEL TESINO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGOSTINO DEPRETIS 76, presso l'avvocato DONATELLA CERÈ rappresentato e difeso dall'avvocato OSSIRIDE LUZI, Giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
contro
SS NE PP, DI AR, DI CE, DI AN IA, DI IA, DI NN, DI FA, DI TO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 113/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 17/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2 003 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Varrone che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Luzi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.12.1991-8.6.1992 il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della domanda proposta da OS NE PI, RE RI, RE NC, quali eredi di RE PI, nonché da RE TE e RE NE, quali eredi di RE SI, condannava l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Ascoli Piceno, ora delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, in solido fra loro al risarcimento del danno conseguente all'esecuzione delle opere che avevano comportato l'irreversibile trasformazione dei fondi di proprietà degli attori senza che fosse intervenuto nei termini il decreto di esproprio, liquidando a favore degli eredi di RE PI la somma di L. 766.437.150 ed a favore degli eredi di RE SI la somma di L. 760.255.316, oltre alla rivalutazione ed agli interessi dal Marzo del 1989.
Proponeva impugnazione l'Agenzia, sostenendo l'esclusiva responsabilità del Consorzio quale concessionario dei lavori sul rilievo che si verteva in tema di delegazione amministrativa intersoggettiva.
Anche il Consorzio proponeva impugnazione, eccependo l'intervenuta prescrizione e la inammissibilità dell'azione in quanto l'area era stata ceduta volontariamente. Sosteneva poi l'erronea determinazione del danno come operata dal C.T.U. e lamentava infine il mancato accoglimento della domanda di rivalsa nei confronti dell'Agenzia su cui doveva ricadere l'obbligo risarcitorio.
Si costituivano gli eredi RE che chiedevano il rigetto delle impugnazioni e, con appello incidentale, l'attribuzione delle maggiori | somme indicate nelle conclusioni.
Con sentenza non definitiva del 26.10.1994-6.2.1995 la Corte d'Appello di Ancona respingeva l'appello dell'Agenzia nonché le eccezioni di prescrizione e dichiarava l'Agenzia medesima tenuta a rivalere il Consorzio in ordine a quanto avrebbe dovuto corrispondere agli eredi RE, riservando al definitivo la determinazione degli importi.
Relativamente alla questione riguardante la concorrente responsabilità dell'Agenzia che sarebbe stata oggetto poi di ricorso per Cassazione, rilevava la Corte d'Appello che al Consorzio era stata affidata in regime di concessione l'esecuzione delle opere inerenti all'asse viario di collegamento tra l'autostrada A1 ed Ascoli Piceno e che nell'allegato preliminare era espressamente previsto che il concessionario avrebbe dovuto curare anche la predisposizione del piano particellare di esproprio, disposto poi a suo nome, sulla base della stima del tecnico erariale (il cui onere rimaneva a carico dell'ente finanziatore) nonché l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere amministrativo e che la concedente Agenzia si riservava la nomina del collaudatore, l'alta vigilanza sulla esecuzione delle opere ed ogni diritto alla loro prosecuzione in caso di revoca o decadenza della concessione. Riteneva tuttavia inconferente il richiamo alla figura delle delegazione amministrativa intersoggettiva, ravvisando anche la responsabilità della concedente per il ruolo dalla medesima in concreto assunto nella vicenda in quanto, essendole stata rimessa dal Consorzio ogni decisione in ordine agli importi richiesti dai RE per l'integrale ristoro dei danni che superavano la somma preventivata per l'esproprio, aveva disposto, pochi mesi prima (28.5.1982) della scadenza dei termini di occupazione legittima (Ottobre 1982), l'intervento dell'UTE per l'espletamento della procedura di stima, notoriamente di non breve durata, senza peraltro sollecitare il concessionario, con la conseguenza che l'inutile decorso del termine non poteva ascriversi unicamente al Consorzio, specie se si consideri che con delibera del 26.2.1987 la concedente medesima ha autorizzato il Consorzio alla transazione con i RE, dandosi atto che tale delibera costituiva modifica della concessione.
Riteneva quindi la solidale responsabilità della concedente e del Consorzio, non avendo il secondo perfezionato la procedura nei termini della occupazione legittima ed avendo la concedente non solo omesso di verificare la regolarità degli atti compiuti dal Consorzio ma dato istruzioni sullo svolgimento della stessa. Osservava infine che incombeva all'Agenzia, quale ente destinatario dell'opera pubblica, l'obbligo di rivalere il Consorzio dell'integrale controvalore dell'immobile corrisposto ai proprietari nonché di quanto quest'ultimo è tenuto a titolo di occupazione legittima.
Successivamente con sentenza del 12.1-17.4.1999 la stessa Corte d'Appello determinava gli importi cui condannava l'Agenzia ed il Consorzio in solido.
Avverso entrambe le sentenze propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, subentrata "pro parte qua" nelle competenze dell'Agenzia, deducendo un unico motivo di censura illustrato anche con memoria.
Resiste con controricorso, illustrato anch'esso con memoria, il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Ascoli Piceno, ora delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione dei Lavori pubblici denuncia violazione degli artt. 2043, 2055 C.C. e 112 C.P.C.;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione in tema di delegazione amministrativa intersoggettiva. Lamenta che la Corte d'Appello, pur muovendo dalla corretta premessa che il Consorzio agiva in regime di concessione con l'obbligo di curare oltre all'esecuzione dei lavori anche la procedura espropriativa, non ha considerato che in tal caso si configura un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva con la imputabilità al delegato, che agisce in nome proprio e non quale rappresentante del delegante, delle conseguenze dei propri atti. Deduce quindi che, posta in tali termini, nessuna rilevanza possono assumere, ai fini in esame le attività materiali compiute dalla Cassa, da considerarsi, semmai, nei rapporti interni fra concedente e concessionaria.
La censura è fondata.
Risulta dall'impugnata sentenza che al Consorzio era stata affidata l'esecuzione delle opere pubbliche in regime di concessione e che nell'ambito di tale affidamento doveva curare, per conto della concedente Agenzia ma in nome proprio, il piano particellare di esproprio e l'adozione di tutti i provvedimenti di carattere amministrativo.
Ora, in un tale contesto, in cui funzioni e potestà proprie dell'ente espropriante vengono trasferite al concessionario che agisce così quale organo indiretto dell'Amministrazione divenendo l'unico titolare delle obbligazioni che discendono dal rapporto espropriativo, si è certamente nell'ambito della figura della delegazione amministrativa intersoggettiva, con la conseguenza che, essendo al delegato direttamente imputabili gli atti posti in essere in attuazione della delega, solo quest'ultimo e non già anche od unicamente il delegante deve ritenersi passivamente legittimato nel giudizio promosso dai proprietari dei terreni espropriati sia per il pagamento delle relative indennità che per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa (Cass. 707/95; Sez. Un. 3573/93;
Cass. 4737/93), a differenza di quanto avviene, relativamente alla prima ipotesi, in presenza della delega "impropria" delineata dall'art. 60 della Legge 865/71. Nè a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi sulla base delle considerazioni espresse dalla Corte d'Appello che ha valorizzato a tal fine il ruolo in concreto svolto nella vicenda dall'Agenzia con la richiesta di intervento dell'UTE per la stima dei terreni a seguito delle pretese, il cui importo superava l'entità delle somme messe a disposizione del Consorzio, formulate dai proprietari successivamente alla sentenza n. 5/80 della Corte Costituzionale ed alla successiva Legge 385/80 (dichiarata anch'essa poi incostituzionale con sentenza n. 223/83 con conseguente riapplicazione dei criteri di cui alla Legge 2359 del 1865). Non considera infatti la Corte d'Appello che, in base alla procedura espropriativa prevista per la determinazione delle relative indennità dal Titolo 2^ della Legge 865/71, da ritenersi di portata generale in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 4 del D.L.
2.5.1974 n. 115 convertito con Legge 27.6.1974 n. 247, il profilo riguardante tale determinazione prescinde dalla vicenda espropriativa in quanto, se è vero che il decreto di esproprio deve essere emesso ai sensi dell'art. 13 della Legge 865/71 dopo il pagamento delle indennità accettate od il deposito di quelle non definitive e non accettate, la stima definitiva avviene, almeno di regola, dopo la sua emissione (artt. 15 e 16 della Legge 865/71). Ciò è tanto vero che l'art. 19, dichiarato poi anch'esso incostituzionale con sentenza n. 67/90 nella parte in cui non consentiva l'azione giudiziale finché mancava la relazione di stima di cui ai già citati artt. 15 e 16, collegava il termine per l'opposizione alla stima non già al decreto di esproprio ma all'inserzione della relazione di stima nel Foglio degli Annunci Legali della provincia.
In tale contesto normativo le iniziative adottate dall'Agenzia - cui erano state girate dal Consorzio le nuove pretese dei proprietari e che aveva richiesto, ripetesi, l'intervento dell'UTE pochi mesi prima della scadenza dei termini di occupazione legittima in conseguenza della situazione venutasi a creare con la citata sentenza della Corte Costituzionale (n. 5/80) e con la successiva Legge 385/80 - non precludevano al Consorzio di definire l'autonoma procedura amministrativa per l'emissione tempestiva del decreto di esproprio e di evitare così il sorgere del fenomeno dell'occupazione appropriativa e del conseguente diritto al risarcimento del danno.
Nè a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in base al rilievo, operato dalla Corte d'Appello, che con la delibera del 26.2.1987, con cui il Consorzio era stato autorizzato alla transazione, l'Agenzia aveva dato atto che essa costituiva modifica della concessione.
Al riguardo è sufficiente osservare che, risalendo a ben tre anni dopo la comunicazione della stima ed quasi cinque anni dalla scadenza del termine di occupazione legittima, tale delibera non poteva certamente interferire sugli obblighi che precedentemente incombevano al Consorzio in ordine alla definizione della procedura espropriativa.
Non ricorrono quindi valide ragioni giuridiche per una riconsiderazione della vicenda sotto un profilo diverso da quello della delegazione amministrativa intersoggettiva, individuabile sulla base degli atti evidenziati dall'impugnata sentenza, e per l'affermazione di una solidale corresponsabilità dell'Agenzia nei confronti dei proprietari dei terreni espropriati. Una tale conclusione non comporta però, in mancanza di una specifica censura, un'automatica esclusione anche del diritto di rivalsa riconosciuto al Consorzio per l'intero importo dalla Corte d'Appello nei confronti dell'Agenzia medesima.
Un tale automatismo non potrebbe giustificarsi infatti sul rilievo che, venendo meno il presupposto (solidarietà dell'Agenzia), l'esercizio del diritto di rivalsa rimarrebbe conseguentemente precluso.
La Corte d'Appello infatti ha fondato tale diritto su un titolo diverso, avendo ritenuto che esso spettasse in conseguenza della definitiva destinazione all'Agenzia dell'opera pubblica, senza operare a tal fine alcun accenno alla corresponsabilità che pur aveva riconosciuto nel rapporto con i terzi proprietari. Ora, se è vero che al Consorzio sarebbe comunque spettato il diritto di ripetere dall'Agenzia, quale ente finanziatore, quanto avrebbe dovuto corrispondere a titolo di indennità di esproprio e di occupazione, è anche vero che, perché il relativo importo venisse contenuto entro tali limiti contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello, l'Amministrazione ricorrente avrebbe dovuto censurare anche tale punto, evidenziando, come poi ha fatto in memoria, la erroneità della pronuncia laddove, dopo aver ravvisato la responsabilità per fatto illecito dell'Agenzia, ha giustificato l'azione di rivalsa nei suoi confronti "per l'intero ammontare" non già in quanto corresponsabile e cioè ai sensi dell'art. 2055 comma 2 C.C. ma in quanto destinatario finale dell'opera pubblica.
In mancanza, nessun intervento sul punto da parte di questa Corte è consentito.
Il ricorso, nei limiti in cui è stato proposto, va comunque accolto, con la conseguenza che, in relazione ad esso, le sentenze impugnate devono essere cassate.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e ricorrendo quindi le condizioni per una decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., si rigettano le domande proposte dagli espropriati nei confronti dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, già Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno. Si ritiene comunque, in considerazione della natura delle questioni trattate, di compensare integralmente le spese dell'intero giudizio fra gli espropriati e l'Amministrazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa le sentenze impugnate in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta le domande degli espropriati proposte nei confronti della Amministrazione dei Lavori Pubblici, già Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno.
Compensa le spese dell'intero giudizio fra gli espropriati e l'Amministrazione dei Lavori Pubblici già Agenzia. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003