Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11764
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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Massime1

Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato impiegato dall'acquirente per il pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore per conto di quest'ultimo (nell'esercizio, cioè, di funzioni rappresentative o delegatorie), non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 cod. civ. il principio della "par condicio" sancito, per converso, a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale.

Commentario1

  • 1Sale and lease back: non revocabile l’alienazione dell’immobile il cui corrispettivo è destinato al soddisfacimento di debiti per i quali si siano verificati gli…
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 5 dicembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11764
Data del deposito : 6 agosto 2002

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