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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 109.
(Effetti della dichiarazione di abitualita', professionalita' o tendenza a delinquere)
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.
La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato puo' essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se e' pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non puo' essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
La dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.
(Effetti della dichiarazione di abitualita', professionalita' o tendenza a delinquere)
Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza.
La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato puo' essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se e' pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non puo' essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
La dichiarazione di abitualita' e professionalita' nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.
Commentari • 27
- 1. Art. 679 - Misure di sicurezzahttps://www.filodiritto.com/ · 26.819538
[…] A mente dell'art. 109 Cod. pen. la dichiarazione di abitualità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza. […] In sostanza, la dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza: sicché, mentre essa è soggetta ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 Cod. pen., la misura di sicurezza è invece revocabile (ex artt. 206 e 207 Cod. pen.), posto che anche in tal caso essa deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, comma 1, Cod. pen.), in base alla verifica della pericolosità sociale. […]
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Giurisprudenza • 106
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2022, n. 28599Provvedimento: […] A mente dell'art. 109 cod. pen., alla dichiarazione di abitualità nel reato, che postula, la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102 cod. pen. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, […]Leggi di più...
- pericolosità sociale·
- art. 206 cod. pen.·
- misura di sicurezza·
- art. 69 Ord. pen.·
- revoca dichiarazione abitualità·
- art. 207 cod. pen.·
- art. 416 bis cod. pen.·
- art. 680 cod. proc. pen.·
- art. 109 cod. pen.·
- delinquenza abituale