Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
In base all'art. 76 del d.P.R. n. 1124 del 1965, affinché alla rendita si aggiunga l'attribuzione dell'assegno integrativo mensile non bastano la sussistenza di una invalidità permanente assoluta ne' la necessità di un'assistenza personale continuativa, ma occorre che l'invalidità permanente assoluta consegua ad una delle menomazioni elencate nella "tabella allegato n. 3" del citato decreto, la quale ha natura non esemplificativa ma tassativa. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato, per insufficiente motivazione, la sentenza di merito che, non contenendo una specifica descrizione delle patologie sofferte dall'assicurato, non consentiva di appurare se la gravità dei sintomi manifestatisi fosse quella richiesta per l'attribuzione dell'assegno integrativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/1999, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - rel. Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - in persona del Presidente Prof. Avv. PIETRO MAGNO elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE IOPPOLI, NOTO ANTONIO VINCENZO, SQ VARONE, giusta procura per atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma rep. 43012 del 01/03/1996
- ricorrente -
contro
SE SQ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA V. VENETO 7, presso lo studio dell'avvocato D. BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA PUTIGNANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3745/95 del Tribunale di BARI, depositata il 09/12/95 R.G.N. 622/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/99 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega NOTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
QU Settanni, con ricorso del 27 1 92 , esponeva di essere titolare di una rendita Inail del 100% per i postumi di un infortunio sul lavoro occorsogli il 26 9 1986 e che in data 28 10 88 aveva inutilmente richiesto al suddetto Istituto la concessione dell'assegno per assistenza personale continuativa. Chiedeva la condanna dell'INAIL alla suddetta prestazione.
L'Inail invocava il rigetto della domanda.
Il Pretore, disposta CTU, con sentenza dell'11 11 93 , accoglieva la domanda.
L'Inail proponeva appello, cui resisteva l'assicurato. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 9 12 95 , rigettava il gravame.
L'Inail ha proposto ricorso per cassazione. L'intimato ha depositato controricorso.
Motivi della decisione.
Con l'unico motivo di ricorso , si assume la violazione e falsa applicazione degli artt.66 e 76 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Violazione e falsa applicazione della tabella allegata n. 3 al citato DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Violazione e falsa applicazione degli artt 12, 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 cpc e dell'art. 118 disp. att. cpc. Violazione dei principi generali delle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione. Il tutto in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 cpc. Si afferma che il legislatore ha voluto limitare l'assistenza personale continuativa ai soli casi previsti tassativamente dalla ricordata tabella allegato n.
3. Che, dunque, necessitava la sussistenza di una delle menomazioni tassativamente stabilite, nonché l'indispensabilità di un'assistenza personale continuativa. Avendo il Tribunale affermato che delle patologie sofferte dal Settanni il grave deficit visivo rientra nella tabella allegata n. 3 al punto 1, la paralisi dei nervi cranici nel punto 7 e l'emiparesi destra, con la conseguente difficoltà nella deambulazione, nel punto 8 , richiamando in proposito la sentenza di questa Corte n. 10304 del 91, l'Istituto ricorrente afferma (pag.9) che il deficit visivo(visus corretto con lente: 3- 4/10) non corrisponde alla riduzione tassativamente prevista "tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm)";
che la paralisi dei nervi cranici non può farsi rientrare nelle "alterazioni delle facoltà mentali che apportino gravi perturbamenti della vita organica e sociale"; che l'emiparesi destra con difficoltà nella deambulazione non rientra nella previsione del punto 9 che riguarda " le malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto". Il ricorso è fondato.
Premesso che contrariamente a quanto affermato dall'intimato, trattasi di doglianza già prospettata in appello, va rilevato che per l'art. 76 del DPR n. 1124/65 , affinché la rendita sia integrata dall'assegno mensile( assegno oggetto del presente giudizio), non basta la sussistenza di una invalidità permanente assoluta, ne' la necessità di un'assistenza personale continuativa , ma occorre che l'invalidità permanente assoluta consegua a menomazioni tassativamente elencate nella tabella allegata n.
3. Orbene, in proposito la motivazione della sentenza impugnata è stata insufficiente, perché non ha precisato, riguardo al deficit visivo, se esso era tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm), come disposto nel n. 1 della tabella n. 3; non ha spiegato se la paralisi dei nervi cranici comportava la alterazione delle facoltà mentali di cui al n.7 della medesima tabella , ne' se la emiparesi e la conseguente difficoltà di deambulazione renda necessaria la continua o quasi continua degenza a letto , di cui al n. 8 , sia pure interpretata estensivamente , come ritenuto da Cass. n. 10304 del 1991 e , cioè , considerando la possibilità di muoversi per lo più nella stanza, avvalendosi di sedia e carrozzella. La motivazione in proposito appare essenziale, dato che il legislatore con l'art. 76 citato ha inteso circoscrivere la concessione dell'assegno ai casi di accertata sussistenza di menomazioni tassativamente indicate. Stante la riconosciuta insufficienza di motivazione , la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro Giudice di pari grado, perché colmi il vuoto di motivazione riscontrato. Il medesimo Giudice provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P Q M
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, al Tribunale di Trani, il quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999