Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato impiegato dall'acquirente per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore per conto di quest'ultimo (nell'esercizio, cioè, di funzioni rappresentative o delegatorie), non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 cod. civ. il principio della "par condicio" sancito, per converso, a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale.
Commentario • 1
- 1. Sale and lease back: non revocabile l’alienazione dell’immobile il cui corrispettivo è destinato al soddisfacimento di debiti per i quali si siano verificati gli…Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 5 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11764 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONCELLI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SOLETTIFICIO HERMES SRL, in persona del legale rappresentante pro- tempore ZI OL, elettivamente domiciliato, in ROMA VLE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LIUZZI, che la difende unitamente all'avvocato VALERIO VALORI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AC MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato UGO CAROSELLI, difeso dall'avvocato FRANCO ANGELI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MUGNAI GIULIANA, AC FABRIZIO, TORZINI FELICE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 917/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, prima sezione civile emessa il 7/5/1999, depositata il 17/07/99;
RG.1336/94,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ANTONIO LIUZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Solettificio Hermes conveniva innanzi al tribunale di Arezzo LA Lido, LA Massimo, Mugnai Giuliana, proponendo azione revocatoria dell'atto, con il quale il primo aveva alienato al secondo alcuni immobili (podere di proprietà esclusiva dell'alienante; due unità poderali in comproprietà con la Mugnai). A sostegno della domanda deduceva che l'acquirente era ben consapevole del pregiudizio che l'alienazione arrecava alla realizzazione del credito che essa vantava nei confronti dell'alienante (lire 53.050.590 oltre accessori). Si costituiva in giudizio il solo acquirente e si difendeva, sostenendo che i creditori non avevano subito pregiudizio in quanto il prezzo della vendita era stato interamente destinato al pagamento, per conto del venditore, di debiti dello stesso.
Il Tribunale accoglieva la domanda, osservando che, quand'anche la tesi difensiva fosse stata suffragata da prova e non lo era, la circostanza che il credito della società attrice non fosse stato soddisfatto dimostrava l'esistenza del pregiudizio e rendeva inaccoglibile la tesi.
Interponeva appello l'acquirente, riproponendo la tesi;
resisteva la società, la quale ribadiva che l'eventuale pagamento di altri debiti non rilevava ai fini dell'azione revocatoria. La Corte di appello di Firenze, con sentenza resa il 7.5.1999, rigettava la domanda, considerando che vi era la prova che l'acquirente con il prezzo aveva pagato per conto del venditore debiti scaduti ed in gran parte muniti di privilegio e che la circostanza che fossero stati pagati alcuni debiti invece di altri non rilevava in quanto non si versava in tema di revocatoria fallimentare, bensì ordinaria, sicché non riceveva applicazione il principio della "par condicio creditorum".
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società Solettificio Hermes;
ha resistito con controricorso LA Massimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata 1) per avere ritenuto che alla revocatoria ordinaria non sia applicabile il principio della "par condicio creditorum", ricordando come la giurisprudenza e la dottrina più avvertita siano orientate diversamente;
2) per avere ricondotto la fattispecie all'ipotesi di adempimento di debito scaduto prevista dall'art. 2901 c.c. senza considerare che, con il sostituire l'acquirente a sè nel pagamento, l'alienante ha posto in essere una delegazione di pagamento con novazione soggettiva dell'obbligazione, sicché manca l'annullamento della scelta volitiva che caratterizza la detta ipotesi;
3) per avere omesso di rilevare che l'acquirente non ha provato, così come era suo onere, gli estremi fattuali della tesi prospettata e, particolarmente, di avere convenuto con l'alienante che, invece di versargli il prezzo, lo avrebbe destinato al pagamento di debiti scaduti e di avervi adempiuto. Il motivo non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte ha esteso l'irrevocabilità prevista dall'art. 2901, 3^ comma, c.c. alle alienazioni, il cui prezzo sia destinato a soddisfare il debito scaduto o alcuni tra più debiti scaduti, purché rappresentino il solo mezzo per soddisfarli (Cass. 18.7.1974 n. 2157; Cass. 21.12.1990 n. 12123). Si è, pertanto, ritenuto che qualora venga sottoposto ad esecuzione forzata un immobile di valore non superiore all'ammontare delle ragioni dei creditori (procedenti ed intervenuti), che siano muniti di privilegio, la vendita dell'immobile, stipulata dal debitore per reperire la somma necessaria a tacitare i creditori, non è impugnabile con azione revocatoria (Cass. 27.3.1984 n. 2030). L'estensione si spiega considerando che la vendita si pone in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto (il pagamento del debito scaduto) e tale rapporto vale ad escludere, con l'arbitrarietà del comportamento del debitore, il carattere di atto di disposizione richiesto per la revoca, con la conseguenza di rendere irrilevante l'ipotetico pregiudizio (eventus damni) e lo stato psicologico del debitore, quand'anche configurato come volontà di danneggiare il creditore.
In tale caso neppure la comparazione degli interessi in conflitto giustifica una reazione del creditore in quanto entrambi i soggetti coinvolti dalla vicenda solutoria (il destinatario effettivo del pagamento e quello possibile di esso) sono creditori e, non essendo applicabile alla revocatoria ordinaria il principio della "par condicio creditorum", che vale per la revocatoria fallimentare (Cass.
2.4.1996 n. 3066), non si vede perché si dovrebbe preferire il creditore insoddisfatto, accordandogli la revoca. In altri termini, il debitore, il quale, avendo la possibilità di pagare soltanto uno o alcuni dei debiti scaduti, scelga il creditore o i creditori da pagare, esercita una facoltà discrezionale che non trova limite nel principio della "par condicio", posto a tutela dei creditori nell'esecuzione concorsuale. Si aggiunga che per sua natura la revocatoria ordinaria non costituisce strumento idoneo ad attuare la "par condicio" in quanto giova al solo creditore che l'ha richiesta ed in caso di accoglimento comporta l'effetto di sostituire un creditore con un altro. Il limite operativo dell'ipotesi dell'irrevocabilità va individuato nella trasformazione dell'adempimento da atto dovuto in atto volontario;
pertanto, l'ipotesi non si applica quando le modalità dell'adempimento coinvolgano una scelta volitiva del debitore, come nel caso di novazione dell'obbligazione preesistente, sia pure per il tramite di negozi complessi o indiretti;
nel qual caso viene meno la ragione giustificativa dell'irrevocabilità (Cass. 21.12.1990 n. 12123, specie in motivazione).
È coerente con un orientamento dottrinale la tesi della ricorrente, secondo la quale nel pagamento ad opera del terzo non è ravvisabile un fenomeno rappresentativo, bensì la particolare forma di delegazione prevista dall'art. 1269 c.c. Senza approfondire la giustificazione teorica dell'orientamento è sufficiente rilevare che la giurisprudenza e la prevalente dottrina ritengono che il pagamento può avvenire anche ad opera di rappresentante legale o volontario, il quale adempie per conto del debitore, sicché non è terzo a norma dell'art. 1180 c.c. ed il pagamento eseguito da lui si deve considerare ad ogni effetto come adempimento del debitore (Cass.
7.7.1980 n. 4340). Naturalmente dipende dallo strumento concretamente adoperato se vi sia rappresentanza o delegazione;
al riguardo va tenuto presente che il mandato - fonte del potere rappresentativo - consiste in un accordo bilaterale, con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (Cass. 13.11.1964 n. 2732, che pone la distinzione tra mandato e delegazione cumulativa di pagamento) e la delegazione di pagamento si esaurisce nell'indicazione al creditore della persona, alla quale il debitore ordina di eseguire la prestazione, sicché richiede la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato (terzo), senza che sia necessaria la partecipazione fin dall'origine del creditore delegatario (Cass. 23.3.1991 n. 3179). Agli enunciati principi si è attenuta la corte di merito, la quale ha ritenuto che non è soggetta a revoca la vendita quando il prezzo sia impiegato dall'acquirente per il pagamento di debiti scaduti del venditore per conto e quindi in rappresentanza dello stesso.
Questione diversa è quella che concerne la prova.
Nel ribadire l'ovvio principio che l'onere probatorio fa carico all'acquirente, il quale deduca l'irrevocabilità della vendita a norma dell'art. 2901 3^ comma c.c., va rilevato che non appare chiaro se la ricorrente lamenti l'errata ed incompleta valutazione delle risultanze processuali, sostenendo che da esse non emerge la prova dei fatti ritenuti dalla sentenza impugnata, ovvero l'omessa valutazione dell'atto pubblico di vendita ovvero entrambe le cose. In ogni caso la doglianza più che infondata è inammissibile:
nel primo caso perché implica la rivalutazione delle risultanze processuali;
nel secondo perché i brani del documento, che sono riportati nel ricorso, non sono tali che la loro valutazione avrebbe portato a soluzione diversa della controversia con giudizio di certezza e non di semplice probabilità; al riguardo è sufficiente considerare che l'avere dichiarato di avere ricevuto il prezzo non è assolutamente incompatibile con l'essere stato il prezzo impiegato nel pagamento di debiti del venditore in rappresentanza dello stesso. In conclusione, il ricorso va rigettato;
ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 11 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002