Sentenza 22 novembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2019, n. 47624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47624 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/05/2019 del Tribunale di Firenze in funzione di riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, M. M. S. Pinelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. L. Brachi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Firenze in funzione di riesame ha confermato l'ordinanza emessa, in data 3 maggio 2019, nei confronti di PE IA, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pisa con la quale è stata applicata al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione (capo a) e di bancarotta post-fallimentare (capo b), fatti commessi nella qualità di legale rappresentante della Futura Immobiliare s.r.I., dichiarata fallita in data 30 giugno 2017. 1.1. Il capo a) dell'incolpazione provvisoria ascrive al IA il reato di cui agli artt. 222, 223, 216, comma 1, n. 2 e 219 Legge fall. perché nella veste di amministratore della società indicata, omettendo la tenuta della contabilità obbligatoria non consegnando al curatore alcun documento contabile, avrebbe tenuto la contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con lo scopo di procurare, a sé o ad altri, un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Al capo b) viene ascritta al ricorrente la condotta di cui agli artt. 110 cod. pen. 222, 223, 216, comma 1, n. 2 e comma 2, 219 Legge fall. perché in concorso con la segretaria e vari amministratori della S.F.H. s.r.l. nella qualità sopra indicata, avrebbe distratto le somme analiticamente indicate in epigrafe. Ciò costituendo la società S.F.H. s.r.l. al solo scopo di concedere in locazione a tale società, a far data dal 2009, le unità immobiliari della Futura Immobiliare s.r.l. per un canone annuo di euro 150.000,00 mediante un simulato contratto di locazione ultranovennale, con il quale si prevedeva la formale concessione in locazione alla predetta S.F.H., delle unità immobiliari della Futura, con la possibilità di concederle in sub-locazione a terzi, contratto simulato in quanto nasconderebbe l'accordo, concluso con i formali amministratori di S.F.H., secondo il quale la predetta non avrebbe versato alcun canone alla Futura, provvedendo direttamente la Futura Immobiliare ed il IA in persona, alla riscossione dei canoni ai singoli inquilini, operazione programmata fin dall'origine e realizzata, secondo la prospettazione accusatoria, per sottrarre a creditori della Futura Immobiliare, le rendite derivanti dalla locazione delle predette unita immobiliari. Si tratta di condotta distrattiva contestata come posta in essere anche durante la procedura fallimentare in quanto protrattasi, senza soluzione di continuità, anche dopo la sentenza dichiarazione di fallimento della Futura Immobiliare. Inoltre, sempre dopo la dichiarazione di fallimento, nonostante la richiesta del curatore, viene ascritta a IA la condotta distrattiva posta in essere omettendo di consegnare l'autovettura Audi Q7 meglio descritta in epigrafe, di proprietà della fallita, utilizzata dal predetto per fini personali.
2. Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato deducendo, nei motivi di seguito riassunti, per il tramite del difensore di fiducia, tre vizi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 216 , 217 legge fall. e 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, con travisamento di rilevante circostanza, in relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale.
2.1.1. Punto di avvio delle indagini è l'accertamento tributario della Guardia di Finanza del 2015, con il quale la società fu sottoposta a verifica fiscale in relazione al periodo 2012 - 2015, nonché la sentenza che ha assolto i funzionari pubblici, rinviati a giudizio a seguito di contenziosi amministrativi vinti dalla s.r.l. Il ricorso attribuisce risalto ad atti amministrativi dichiarati illegittimi (riguardanti le opere di urbanizzazione incidenti sulla destinazione di uso degli immobili da realizzare, per i quali il Comune aveva rilasciato le concessioni edilizie) che avrebbero costretto la società fallita a cessare l'attività dalle date in cui i libri non sono stati tenuti. A fronte di pronunce amministrative passate in giudicato, la s.r.l. si sarebbe determinata, nel mese di agosto 2007, a sospendere i lavori, con conseguente stallo dell'attività e cessazione di operazioni commerciali rilevanti. Sicché la mancata tenuta dei libri non è assistita dal necessario dolo ma, al più, può sussistere, per il ricorrente, la contestazione di bancarotta semplice.
2.1.2. Con altro argomento si osserva che unico creditore è la Cassa di risparmio di Volterra per un finanziamento concesso, importo gravato da interessi passivi e moratorie relative alla mancata vendita degli immobili. La società è, dunque, divenuta inattiva e non vi sarebbero state operazioni da contabilizzare. In ogni caso mancherebbe il dolo della bancarotta fraudolenta documentale, potendo essere aliunde ricostruito correttamente il patrimonio. Si ipotizza, nel ricorso, la responsabilità dei funzionari del comune (i quali sono stati assolti dal Tribunale di Pisa con sentenza non definitiva, appellata solo dalla parte civile) e, dunque, l'illiquidità della società cagionata dallo stallo amministrativo a causa di provvedimenti ritenuti illegittimi da provvedimenti amministrativi giurisdizionali irrevocabili. Si deduce, infine, che è stato ricostruito il movimento degli affari, tenuto conto delle ammissioni allo stato passivo del fallimento e della circostanza che le fatture passive sono state pagate, anche con finanziamenti. Si riportano, analiticamente, le risultanze dell'accertamento della Guardia di Finanza del 2015, relativo agli anni presi in esame (a pag . 8 e sgg.), evidenziando che, pur risultando l'annotazione datata 15 settembre 2015, si riportano risultanze anche in ordine all'anno 2016, quindi questi sono proseguiti e trasmessi con relazione del 3 gennaio 2019. Inoltre si sottolinea che nell'anno 2015 l'accertamento induttivo si era concluso negando alle fatture emesse il valore di costi perché non risultavano contabilizzate, mentre nella relazione del gennaio 2019 quei documenti sono utilizzati per contestare la bancarotta fraudolenta documentale, senza che siano indicati i soggetti che hanno emesso le fatture, la causale delle stesse, il soggetto che ha pagato. Si sottolinea, infine, il dato, asseritamente trascurato dal Tribunale del riesame, che la Futura Immobiliare s.r.I., nel 2013, era già stata sottoposta a verifica fiscale per gli anni 2010-2011, a cura dell'Agenzia delle entrate di Pisa, accertamento dal quale era scaturito anche un procedimento penale concluso con archiviazione. Inoltre si rileva che mancherebbe il dolo della bancarotta fraudolenta documentale tenuto conto che l'Agenzia delle entrate prima e la Guardia di finanza poi, avevano svolto un accertamento induttivo sulla s.r.I., con accertamenti incrociati i quali avrebbero confermato che la società si trovava nelle condizioni indicate dal IA, nel 2015 alla Guardia di finanza e nel 2017 al curatore fallimentare. Il Tribunale del riesame non terrebbe conto, secondo il ricorrente, che la società non ha svolto, in sostanza, alcuna attività gestionale di impresa di costruzioni e che, anzi, dal 2000 al 2004 il IA ha versato nelle casse della società 2.291.000,00 euro.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 216, 217 legge fall. e 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, in relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta per distrazione. Gli indizi fondano sulle dichiarazioni in qualità di teste di RC (il quale afferma che ciò che incassava dai conduttori quale amministratore della società affittuaria veniva versato al IA). L'ordinanza impugnata, rispetto a tali dichiarazioni, aderisce alla valutazione del giudice adottata nel provvedimento genetico, mentre sarebbe stato proprio RC ad avere la responsabilità della gestione della società dal momento dell'assunzione della carica di amministratore dal 25 gennaio 2016 al novembre 2017 (data in cui era stato estromesso). Si tratta di soggetto gravato da undici procedimenti penali che opera una chiamata in reità e che, in sostanza, avrebbe dovuto essere qualificato come coindagato;
in ogni caso si tratta di dichiarante animato dall'intento evidente di allontanare da sé ogni responsabilità per le distrazioni degli affitti. Si contesta anche l'attendibilità intrinseca del RC, deducendo un dato che si assume trascurato dal Tribunale del riesame. Alcuni pagamenti di affitti risultano essere stati espletati, secondo le dichiarazioni dei conduttori di etnia rom indicati nel ricorso come elementi a discarico, attraverso bonifico bancario.Dunque non si comprenderebbe come tali pagamenti potessero essere girati al IA, stante anche l'assenza di accertamenti bancari svolti dalla Guardia di finanza sui conti correnti. Inoltre si osserva che altra società, già nel mese di marzo 2018, aveva notificato all'intera famiglia rom, indicata dal ricorrente, atti di intimazione di sfratto per morosità, azionati in base a ricevute di pagamento in date in cui RC aveva ricoperto la carica di amministratore della S.F.H. s.r.l. mentre altre sono relative a periodo successivo alla cessazione della carica. Infine si contesta che altro dichiarante, utilizzato nell'ordinanza impugnata, per confermare le accuse del RC non è stato riscontrato e si sostiene che contratto di appalto e fattura, consegnati per opporsi allo sfratto per morosità, sarebbero documenti predisposti artatamente, allo scopo di continuare ad utilizzare gli immobili senza pagare i canoni. RC utilizzerebbe, secondo il ricorrente, per le sue attività imprenditoriali, cittadini extracomunitari fornendo loro assistenza per ricevere vantaggi economici. Si deduce il travisamento del fatto o della prova posto che non vi sarebbe alcuna simulazione degli accordi di esonero dei pagamenti dei canoni di locazione per inadempimento. Il contratto di locazione è effettivo e l'inadempimento dell'accordo deriverebbe dal mancato pagamento. Quindi la S.F.H. s.r.l. non sarebbe debitrice della Futura Immobiliare s.r.l. per cui IA non può aver incassato canoni di locazione. Sulla distrazione della vettura Audi Q7 si deduce, infine, che è stata recuperata e che è bene obsolescente (di tredici anni).
2.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari trattandosi di incensurato, mentre i carichi pendenti o di polizia sono relativi a procedimento amministrativo e ad informative prive di esito concreto. Unico carico pendente sarebbe relativo a fatti per i quali è intervenuta assoluzione. Inoltre il complesso immobiliare allo stato è deserto, non accessibile a chi vuole abitarci o lavorarci ovvero affittarlo.
3. Risulta depositato motivo nuovo, con allegata copia del dispositivo della sentenza dichiarativa di fallimento della S.F.H. s.r.I., con il quale si deduce la sopravvenuta assenza di esigenze cautelari, non potendo, il IA, nel futuro proseguire con la presunta condotta distrattiva, risultando inibita con riferimento alle unità immobiliari, la conclusione di altri atti opponibili alla curatela o a terzi, per essere subentrato nel contratto di locazione ultranovennale, la curatela della S.F.H. s.r.l.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, a tratti, presenta profili di manifesta infondatezza ed, a tratti, devolve censure inammissibili in sede di legittimità.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Si deduce, in astratto, violazione di legge con riferimento agli artt. 216, 217 legge fall. e 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. ma, in sostanza, si prospetta, con riferimento alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, una ricostruzione alternativa a quella riportata con motivazione non apparente e logica nel provvedimento censurato, non consentita in sede di legittimità. In ogni caso, per alcune censure proposte, non vi è diretta correlazione con il contenuto della motivazione, risultando le critiche non specifiche.
2.1. La dedotta cessazione dell'attività, dovuta alla sospensione dei lavori necessitata dallo stallo amministrativo, imputabile alla condotta dell'ente pubblico che aveva rilasciato le concessioni è argomento non decisivo, rispetto alla condotta contestata a IA nell'incolpazione provvisoria. Il provvedimento censurato, sul punto, valorizza il dato che l'amministratore non ha mai consegnato la contabilità, assumendone la distruzione a causa di un incendio, come asserito nel corso della verifica fiscale risalente al 2015, senza, però, aver prodotto la relativa documentazione (essendo stata reperita soltanto denuncia di furto risalente al 2011, non di incendio). Inoltre la tesi difensiva secondo la quale, a partire dal 2011, la contabilità non sarebbe stata tenuta a causa del descritto contenzioso amministrativo con il Comune di Ponsacco e, dunque, per la sostanziale inattività dell'ente è dato valutato con l'ordinanza censurata, con motivazione non apparente né illogica, dunque non censurabile in questa sede. Infatti il Tribunale indica la dedotta giustificazione contrastante con le fatture (attive e passive) che risultano emesse dalla società dal 2012 al 2016, argomento con il quale il ricorso, peraltro, non si confronta specificamente.
2.1.1. Circa la dedotta possibilità di ricostruire, comunque, il patrimonio aziendale si osserva che è principio affermato da questa Corte regolatrice, quello secondo il quale la ricostruzione aliunde della documentazione non esclude la condotta materiale della bancarotta fraudolenta documentale, atteso che proprio la necessità di acquisire presso terzi documentazione necessaria, costituisce, per la giurisprudenza di legittimità, riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era, comunque, tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari della società (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262588; n. 5503 del 15/11/1999, dep. 2000, D'Andria, Rv. 215255). Proprio l'ampiezza dell'inosservanza degli obblighi gravanti sull'amministratore, a partire dal 2011, nonché l'assenza assoluta di prova documentale dell'avvenuta distruzione della contabilità relativa al periodo precedente all'anno 2011, ha condotto i giudici di merito, nel caso in esame, con motivazione immune da vizi, ad individuare la specifica volontà dell'imputato di impedire la ricostruzione della reale movimentazione degli affari e, dunque, il dolo specifico del delitto contestato in via provvisoria. L'avvenuto versamento di contanti nella cassa della società fallita è, infine, dato di fatto, dedotto con il ricorso, non riscontrabile in sede di legittimità ove è inibita qualsiasi valutazione o accertamento di merito.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile. E' noto che in tema di misure cautelari personali, la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti, in grado di dimostrarne la compatibilità col thema decidendum proprio della pronuncia de libertate e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima, essendo l'esigenza di riscontro imprescindibile nell'ambito di una valutazione strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti ad personam , pur nei limiti dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorievjc, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv. 247147). Il provvedimento censurato opera una corretta valutazione della qualità del RC, amministratore della S.F.H. dal novembre 2016, sino al mese di novembre 2017, trattandosi di dichiarazioni indicate come rese nel corso del suo interrogatorio di garanzia del 22 maggio 2019, dunque escusso nella qualità di persona sottoposta alle indagini. Peraltro il contenuto delle dichiarazioni riportate a pag. 5 del provvedimento impugnato, viene valutato dal Tribunale, unitamente a riscontri esterni individualizzanti, rappresentati dalle dichiarazioni dei conduttori che hanno affermato di aver concluso i contratti di sublocazione direttamente con IA e che pagavano i canoni, in contanti, al predetto, pur in costanza di amministrazione della S.F.H. da parte del RC. Ciò in conformità alla previsione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Circa la valutazione dell'intrinseca inattendibilità del chiamante, si devolve un giudizio, non consentito in sede di legittimità, in quanto si indicano elementi di fatto che scardinerebbero l'intriseca attendibilità della chiamata, già valutata dal Giudice, nel provvedimento genetico, richiamato da quello impugnato, nonché, sia pure con motivazione ricavabile dal complesso dell'ordinanza, in quello impugnato. Il Tribunale infatti, reputa l'intrinseca attendibilità della ricostruzione del RC, nella parte in cui indica la S.F.H. s.r.l. quale ente costituito ad hoc, per reperire risorse finanziarie e sottrarre beni della fallita, desunta non solo dall'indicazione delle modalità di conclusione dei contratti di sublocazione e del pagamento dei canoni, ma anche dalla preventiva locazione alla S.F.H. s.r.l. dell'intero patrimonio immobiliare della fallita, con contratto risalente (18 giugno 2009) ad epoca antecedente all'assunzione della carica da parte del RC, per un canone in effetti mai corrisposto né sollecitato dalla fallita. Quanto al dedotto travisamento del fatto o della prova, il motivo appare perplesso o alternativo e, comunque, non indica, trattandosi di provvedimento di conferma della misura genetica, sotto quale profilo l'errore denunciato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, n. 24667 del 2007 Rv. 237207). Infine anche sulla distrazione della vettura si deducono circostanze di fatto, non riesaminabili in sede di legittimità.
2.3. Il terzo motivo è inammissibile, posto che devolve a questa Corte la rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata, apprezzamento di merito, rientrante nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura genetica e del Tribunale con funzione di riesame (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999 - dep. 2000, Alberti, Rv. 215331).
3. Anche il motivo nuovo appare fuori fuoco rispetto alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto che il Tribunale ha valorizzato, con motivazione logica e non apparente, non solo la specifica condotta posta in essere attraverso la SFH s.r.I., di cui si è documentato l'intervenuto fallimento, quanto piuttosto la complessiva spregiudicatezza dell'indagato, protratta per un considerevole lasso di tempo (dal 2009) ed anche dopo la dichiarazione di fallimento della Futura Immobiliare s.r.I., dati rispetto ai quali risulta irrilevante il documentato fallimento della S.F.H.
4.Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q